La disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro ordinaria e presuntiva e brevi riflessioni in ordine all'incidenza della riforma dell'art. 18 sulla disciplina della decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore di natura retributiva
La disciplina della prescrizione dei crediti di lavoro si ricava dalla combinazione delle norme codicistiche (artt. 2948 nn. 4 e 5 ed art. 2946 c.c. nonchè, per quel che concerne la prescrizione presuntiva artt. 2956 n. 1 c.c. e art. 2955 n. 2 c.c.) e delle fondamentali pronunce della Corte Costituzionale nn 63 del 10 giugno 1966 e 174 del 12 dicembre 1972 che hanno stabilito la diversa decorrenza dei termini di prescrizione in ordine ai lavoratori assistiti dalla tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto ed in ordine a quelli non coperti da tale garanzia.
I termini di prescrizione estintiva dei crediti di lavoro sono i seguenti:
a) cinque anni (ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.) per i crediti di lavoro aventi natura retributiva, quali la retribuzione (n. 4) e le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro;
b) dieci anni per i diritti non retributivi (es. il diritto alla qualifica superiore).
Con le già citate pronunce della Corte Costituzionale, sul rilievo che i lavoratori che non possano contare sulla garanzia della stabilità reale potrebbero essere indotti a non far valere i propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, si è distinta la decorrenza del termine prescrizionale con riferimento ai lavoratori impiegati in grandi aziende soggette all'applicazione dell'art. 18 e con riferimento agli altri.
Per i primi, la Consulta ha ritenuto che la garanzia della tutela reale consente al lavoratore di tutelare le proprie pretese in costanza di rapporto di lavoro di talchè la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro può, secondo i principi generali, maturare in corso di rapporto.
Per i secondi, invece, la prescrizione dei crediti di lavoro di natura retributiva decorre solo dalla cessazione del rapporto di lavoro sul presupposto che il timore di perdere il posto di lavoro costituisce una controspinta pricologica eccessiva per il lavoratore che intenda tutelare i propri diritti.
Ciò premesso, la recente radicale modifica dell'art. 18 potrebbe allargare notevolmente il campo pplicativo delle pronunce della Consulta. nfatti, la tutela reale, di per sè, è stata esclusa anche nei confronti dei lavoratori impiegati nelle grandi aziende persistendo infatti solo in casi residuali e, cioè, quando il licenziamento sia radicalmente nullo quando non sussista il fatto contestato nel caso del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, quando il fatto contestato sia punito con sanzione conservativa ovvero, per i licenziamenti economici, nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.
I termini di prescrizione relativi a diritti non retributivi (ad esempio il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori) decorrono sempre e comunque durante il rapporto i lavoro secondo il principio generale di cui all'art. 2935 c.c.
Come già premesso, per i crediti del lavoratore aventi natura retributiva sono previsti anche termini di prescrizione di natura presuntiva che si caratterizzano per il fatto che, decorso il periodo di tempo fissato dalla legge, il credito si presume estinto per adempimento. Ciò comporta che, laddove il datore obbligato ammetta implicitamente o esplicitamente il mancato adempimento, il credito retributivo del lavoratore non potrà considerarsi estinto per prescrizione. Ciò comporta altresì che il lavoratore, sia pure solo con taluni mezzi di prova, è ammesso a fornire la prova contraria in ordine all'avvenuto adempimento. I mezzi di prova contraria sono limitati alla confessione giudiziale ex art. 2959 c.c. (il datore di lavoro, cioè, ammette in giudizio che l'obbligazione non si è estinta) e alla delazione di giuramento ex art. 2960 c.c. (il lavoratore può deferire in giudizio al datore di lavoro il giuramento).
I termini della prescrizione presuntiva dei crediti di lavoro sono i seguenti:
a) tre anni per le retribuzioni corisposte per periodi superiori al mese;
b) un anno per le retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese.
a) tre anni per le retribuzioni corisposte per periodi superiori al mese;
b) un anno per le retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese.