Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori annotato con la giurisprudenza di legittimità e merito più recente, il divieto dei controlli a distanza
ARTICOLO N.4
Impianti audiovisivi (A).
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti (1) (B).
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti (1).
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (1).
(1) A norma dell'articolo 6, del D.M. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 08 maggio 2013, n. 2499485;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 30 maggio 2013, n. 2502951; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 26 luglio 2013, n. 1884167.
(B) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 06 giugno 2013, n. 2544109.
Tribunale Varese sez. lav. 03/07/2013
In materia di rapporto di lavoro subordinato, l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970 n. 300 cosicché se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi.
Cassazione civile sez. lav. 17/05/2013 n. 12091
L'art. 4 statuto dei lavoratori è rivolto al datore di lavoro non alla polizia giudiziaria, che pertanto può - nei limiti di legge - effettuare le riprese che ritiene più opportune. In ogni caso, sono comunque ammissibili per il datore di lavoro i controlli cd. "difensivi", cioè quei controlli diretti a prevenire illeciti di natura penale o pregiudizi al patrimonio aziendale.
Cassazione civile sez. lav. 01/10/2012 n. 16622
L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell'art. 4, comma 2, l. 20 maggio 1970 n. 300; ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. (Fattispecie relativa al rilevamento delle telefonate con il software Bluès 2002).
Cassazione civile sez. lav. 01/10/2012 n 16622
È illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad un operatore telefonico di centrale di prima assistenza stradale ed automobilistica per aver fatto numerose telefonate personali durante l'orario di lavoro, qualora il numero e la durata delle telefonate emergano da tabulati telefonici elaborati da un sistema informatico applicato dal datore di lavoro senza il rispetto delle garanzie prescritte dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori e comunque privo di un meccanismo di filtro delle telefonate utile a non consentire di risalire all'identità del lavoratore.
In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dal comma 2 dell'art. 4 l. n. 300 del 1970 (espressamente richiamato anche dall'art. 114 d.lg. n. 196 del 2003 e non modificato dall'art. 4 l. n. 547 del 1993, che ha introdotto il reato di cui all'art. 615 ter c.p.) per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cosiddetti difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso.
Il divieto di controlli a distanza ex art. 4, della legge n. 300 del 1970, implica che i controlli difensivi posti in essere mediante sistema informatico di rilevamento delle telefonate ricadono nell'ambito dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori; qualora interferenze con quest'ultima vi siano, e non siano stati adottati dal datore di lavoro sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire, in ragione della previsione dell'art. 4, comma 1, di risalire all'identità del lavoratore, i relativi dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del lavoratore medesimo.
Cassazione civile sez. lav. 04/04/2012 n. 5371
Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dalla l. n. 300 del 1970, art. 4, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, quali, ad esempio, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate.
Cassazione civile sez. lav. 23/02/2012 n. 2722
In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, espressamente richiamato dall'art. 114 del d.lg. n. 196 del 2003, per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando, però, tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. (In applicazione del suddetto principio, è stato ritenuto legittimo il controllo effettuato da un istituto bancario sulla posta elettronica aziendale del dipendente accusato di aver divulgato notizie riservate concernenti un cliente, e di aver posto in essere, grazie a tali informazioni, operazioni finanziarie da cui aveva tratto vantaggi propri).
Cassazione civile sez. lav. 18/11/2010 n. 23303
Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2014 c.c. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanzae di controllo, verifi chino l'eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto).
Cassazione civile sez. lav. 23/02/2010 n. 4375
In tema di controllo del lavoratore, i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento, anche in relazione al rispetto delle direttive aziendali che limitano le connessioni telematiche predettte per finalità personali; ne consegue che i dati acquisiti da tali programmi, ove per gli stessi non siano rispettate le condizioni legittimanti di cui all'art. 4 comma 2 l. n. 300 del 1970 (quali l'accordo con le rappresentanze sindacali o la commissione interna o, in mancanza, l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro), non sono utilizzabili nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti del lavoratore in relazione a violazioni disciplinari emergenti da tali dati.