ccnl autonoleggi - scheda sintetica, tabelle retributive ed altri aspetti della retribuzione, disciplina del rapporto di lavoro, inquadramento dei lavoratori
Fonti di riferimento
accordo 26 luglio 2016 rinnovo
ipotesi 23 ottobre 2019 rinnovo
Parti stipulanti
ANIASA e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Decorrenza e durata
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021
Campo di applicazione
Imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, separatamente o promiscuamente, attività di autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico, ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Livello |
Declaratorie contrattuali |
Quadro Q1 |
Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi eterogenei di particolare rilevanza e complessità operativa e/o organizzativa. Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. |
Quadro Q2 |
Lavoratori che abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e/o organizzativa. Lavoratori che siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, con responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti che implicano approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, di rilevante importanza, per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico/tecnica, garantendo specifico supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. |
Al |
Lavoratori che con funzioni direttive sono preposti a servizi fondamentali di notevole ampiezza, che coordinano e controllano il lavoro di una o più unità operative e/o più unità organizzative di servizio e di supporto al business, ovvero che svolgono funzioni richiedenti conoscenze e capacità di elevato contenuto professionale, ai fini del perseguimento di importanti obiettivi aziendali. Svolgono funzioni di supervisione e coordinamento di uno o più processi/progetti/servizi, anche controllando e coordinando il lavoro di risorse assegnate gerarchicamente o funzionalmente Settori Autonoleggio e settore del Soccorso Stradale Lavoratore in possesso di elevata esperienza e conoscenza dell'intera struttura produttiva aziendale ed elevata preparazione professionale tecnica, che gestisce il servizio affidatogli, operando con autonomia e discrezionalità, gestendo e/o coordinando i propri collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Settore autosilos, garage, aree di parcheggio all'aperto ed ausiliari al traffico Coordinatore aree/processi/progetti (tematiche o territoriali) Coordinatore direttivo di ufficio Analista di sistema |
A2 |
Lavoratori con funzioni direttive che, in possesso di adeguate competenze, esplicano una professionalità necessaria alla supervisione e al controllo di singole unità operative o di unità organizzative di servizio o supporto al business. Le mansioni implicano attività decisionali per il proprio ambito di competenza o attività di alta specializzazione e importanza comunque funzionali per lo sviluppo e per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Lavoratori che si occupano di gestire, sulla base di ambiti di responsabilità definite dall'azienda, con ampi margini di autonomia operativa, servizi strategici per il business oppure uno o più processi di notevole ampiezza o di notevole contenuto professionale. Quando previsto, coordinano risorse umane qualificate e/o di livello inferiore, assegnate funzionalmente al progetto/processo presidiato. |
Bl |
Lavoratori di concetto che, in possesso di ampie e consolidate competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, anche coordinando lavoratori di livello inferiore. |
B2 |
Lavoratori di concetto che, in possesso di specifiche competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, con autonomia ed iniziativa, che possono anche implicare rapporti con clienti/fornitori. |
B3 |
Lavoratori di concetto che, in possesso delle relative competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, agendo con limitati margini di autonomia. |
Cl |
Lavoratori che svolgono attività richiedenti una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media complessità in applicazione di conoscenze teorico-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure e direttive. |
C2 |
Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Operai specializzati. |
C3 |
Lavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti. |
C4 |
Lavoratori che svolgono attività semplici a contenuto tecnico/manuale acquisibile attraverso breve periodo di pratica. |
La presente declaratoria entra in vigore dall’1.1.2020.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 191 per il personale di custodia - guardiani notturni; 182 per il personale conducente di auto; 173 per il personale a 40 ore settimanali Divisore giornaliero: 26 Retribuzione tabellare: minimi salariali. Retribuzione base: retribuzione tabellare e indennità di contingenza. Retribuzione individuale: retribuzione base e aumenti periodici di anzianità. Retribuzione globale: retribuzione individuale, eventuali altri aumenti comunque denominati, indennità di mensa nelle località ove esiste e ogni altra indennità corrisposta a carattere fisso e continuativo, con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese e a carattere risarcitorio. Indennità di funzione:è utile ai soli fini del computo del t.f.r., della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità
|
Variazioni retributive per le varie decorrenze
LIVELLO |
INDENNITÀ1 |
E.D.R |
NUOVI MINIMI TABELLARI |
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DI CONTINGENZA |
Protocollo Intesa 1992 |
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI nov-19 |
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI mar-20 |
DA CORRISPONDERE DAL MESE DI gen-21 |
Q1 |
€ 529,75 |
€10,33 |
€1.790,74 |
€1.817,06 |
€1.836,80 |
Q2 |
€ 529,75 |
€10,33 |
€ 1.790,74 |
€1.817,06 |
€1.836,80 |
A1 |
€ 529,75 |
€10,33 |
€ 1.790,74 |
€1.817,06 |
€1.836,80 |
A2 |
€ 527,49 |
€10,33 |
€1.683,30 |
€1.708,03 |
€ 1.726,58 |
B1 |
€524,10 |
€10,33 |
€1.522,10 |
€ 1.544,47 |
€1.561,25 |
B2 |
€ 522,46 |
€ 10,33 |
€1.450,49 |
€1.471,81 |
€ 1.487,80 |
B3 |
€521,06 |
€10,33 |
€ 1.387,80 |
€ 1.408,20 |
€1.423,49 |
C1 |
€ 520,75 |
€10,33 |
€1.360,93 |
€1.380,93 |
€1.395,93 |
C2 |
€517,26 |
€10,33 |
€1.199,80 |
€1.217,43 |
€ 1.230,65 |
C3 |
€515,67 |
€ 10,33 |
€ 1.119,19 |
€1.135,64 |
€1.147,97 |
C4 |
€511,44 |
€10,33 |
€ 895,37 |
€ 908,52 |
€918,39 |
DAL 1° MARZO 2021 ENTRA IN VIGORE LA NUOVA SCALA PARAMETRALE CON L'E.A.R. CONTRATTUALE AGGIUNTIVO
LIVELLO |
RETRIBUZIONE TABELLARE mar-21 |
INDENNITÀ DI CONTINGENZA |
E.D.R. Protocollo Intesa 1992 |
E.A.R. Contrattuale CCNL 22/10/2019 |
Q1 |
€ 1.882,66 |
€ 529,75 |
€10,33 |
€ 26,45 |
Q2 |
€ 1.882,66 |
€ 529,75 |
€10,33 |
€ 26,45 |
A1 |
€1.882,66 |
€ 529,75 |
€10,33 |
€ 26,45 |
A2 |
€1.772,46 |
€ 527,49 |
€10,33 |
€22,11 |
B1 |
€1.616,34 |
€524,10 |
€10,33 |
€6,41 |
B2 |
€ 1.542,87 |
€ 522,46 |
€10,33 |
€3,52 |
B3 |
€1.478,58 |
€521,06 |
€10,33 |
€0,99 |
C1 |
€1.423,48 |
€ 520,75 |
€10,33 |
€ 27,45 |
C2 |
€1.267,35 |
€517,26 |
€10,33 |
€ 11,75 |
C3 |
€1.175,52 |
€515,67 |
€10,33 |
€ 17,68 |
C4 |
€918,37 |
€511,44 |
€10,33 |
€ 36,18 |
L’E.A.R. rimane congelato in cifra fissa, non è assorbibile in alcun caso, e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, ivi compreso il Tfr.
Scatti di anzianità
Maturazione: 9 scatti biennali fino al raggiungimento del 60% della retribuzione tabellare relativa all'ultimo livello di appartenenza e della contingenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati e ha diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere l'importo complessivo massimo suindicato.
Importi: liv. Q1, Q2 e A1 € 33,10; liv. A2, € 32,19; liv. B1, € 30,36; liv. B2, € 29,57; liv. B3, € 29,39; liv. C1, € 29,23; liv. C2, € 27,17; liv. C3, € 26,61; liv. C4, € 25,35.
Indennità
- Indennità di funzione Quadri: a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, viene corrisposta una indennità di funzione nella seguente misura:
Ql: € 67,00
Q2: € 51,00
lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della 13a mensilità e della 14a mensilità.
- Indennità maneggio denaro: compete al personale che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore nella misura del 3% della retribuzione in vigore al 31 dicembre 2010.
- Indennità di lingue estere: qualora l'azienda richieda di parlare anche una o più lingue estere nell'esercizio delle prestazioni, deve corrispondere una indennità di euro 9,00 mensili.
- Indennità impiegati di banco imprese esercenti locazione automezzi:agli impiegati di banco per le particolari modalità di svolgimento delle mansioni tipiche assegnate è corrisposta un'indennità mensile dell'importo di euro 7,00, utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento per festività, ferie, 13a e 14a mensilità.
- Indennità lavoro domenicale: per il lavoro prestato nelle domeniche con riposo compensativo deve essere corrisposta un'indennità di euro 5,00 per ogni domenica lavorata comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non facente parte del trattamento di fine rapporto.
- Indennità di trasporto settore autonoleggio senza autista:compete per ogni giornata di effettiva prestazione presso gli aeroporti nella misura di euro 0,80 e presso le altre sedi euro 0,39. L'indennità è comprensive dell'incidenza nel trattamento per ferie, festività, 13a e 14°, non è corrisposta per malattia e infortunio e non entra a far parte del tfr.
- Ticket restaurant (buono pasto): € 5,29 giornaliere; dall’1.1.2020: € 6,00; dall’1.1.2021: € 7,00.
- Indennità di trasferta: agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese ferroviarie di viaggio, corrispondenti a quelle di classe economica in quanto effettivamente sostenute; b) da gennaio 2020, il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti: territorio nazionale per il pernottamento: €55,00 per ogni pasto: €30,00; - territorio estero per il pernottamento: €75,00 per ogni pasto: € 35,00; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede, il ticket restaurant non è dovuto.
Bilateralità
Contributo all’ente bilaterale a carico azienda, relativo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato: 2 euro mensili per dodici mensilità.
Le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a euro 2 mensili per dodici mensilità.
Una tantum
È stabilito che venga erogato un importo forfettario diviso in due tranches, di pari importo, con le retribuzioni di novembre 2019 e febbraio 2020. L’importo è proporzionalmente ridotto in funzione dei mesi di servizio prestato nel periodo gennaio – ottobre 2019.
LIVELLO |
IMPORTO UNATANTUM DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI nov-19 |
IMPORTO UNATANTUM DA EROGARE CON LA RETRIBUZIONE DEL MESE DI feb-20 |
TOTALE |
Q1 |
€217,11 |
€217,11 |
€ 434,21 |
Q2 |
€217,11 |
€217,11 |
€ 434,21 |
A1 |
€217,11 |
€217,11 |
€ 434,21 |
A2 |
€ 204,08 |
€ 204,08 |
€408,16 |
B1 |
€184,54 |
€184,54 |
€ 369,08 |
B2 |
€175,86 |
€175,86 |
€351,71 |
B3 |
€168,26 |
€168,26 |
€ 336,51 |
C1 |
€165,00 |
€165,00 |
€ 330,00 |
C2 |
€145,46 |
€145,46 |
€ 290,92 |
C3 |
€135,69 |
€135,69 |
€271,38 |
C4 |
€108,55 |
€108,55 |
€217,11 |
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: entro il 20 dicembre
Misura: una mensilità di retribuzione globale
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: entro il 15 luglio
Misura: una retribuzione globale mensile
Maturazione: per dodicesimi (dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso), le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2020 ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello al 31 dicembre dell’anno precedente, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal c.c.n.l., verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 300, e così per ogni anno successivo. Dal 1° gennaio 2021 l’importo è elevato a € 400.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
Dall'erogazione dell'elemento di garanzia vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Livelli |
Durata |
Q1, Q2 e A1 |
Mesi 5 |
A2 e B1 |
Mesi 4 |
B2, B3 e C1 |
Mesi 2 |
C2, C3 e C4 |
Mesi 1 |
Orario di lavoro
Orario settimanale
Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage): 40 ore settimanali;
b) 42 ore per conducenti auto;
c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante, autisti di auto-furgoni e autotreni, soccorso stradale;
d) 40 ore per il rimanente personale.
Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60a ora sono compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%.
Le prestazioni dei conducenti di auto oltre l'orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla 60a ora sono compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%.
Per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla 40a alla 48a ora è compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%.
L'orario è distribuito in 6 giornate ovvero in 5 qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
In tal caso può essere richiesta la prestazione nel 6° giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo e corresponsione della sola maggiorazione del 16% sulle quote orarie di retribuzione base. In caso di mancato godimento è corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione con assorbimento del predetto 16%.
Conducenti di autobus e personale viaggiante.
Per i servizi extraurbani di durata superiore a 1 giornata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, sono corrisposte 4 quote orarie della retribuzione con la maggiorazione del 20%, a totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l'orario contrattuale per tali tipi di servizio.
Settore del soccorso stradale e l'assistenza alla mobilità
40 ore, distribuito in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.
Al personale proveniente dal c.c.n.l. soccorso Stradale che, al 20 giugno 2013 gode di un orario a tempo pieno inferiore a quello previsto dal contratto autonoleggio, sarà mantenuto l'orario di lavoro ordinario a tempo pieno in atto, a titolo di trattamento individuale più favorevole relativo all'orario di lavoro in senso stretto, senza riflessi sugli altri istituti contrattuali.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le aziende previo esame congiunto con le R.S.A./R.S.U. e le segreterie territoriali/regionali, realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 16% della retribuzione base (minimo tabellare e indennità di contingenza). I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- diurno |
25% |
- notturno |
50% |
- festivo |
65% |
- notturno festivo |
75% |
b) notturno |
25% |
- guardiani notturni |
10% |
c) festivo |
50% |
- domenicale |
20% |
- domenicale notturno |
50% |
- nelle festività |
50% |
Le percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Limiti per il lavoro straordinario: 2 ore giornaliere, 12 settimanali e 200 annue pro capite (180 ore per il settore locazione automezzi). Limiti non applicabili al personale addetto ai lavori discontinui e al personale viaggiante.
Il lavoratore non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media di un periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6, salvo per i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali è quello coincidente con l'orario del 3° turno.
Ferie e permessi
Ferie
26 giorni lavorativi, 22 in caso di settimana corta.
Festività soppresse
3 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in sostituzione delle ex festività religiose. Per l’ex festività del 4 novembre viene corrisposto il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
40 ore annue più 2 giornate annue.
Permessi
In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore complessivamente 5 giornate di permesso retribuito.
Al lavoratore che ne faccia domanda, le aziende nel caso di decessi (genitori, fratelli, coniuge, figli) accorderanno un permesso retribuito di giorni 3 sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e malattia del lavoratore; 5 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato fuori provincia.
Assenze
Malattia
Comporto: 12 mesi. Si sommano le assenze che si verificano nell'arco di 36 mesi consecutivi.
Aspettativa: non superiore a 4 mesi, non retribuita e non computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. I periodi di aspettativa potranno essere richiesti una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.
In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento di cui al D.M. n. 278/2000 il calcolo del periodo di comporto è sospeso, così come nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari, ed altre malattie patologiche degenerative, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati, e permessi ai sensi della legge n. 104/1992.
Trattamento economico: a tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della retribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'INPS.
Infortunio sul lavoro
Comporto: fino a guarigione clinica
Trattamento economico: intera retribuzione globale mensile dal 1° giorno fino alla guarigione clinica
Maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro compete il 100% della quota giornaliera della retribuzione.
Nei primi 12 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale (astensione facoltativa) per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Il congedo parentale dà diritto ad un'indennità del 30% fino a al compimento del 6° anno così come previsto dalla legge, elevato al 40% per i primi 30 giorni a carico aziendale.
La lavoratrice potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Le richieste di trasformazione verranno accettate entro il limite del 3% dell'organico in forza con contratto a tempo indeterminato, tenuto conto delle trasformazioni già in essere per lo stesso motivo. Oltre il limite del 3% nel caso di diniego di concessione da parte dell'azienda, lo stesso dovrà essere debitamente motivato.
Violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di 3 mesi. La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, indennità operativa e del trattamento di fine rapporto e non è assoggettato ai limiti legali. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Congedo matrimoniale
15 giorni lavorativi retribuiti
Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e retributive è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo non superiore a 18 mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa, l'azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 6 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.
In alternativa all'aspettativa di cui sopra, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica.
Saranno garantite le agevolazioni previste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero presso le strutture abilitate.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Congedo parentale ad ore
a. ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario giornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;
b. gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato dalla lettera a);
c. la fruizione dei permessi è riconosciuta:
- per il personale amministrativo per multipli di un'ora, e comunque non inferiore a 2 ore;
- per il restante personale (personale operativo e/o turnista) in misura pari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lettera a).
Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in caso di adozioni e affidamenti.
Permessi per eventi e cause particolari
Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di una persona, stabilmente convivente, che componga la famiglia anagrafica del lavoratore stesso.
Congedi per gravi motivi familiari
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei familiari di cui all'art. 433 cod. civ., anche se non conviventi, nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, portatori di handicap.
Il periodo di congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 24 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Il limite di 24 mesi si computa secondo il calendario comune, comprendendosi anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo di congedo. Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Congedi per la formazione
I lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione di congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda.
Il numero dei lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la formazione non potrà superare nell'anno il 2% dei dipendenti occupati nell'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente. I valori frazionari risultanti pari o superiori a 0,50 sono arrotondati all'unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o permessi.
Diritto allo studio
150 ore annue di permessi retribuiti.
Le assenze contemporanee per la partecipazione corsi non possono superare il 3% della forza occupata al 1° settembre di ciascun anno.
Per le aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 15, deve essere consentita la possibilità di partecipazione ai corsi di un lavoratore per ciascun anno, per le aziende articolate in unità operative, con meno di 10 dipendenti, sono retribuite 150 ore per favorire la frequenza ai corsi, fuori dell'orario di lavoro.
Lavoratori studenti
Hanno diritto a permessi sulla misura di: 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare; 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore; 2 giorni per ciascun esame universitario.
Ritiro della patente
Conservazione del posto fino a 12 mesi alle condizioni e nei limiti stabiliti dal c.c.n.l. per i lavoratori con mansioni di autista cui sia ritirata la patente dall'Autorità.
Lavoro a tempo parziale
Limiti
La percentuale massima di contratti a tempo parziale orizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore)
Durata
La durata della prestazione a tempo parziale che non può essere inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non può essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale.
È prevista la possibilità di stipulare contratti part-time verticali (a tempo determinato ed indeterminato) la cui prestazione lavorativa sia compresa fra un minino del 35% ed un massimo del 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale. Tale possibilità è riconosciuta nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento all'unità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti.
Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall'azienda con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli Al, A2, Ql e Q2.
Il diritto alla trasformazione e/o "ritrasformazione" spetta per legge a tutti quei lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico/degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapia salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Asl territorialmente competente.
In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l'azienda non può rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell'orario non superiore al 50%.
Lavoro supplementare
Nei part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie: incrementi temporanei di attività produttiva; esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo; esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo; esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali; esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovj assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento prestazioni lavorative straordinarie.
II numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue
II numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28%, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.
Le ore eccedenti il 20% su base annua, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.
Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.
Consolidamento
Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuale. Per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti.
Clausole flessibili ed elastiche
Possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua
Può essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità temporale della collocazione della prestazione lavorativa. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario.
Per le ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15 % comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali legali, indiretti e differiti compreso il TFR.
Il lavoratore ha la facoltà di revocare il consenso dando al datore di lavoro un preavviso di 15 giorni, quando ricorrano le documentate ragioni elencate dal c.c.n.l.
Contratto a tempo determinato
Limiti
La percentuale massima di contratti a termine, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, attivati in ciascuna impresa non può superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento all'unità superiore); sono esclusi dalla predetta percentuale i contratti a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti stagionali, nonché quelli stipulati con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
Durata
Può avere una durata massima di 24 mesi. Un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo di 24 mesi, può essere stipulato per una sola volta presso la ITL secondo le modalità previste dalla legge, per una durata non superiore a 12 mesi.
La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a tempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di lavoratori part -time, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.
Attività stagionali
Sono considerate attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
Si individuano come stagionali le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre, con esclusione delle attività meramente amministrative/contabili. All'interno di detto periodo il contratto individuale non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
I contratti a tempo determinato per esigenze stagionali possono essere stipulati per le seguenti figure professionali:
- Impiegato di banco;
- Check-in man;
- Operatore cali center Soccorso Stradale/infomobilità;
- Operatore di sosta/ centrale operativa
Limitatamente al settore del soccorso stradale la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
Malattia e infortunio
Conservazione del posto: 12mesi, comunque nei limiti della durata del contratto a termine.
Apprendistato professionalizzante
Condizioni
Aver mantenuto in servizio almeno il 90% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti.
Periodo di prova
Non può essere superiore a quanto previsto per la figura professionale di destinazione.
Durata
- 24 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie comprese dal livello C3 al livello A1.
Retribuzione
- Nel primo anno: 85% della retribuzione globale;
- nel secondo anno: 90% della retribuzione globale.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Trattamento economico: 100% della retribuzione; per il solo primo anno nei primi 3 giorni compete il 50% della retribuzione
Comporto: tre mesi per rapporti fino a due anni e sei mesi per rapporti di durata superiore.
Apprendistato in cicli stagionali
È consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più periodi attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro ventiquattro mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Contratto di inserimento
Abrogato
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche parziale.
Limiti
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UÈ) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Durata
Il contratto di somministrazione non può durare più di 24 mesi e prevede una durata non superiore ai 12 mesi per essere acausale. Dopo i primi 12 mesi il contratto deve recare le causali previste dall'art. 19 del suddetto decreto.
La proroga della missione, con il limite massimo di 4, può sforare i 12 mesi solo in presenza delle causali previste dall'art. 19.
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
Le figure professionali utilizzabili attraverso il telelavoro sono: Call center, Teleselling, Credit colection, Customer service, Operatore sistemi informatici, Sales, Analista programmatore.
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità.
Lavoro ripartito
Ferma restando la possibilità per i lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, i lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di ciascuno con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro (per qualsiasi motivo) trasferisce l’obbligazione sull’altro lavoratore coobbligato.
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 2% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due contratti.
Stage
Sono attivabili nella misura massima del 8% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di 2 unità. Agli stagisti verrà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a euro 800 mensili, oltre all'erogazione del ticket restaurant.
Estinzione del rapporto
Preavviso
Livelli |
Durata |
Q1, Q2 e A1 |
4 mesi |
A2 e B1 |
3 mesi |
B2, B3 e C1 |
2 mesi |
C2, C3 e C4 |
15 giorni |
In caso di dimissioni i termini sono ridotti al 50%.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. elenca gli elementi utili per il computo.