dimissioni e risoluzioni consensuali dopo la Fornero

La procedura prevista dalla Fornero per le dimissioni o per le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, la logica antielusiva e di contrasto alla prassi delle cc.dd. dimissioni in bianco
 
La Riforma Fornero è intervenuta sulla disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'obiettivo, tra l'altro, di porre un freno alla prassi delle c.d. dimissioni in bianco fatte firmare dal datore all'atto dell'assunzione del lavoratore per essere successivamente utilizzate, al fine di interrompere il rapporto di lavoro, invece della più complessa e vincolante procedura del licenziamento.

Al fine di contrastare la prassi delle c.d. dimissioni in bianco, il Legislatore, già prima della L. n. 92 del 2012, con la legge n 188 del 2007 aveva previsto che il lavoratore dovesse manifestare per iscritto al datore di lavoro la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro compilando un apposito modulo.

La finalità antielusiva sottesa alla surrichiamata norma, successivamente abrogata dal D.L. n. 112 convertito in L. n. 133 del 2008, ha ispirato anche il Legislatore del 2012 che, con l'art.  4 commi dal 16 a 23 della Legge n 92, ha previsto una specifica procedura perchè le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro possano produrre i loro effetti tipici.

Viene innanzitutto estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, da effettuare presso la Direzione territoriale del lavoro (DTL) o il centro per l'impiego territorialmente competente ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In alternativa alla convalida, è prevista la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inoltrata dal datore al centro per l'impiego.
 
Se il lavoratore omette di convalidare le dimissioni (o la risoluzione consensuale) e non appone la propria sottoscrizione in calce alla comunicazione datoriale di cessazione del rapporto, il datore di lavoro, a pena di inefficacia della risoluzione del rapporto lavorativo, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale, deve invitarlo per iscritto a presentarsi nelle sedi previste per la convalida o ad effettuare la sottoscrizione.
 
Entro sette giorni dalla ricezione dell'invito, il lavoratore deve provvedere alla convalida o alla sottoscrizione oppure può revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.
 
In tale ultima ipotesi il rapporto di lavoro torna ad avere effetto dal giorno della comunicazione di revoca.
 
 
 
Art. 4 commi 17-23 della Legge n 92 del 2012
 
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
17-bis. Al comma 3 dell' articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato" (5).
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
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