CCNL cemento calce e gesso

CCNL cemento calce e gesso scheda sintetica, tabelle retributive, decorrenza, inquadramento dei lavoratori, disciplina del rapporto di lavoro ed altri aspetti della retribuzione
 
 

Fonti di riferimento

accordo 24 novembre 2015 rinnovo

c.c.n.l. 24 novembre 2015

verbale 29 maggio 2019 rinnovo

verbale 24 aprile 2020

 

Parti stipulanti

FEDERMACO - Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil

 

Decorrenza e durata

24 novembre 2015 - 31 dicembre 2018

1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021

 

 Campo di applicazione

Aziende industriali produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree professionali nell'ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più livelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

 

Categoria

Qualifica

Declaratorie contrattuali

Area direttiva

Quadri

Lavoratori del 3° livello, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali della azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale.

 

Area direttiva

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.

 

Area concettuale

Impiegati, intermedi e operai

Lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.

 

Area specialistica

Impiegati, intermedi e operai

Lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.

 

Area qualificata

Impiegati e operai

Lavoratori impiegati e operai che svolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata esperienza nonché limitata autonomia esecutiva nell'ambito delle indicazioni fornite dal diretto superiore.

 

Area esecutiva

Operai

Lavoratori operai che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite nonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi teorico-pratici.

 

 

Laureati e diplomati

Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati all'area concettuale 2° livello.

I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati all'area specialistica 3° livello e nel caso di attribuzione a questo livello sarà a essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15 per cento del minimo tabellare per tale livello previsto, i lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, all'area specialistica 3° livello senza corresponsione di alcuna indennità.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 175

Divisore giornaliero: 26

Indennità di funzione per i quadri: è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto.

 

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 http://ilgiuslavorista.it/system/files/Cattura_86.PNG

Il verbale di rinnovo 29 maggio 2019 ha stabilito che i minimi tabellari contrattuali sono incrementati, a partire dalle date sotto indicate, dei seguenti importi lordi mensili:

http://ilgiuslavorista.it/system/files/Cattura%201_2.PNG

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 5 scatti biennali.

Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio di livello: è mantenuto in cifra l'importo degli scatti maturati e il lavoratore ha diritto a maturare ulteriori scatti, nella misura fissata per il nuovo livello, fino al raggiungimento dell'importo massimo maturabile (ivi compreso l'importo in cifra fissa) che è pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.

La differenza che viene a determinarsi tra il valore massimo maturabile previsto per il livello di acquisizione e quanto già maturato al momento della maturazione del 5° scatto, deve essere corrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5° scatto.

Importi: liv. D3, 14,80; liv. D2, 13,00; liv. D1, 11,50; liv. C3, 11,00; liv. C2, 10,70; liv. C1, 9,80; liv. S, 9,30; liv. S2, 9,10; liv. S1, 8,90; liv. Q2, 8,50; liv. Q1, 8,30; liv. E 1 7,70.

 

Indennità

 

- Indennità di mensa: al lavoratore che non partecipi alla mensa aziendale per esigenze di servizio o accertati motivi di salute viene corrisposta una indennità sostitutiva pari a euro 0,06 per ogni giorno di presenza.

- Indennità di cassa: Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale maneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare dell'area e del livello al quale è assegnato.

- Lavori speciali disagiatiPer gli operai e gli intermedi chiamati a prestare lavori pesanti e disagiati sono previste dal verbale di rinnovo 29 maggio 2019 specifiche maggiorazioni sul minimo tabellare orario.

- Indennità di sottosuoloAi lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:

 - euro 1,19 per i lavoratori impiegati appartenenti all'area direttiva 2° e 1° livello;

 - euro 0,98 per i lavoratori impiegati, intermedi e operai appartenenti all'area concettuale;

 - euro 0,77 per i lavoratori impiegati, intermedi e operai appartenenti all'area specialistica.

- Indennità di trasferta: Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate - entro i limiti della normalità e fatte salve le disposizioni aziendali - le spese, a pie di lista, che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.

Le spese di trasporto saranno rimborsate, a parte, al loro costo effettivo.

Inoltre al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una indennità in ragione del 22 per cento della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di produzione) qualora la trasferta richieda il pernottamento e del 10 per cento se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro.

E’ in facolta dell’Azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell’indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.

Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.

Al lavoratore inviato in trasferta l'Azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.

 

Premio di risultato

L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati ed è stabilito con contrattazione aziendale.

 

 Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: 5 giorni prima di Natale

Misura: una mensilità della retribuzione globale di fatto.

Maturazione: per dodicesimi.

 

Premio di anzianità

Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli e categorie diversi, presso la stessa Azienda i periodi di anzianità sotto indicati, compete un premio di anzianità.

Tale premio sarà corrisposto in due quote:

a. al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio (operai, intermedi e impiegati);

b. al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio (intermedi e impiegati)

in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto.

A scelta del lavoratore - da rendere nota all'Azienda entro il mese di compimento della maturazione del diritto - il premio potrà essere versato al Fondo Pensione Concreto.

 

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all'art. 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., è riconosciuto un importo annuo pari a 120,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal c.c.n.l.

- A decorre dall’1/1/2016 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva è salito a 150,00 euro lordi annui.

- A decorre dall’1/1/2021 l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 170,00 euro lordi annui.

A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

 

 Una tantum

Ai lavoratori in forza al 20 marzo 2013, è corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2013, una "una tantum" di 75,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 10 gennaio-31 marzo 2013. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Periodo di prova

 

Aree

Durata

area direttiva

6 mesi

area concettuale

4 mesi

area specialistica

3 mesi

area qualificata ed esecutiva

1 mese

Apprendistato professionalizzante:

non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e, comunque, non oltre 2 mesi

 

Sono esclusi dal periodo i lavoratori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a contratto a tempo indeterminato.

 

 Orario di lavoro

 

Orario settimanale

40 ore che si intendono mediamente realizzate nell'arco di 6 mesi.

È possibile superare l’orario contrattuale individuale di lavoro per i lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine.

 

Turnisti

Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno. Ai lavoratori deve essere applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del: 40% (41% dal 1° gennaio 2016, 42% dal 1° gennaio 2017) per le ore lavorate di notte; 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica. Le maggiorazioni sono computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della malattia ed infortunio non sul lavoro e dell'infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

 Con decorrenza dall’1/1/2020, in caso di assegnazione del lavoratore turnista a ciclo continuo a mansioni non organizzate in turni avvicendati, sarà riconosciuto ad personam una indennità in cifra fissa mensile.

Il calcolo sarà effettuato sulla base dell’indennità di turno percepita nei due anni precedenti il mutamento di mansione. Sarà quindi conteggiata la media mensile, dividendo la somma ottenuta per ventiquattro. L'importo della media mensile costituirà la base su cui verranno applicate le percentuali di cui alla seguente tabella.

 

Periodo di permanenza in turno

Percentuali di copertura

15 anni

20%

20 anni

35%

25 anni

50%

30 anni

65%

35 anni

80%

 

Lavoratori discontinui

Orariodi lavoro 10 ore giornaliere e 50 settimanali; discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze: 12 ore giornaliere e 60 settimanali.

 

Orario contrattuale settimanale e giornaliero

Retribuzione

Lavoro supplementare

Lavoro straordinario

40 ore settimanali 8 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore continuo

Dopo le 40 ore settimanali

Dopo le 48 ore settimanali

45 ore settimanali 9 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali

Dopo le 45 ore settimanali

Dopo le 54 ore settimanali

50 ore settimanali 10 ore giornaliere

Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali

Dopo le 50 ore settimanali

Dopo le 60 ore settimanali

60 ore settimanali 10 ore giornaliere per 6 giorni oppure 12 ore giornaliere per 5 giorni

Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali

Dopo le 60 ore settimanali

Dopo le 72 ore settimanali

 

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni  di riposo compensativo domenicale.

 

Flessibilità

Per esigenze tecniche, organizzative e produttive sono possibili articolazioni dell'orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le modalità attuative sono concordate con la R.S.U.

Le prestazioni attuate oltre l'orario normale settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie e sono compensate con la maggiorazione del 10%.

 

Banca ore

Vi confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a: le ore a fronte delle ex festività; le riduzioni dell'orario di lavoro previste; eventuali ore di prestazioni straordinarie.

I permessi devono essere fruiti entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni. Al 31 dicembre dell'anno successivo le ore ancora accantonate devono essere pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, e.d.r., eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione), o, su richiesta del lavoratore, possono essere fruite entro i 12 mesi dell'anno successivo, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative.

 

 Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

 

- è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;

- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all’art. 47 c.c.n.l.;

- è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione della tabella che segue.

Le sotto indicate percentuali di maggiorazione, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175.

 

Operai

Intermedi

Impiegati

lavoro straordinario diurno

23%

30%

30%

lavoro notturno non compreso in turni avvicendati

30%

50%

55%

lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati

25%

 

 

lavoro straordinario notturno

40%

60%

75%

lavoro ordinario in giorni festivi

40%

50%

55%

lavoro straordinario festivo

50%

60%

75%

lavoro straordinario festivo notturno

50%

70%

100%

lavoro ordinario festivo notturno

40%

60%

75%

Con decorrenza dall’1/1/2020, verranno applicate le percentuali di cui alla tabella seguente:

 

Operai

Intermedi

Impiegati

lavoro straordinario diurno

30%

30%

30%

lavoro notturno non compreso in turni avvicendati

42%

50%

55%

lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati

30%

 

 

lavoro straordinario notturno

50%

60%

75%

lavoro ordinario festivo

50%

50%

55%

lavoro straordinario festivo

60%

60%

75%

lavoro straordinario festivo notturno

60%

70%

100%

lavoro ordinario festivo notturno

50%

60%

75%

Le percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Per i lavoratori appartenenti all'area direttiva 2° e 1° livello, il lavoro prestato nei giorni festivi sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato.

Per le prestazioni domenicali previste dalla legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come sopra indicato sempreché l'Azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.

Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.

Al lavoratore che venga occasionalmente e improvvisamente richiesta una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista in precedenza, anche:

- l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne dalle 6 alle 22 (operai, intermedi e impiegati tecnici) o dalle ore 6 alle ore 21 (impiegati amministrativi);

- l'importo di quattro ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne dalle 22 alle 6 (operai, intermedi e impiegati tecnici) o dalle ore 21 alle ore 6 (impiegati amministrativi);

Inoltre, al lavoratore saranno rimborsate le spese di trasporto per recarsi - dal proprio domicilio/residenza abituale - sul luogo di lavoro. Il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro sarà retribuito come lavoro prestato.

Le disposizioni predette non saranno applicabili nei casi di servizio di reperibilità/disponibilità o simili regolamentati aziendalmente.

 

 Ferie

 

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:

- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;

 - per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.

 In relazione alla distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono a una settimana.

 

Festività soppresse

A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito

 

Riduzione orario di lavoro (ROL)

È pari a 64 ore annue. Turnisti operanti su 3 turni avvicendati: 76 ore annue, su 2 turni: 64 ore annue.

 

 Assenze

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti,.

Durante la conservazione dei posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:

a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:

- 100 per cento per i primi 6 mesi;

- 50 per cento per ulteriori 6 mesi;

b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:

- 100 per cento per i primi 8 mesi;

- 50 per cento per ulteriori 4 mesi.

Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali cui è commisurato il sopraddetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più eventi morbosi.

Per il lavoratore cui si applica la parte prima (disciplina speciale - operai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del c.c.n.l. il trattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso. Per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni vengono corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o tredicesima mensilità relativi ai periodi di assenza di cui trattasi.

Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30° giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i 6 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).

Il trattamento economico non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti.

 

Malattia e infortunio sul lavoro

Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contratte in servizio e debitamente accertate dall'Istituto assicuratore, si farà luogo alla conservazione del posto come segue:

a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

b) in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà corrisposta da parte dell'Azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'Istituto assicuratore in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) aumentata dell'ex premio di produzione, nonchè della maggiorazione media per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa.

Per il giorno nel quale si verifica l'infortunio, l'Azienda, ai sensi dell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, corrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza assicurativa l'Azienda corrisponderà il 100% della suddetta retribuzione.

 

Maternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui al D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni.

A fare data dall’1/2/2008 la lavoratrice riceve, inoltre, un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza obbligatoria di cui all'art. 22, primo comma del decreto di cui sopra.

E' riconosciuto, a far data dall’1/1/2020, per il congedo di maternità e paternità di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:

- per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi tre mesi di congedo;

- per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, off i primi tre mesi di congedo.

 

Permessi e congedi

Permessi per eventi e cause particolari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8/3/2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno di cui al primo comma è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere familiari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e/o alle eventuali terapie ad essi connesse.

Al padre in occasione della nascita del figlio saranno riconosciuti cinque giorni di "congedo obbligatorio" secondo le modalità previste dalla Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

 

Congedi per gravi motivi familiari

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000 n. 278, il lavoratore ha diritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.

 

Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza

Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto ad un congedo retribuito (in base all’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 15/6/2015) non superiore a tre mesi (fruibile anche a giorni o ad ore) utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.

 

Congedi per la formazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8/3/2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare le seguenti quantità:

http://ilgiuslavorista.it/system/files/Cattura%202_2.PNG

 

 Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

 

Congedo matrimoniale

Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio o della unione civile, un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale.

 

Diritto allo studio

Per l'esercizio del diritto allo studio sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti, utilizzabili anche in un solo anno purché i corsi abbiano una durata non inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo

L’assenza contemporanea per la frequenza ai corsi non può superare il 3% della forza occupata nell’unità produttiva (nelle unità con almeno 25 dipendenti, il diritto è garantito ad almeno 1 lavoratore).

Per la frequenza di corsi di formazione professionale correlati alle mansioni svolte sono concessi permessi retribuiti (usufruibili anche in un solo anno, e per non più di una volta) per un numero di ore pari alla metà delle ore di durata del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive.

 

Lavoratori studenti

Ai lavoratori studenti universitari sono concessi un giorno di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta e 3 giorni per gli esami di diploma universitario e di laurea; per gli esami di diploma spettano permessi per tutti i giorni degli esami.

 

 Lavoro a tempo parziale

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonchè a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale), ovvero con una combinazione di tali modalità attuative (part-time misto).

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), o per rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa.

Tali clausole potranno essere attivate dal datore dì lavoro con un preavviso minimo di due giorni lavorativi e prevederanno, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione oraria del 15% omnicomprensiva dei riflessi sull'insieme degli istituti indiretti e differiti.

 

 Contratto a tempo determinato

 

Conformemente al D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 - così come modificato dalla Legge 2/8/2018 n. 96 - al contratto di lavoro subordinato può essere opposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, non programmabili e significativi, dell'attività ordinaria.

In deroga al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita dal c.c.n.l. in trentasei mesi, a condizione che siano stati trasformati a tempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli ultimi 36 mesi nell'unità produttiva interessata.

In aggiunta alle causali sopra indicate, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle seguenti ipotesi:

 1. per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse;

2. per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo.

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di somministrazione (a tempo indeterminato o a tempo determinato) è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.

Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di almeno n. 6 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.

Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni, possono essere modificate con accordo sindacale (tra Azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettere g) e h) della Legge 28/6/2012 n. 92, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono ridotti a venti o trenta giorni - a seconda della durata pari o superiore a sei mesi del contratto in scadenza - nelle seguenti ipotesi:

 - lancio di un prodotto innovativo;

- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;

- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

 

 Apprendistato professionalizzante

 

Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante si fa richiamo alle vigenti norme di legge, in particolare artt. 42, 46 e 47 del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 salvo quanto di seguito previsto.

In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, i contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata, 2° livello, dell'area specialistica, 1°, 2° e 3° livello, dell'area concettuale, 1°, 2° e 3° livello e dell'area direttiva, 1° e 2° livello.

La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.

 http://ilgiuslavorista.it/system/files/Cattura%203_1.PNG

 

 

 L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento;

- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;

- nel terzo e ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.

In caso di infortunio sul lavoro l'Azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.

In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.

Il Premio di risultato verrà corrisposto a partire dal secondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova..

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. 

 

 Lavoro stagionale

 

Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, sono licenziati e successivamente riassunti dalla stessa a azienda entro 95 giorni dalla data del licenziamento stagionale, è riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso il premio fedeltà, il cumulo dell'anzianità per il servizio effettivamente prestato.

A tali lavoratori, a ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto.

 

 Lavoro intermittente

Non disciplinato

 

 Telelavoro

Non disciplinato

 

 Lavoro ripartito

Non disciplinato

 

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

Anzianità di servizio

Aree

Durata

Indennità sostitutiva

a) impiegati

 

 

 

- fino a 5 anni

direttiva

2 mesi

 

 

concettuale

1 mese e ½

 

 

altre

1 mese

 

- oltre 5 a 10  anni

direttiva

3 mesi

 

 

concettuale

2 mesi

 

 

altre

1 mese e ½

 

- oltre 10 a 14 anni

direttiva

4 mesi

 

 

concettuale

3 mesi

 

 

altre

2 mesi

 

- oltre 14 anni

direttiva

5 mesi

 

 

concettuale

4 mesi

 

 

altre

3 mesi

 

b) intermedi

 

 

 

- fino a 5 anni

concettuale

1 mese

 

 

specialistica

½ mese

 

- oltre 5 a 10  anni

concettuale

1 mese e ½

 

 

specialistica

1 mese

 

- oltre 10 a 15 anni

concettuale

2 mesi

 

 

specialistica

1 mese e ½

 

- oltre 15 anni

concettuale

2 mesi e ½

 

 

specialistica

2 mesi

 

c) operai

 

 

 

- fino a 5 anni

tutte

6 giorni lavorativi

9/30*

- oltre 5 a 10 anni

tutte

11 giorni lavorativi

15/30*

- oltre 10 a 15 anni

tutte

13 giorni lavorativi

18/30*

- oltre 15 anni

tutte

16 giorni  lavorativi

22/30*

 

(*) Della retribuzione globale di fatto.

Per gli impiegati e gli intermedi in caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.

 

Dal 1 gennaio 2020 i termini sono stabiliti come segue dal verbale di rinnovo 29 maggio 2019:

Operai - Intermedi - Impiegati

 a) lavoratori che, hanno superato il periodo di prova e hanno una anzianità di servizio fino a 5 anni:

 - 15 giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;

- 30 giorni per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;

- 60 giorni per gli appartenenti all'area direttiva;

b) lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni:

- un mese per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;

- due mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;

- tre mesi per gli appartenenti all'area direttiva;

c) lavoratori con una anzianità di servizio da oltre 10 anni:

- un mese e quindici giorni per gli appartenenti all'area esecutiva e all'area qualificata;

- tre mesi per gli appartenenti all'area specialistica e all'area concettuale;

- quattro mesi per gli appartenenti all'area direttiva;

 

In caso di dimissioni, i termini sopra indicati, sono ridotti alla metà.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicati, dovrà corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

 

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. indica gli elementi che devono essere considerati per il computo del tfr:

- minimo tabellare contrattuale;

- indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982);

- aumenti periodici di anzianità;

- superminimi ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare contrattuale;

- ex premio di produzione;

- maggiorazione per turni avvicendati;

- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;

- 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;

- cottimi;

- indennità di cassa;

- indennità sostitutiva di mensa;

 

- indennità di funzione.

RICHIEDI CONSULENZA