Articolo 3 dello Statuto dei Lavoratori, obbligo di comunicazione dei nominativi e delle mansioni del personale addetto alla vigilanza, annotato con la giurisprudenza di legittimità
Art. 3 l n 300 del 1970
Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Cassazione civile sez. lav. 13 aprile 2007 n. 8910
L'art. 3 l. n. 300 del 1970, stabilendo l'obbligo di pubblicità del personale addetto alla vigilanza aziendale al fine di evitare un controllo occulto sulle prestazioni del lavoratore, non impedisce all'imprenditore di esercitare i suoi necessari e ovvi poteri di controllo, da solo o attraverso ausiliari le cui funzioni possano in ogni momento e all'occorrenza essere conosciute da tutti in qualsiasi momento.