Art 5 Statuto dei Lavoratori

L'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori e la giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti sanitari sul lavoratore dipendente 
 
 
 
 
ARTICOLO N.5
Accertamenti sanitari.
 
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
 
 
Cassazione civile    sez. lav. 12/09/2012 n 15269


Il licenziamento dell'invalido, assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio, segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, ove sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo — ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 68 del 1999, applicabile "ratione temporis" — solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all'apposita commissione medica prevista dalla l. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda.



Cassazione civile    sez. lav. 21/03/2011 6375


In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività della vita privata - la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena - senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia onerato a provare, a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa, laddove è a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro.


Cassazione civile    sez. lav. 30/10/2009 n 23133


Non costituisce vessazione il reiterato invio di controlli domiciliari durante il periodo di malattia del lavoratore, atteso che rientra nell'ambito dell'esercizio del diritto del datore di lavoro di verificare la condizione di malattia del lavoratore preclusiva della prestazione lavorativa.



Cassazione civile    sez. lav. 26/06/2009 15058



Non sussiste alcuna irregolarità formale nell'ipotesi in cui un lavoratore esibisca una certificazione medica privata per giustificare la sua assenza dal lavoro per malattia, atteso che l'art. 5 dello statuto dei lavoratori non prescrive che la certificazione medica comprovante lo stato di malattia del lavoratore debba essere rilasciata da un sanitario del S.s.n. Di conseguenza, tale comportamento non può essere contestato dal datore di lavoro a titolo di addebito disciplinare (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d'appello che aveva affermato l'illegittimità di un licenziamento in tronco, perché privo di giusta causa, intimato ad un dirigente di un'azienda per avere motivato l'assenza per malattia dal posto di lavoro, per quasi tre mesi, con certificati rilasciati da un medico privato e specialista in psichiatria, non facente parte del Sevizio sanitario nazionale).



Cassazione civile    sez. lav. 06/04/2006 8012


Non è sanzionabile con la perdita dell'indennità di malattia l'assenza del dipendente alla visita di controllo effettuata nelle c.d. fasce di reperibilità allorquando tale assenza sia stata determinata non dall'intenzione di sottrarsi al controllo ma dalla presenza di un giustificato motivo (esso, nella specie, è stato individuato nella coincidenza temporale di un ciclo di cure mediche praticate al di fuori dell'abitazione del dipendente).
 
 
 
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