L'articolo 6 dello Statuto dei lavoratori con la giurisprudenza di legittimità rilevante in materia di visite personali di controllo
ARTICOLO N.6
Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro (1).
Contro i provvedimenti della Direzione regionale del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
(1) A norma dell'articolo 6, del D.M. 7 novembre 1996, n. 687, le funzioni attribuite all'ispettorato provinciale del lavoro, sono svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
Tribunale Alba 30/04/2009
L'art. 6 dello statuto dei lavoratori che vieta le visite personali di controllo sul lavoratore riguarda unicamente le ispezioni corporali e non è applicabile ai controlli su oggetti del lavoratore. Il controllo sul borsone utilizzato dal lavoratore è stato, nel caso di specie, legittimamente attuato dai soggetti incaricati, contemperando l'interesse datoriale alla tutela del patrimonio aziendale e assicurando la dignità, il rispetto e la riservatezza del lavoratore.
Cassazione civile sez. lav. 29/10/1999 12197
Nel comportamento dell'addetto alla sorveglianza all'uscita dallo stabilimento che, al fine di controllare il contenuto della borsa di un lavoratore, inviti quest'ultimo a recarsi in una saletta attigua, non è ravvisabile - se non sussistono in concreto particolari, non corrette, modalità nella formulazione della richiesta - una condotta vessatoria, che possa costituire una attenuante del rifiuto del lavoratore di consentire l'ispezione, dato che, al contrario, un comportamento del genere è diretto alla salvaguardia della dignità, del rispetto e della riservatezza della persona.
Pretura Pordenone 08/02/1997
È ravvisabile la violazione della norma di cui all'art. 6 st. lav. nel comportamento del direttore di una agenzia bancaria il quale sottopone a ispezione una borsa, che un lavoratore portava con sè al momento dell'uscita dal luogo di lavoro, senza far ricorso a strumenti di selezione automatica per la sua individuazione.
Pretura Milano 09/10/1996
L'ispezione nell'armadietto - ripostiglio di un lavoratore effettuata dal datore di lavoro non rientra nel concetto di "visita personale" ai sensi dell'art. 6 St. lav., sicché non presuppone, secondo il comma 3 di detto articolo, un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Tali armadietti, infatti, sono spazi di proprietà aziendale, e, avendo la sola funzione di contenere gli abiti civili dei lavoratori durante l'orario di lavoro, non costituiscono una pertinenza della persona del lavoratore, a differenza dei suoi vestiti, sia indossati sia appoggiati da qualche parte e a differenza anche di cartelle, sporte o contenitori d'uso, sia portati al momento, sia lasciati da qualche parte.
Cassazione civile sez. lav. 10/02/1988 n 1461
La visita personale di cui all'art. 6 della legge n. 300 del 1970 è esclusivamente l'ispezione corporale, sì che l'ispezione sulle cose (borsa o borsetta non ha rilevanza) non rientra nella sfera di applicazione della norma in esame: una tale interpretazione si fonda sulla lettera della legge ("visita personale") posta in correlazione con la lettera delle altre norme dell'ordinamento che hanno per oggetto le ispezioni (art. 309 c.p.p.; 118, 258 c.p.c.), norme che distinguono tra ispezioni delle persone, dei luoghi e delle cose; e le "cose" dei lavoratori (borse ecc.) non sono la "persona del lavoratore".