Fonti di riferimento
c.c.n.l. 19 luglio 2018
accordo 15 luglio 2019 welfare
comunicato 2 marzo 2020
comunicato 12 maro 2020
accordo 9 luglio 2020
Parti stipulanti
Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Ugl-Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal
Decorrenza e durata
1° gennaio 2019 – 30 giugno 2022
Campo di applicazione
Industrie chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Categoria |
Posizione organizzativa |
Qualifica |
Declaratorie contrattuali |
Chimica - farmaceutica
|
|||
A |
1, 2, 3 |
Quadri |
Lavoratori che ricoprono posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale che richiedono: - conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti alle categorie inferiori; - ampia autonomia direttiva nell'ambito delle politiche aziendali e di obiettivi di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione; - eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse umane; - responsabilità economiche di impatto rilevante per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante.
|
B |
1, 2 |
Impiegati, operatori di vendita |
Lavoratori con funzioni direttive, o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenza ed esperienza pluriennale in più attività, tra loro connesse, maturata anche in posizioni appartenenti a categorie inferiori; - responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi aziendali, che comportano l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia, i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo; - eventuale guida, controllo e sviluppo di collaboratori.
|
C |
1, 2 |
Impiegati, operatori di vendita |
Lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: - esperienza specialistica consolidata delle mansioni svolte e delle problematiche connesse; - controllo da parte del superiore esercitato preventivamente e/o direttamente solo per quanto riguarda i casi più impegnativi ed extraroutine; - procedure/istruzioni normalmente di tipo generale che prevedono significativi margini di discrezionalità; - eventuale guida e controllo di un gruppo di risorse umane.
|
D |
1, 2, 3 |
Impiegati, intermedi, operai |
Lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi; - esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative; - svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite; - controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi; - eventuale guida e controllo di collaboratori.
|
E |
1, 2, 3, 4 |
Impiegati, intermedi, operai |
Lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita nell'esercizio della mansione; - autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti; - supervisione da parte della posizione superiore.
|
F |
- |
Impiegati, operai |
Lavoratori che svolgono mansioni, lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità pratiche quali addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica.
|
Settore abrasivi
|
|||
A |
1 |
Quadri |
Lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
|
B |
1, 2 |
Impiegati |
Lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
|
C |
1, 2, 3 |
Impiegati, intermedi, operai |
Lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
|
D |
1, 2, 3 |
Impiegati, intermedi, operai |
Lavoratori che, con mansioni riconosciute d'ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza. Lavoratori che, in posizione di autonomia esecutiva, compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
|
E |
1, 2, 3 |
Operai |
Lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
|
F |
- |
Operai |
Lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
|
Settore lubrificanti e gpl
|
||
Categoria |
Qualifica |
Declaratorie contrattuali |
Q.1 |
Quadri |
Lavoratori con responsabilità e poteri di particolare ampiezza nell'ambito di funzioni delegate, lavoratori che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano grande responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di ampie deleghe, facoltà di decisione, autonomia ed iniziativa, lavoratori che si caratterizzano per l'elevata specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale.
|
Q.2 |
Quadri |
Lavoratori con definite responsabilità e poteri nell'ambito di funzioni delegate, lavoratori che svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo che implicano responsabilità, discrezionalità di poteri sulla base di deleghe, facoltà di decisione, autonomia e iniziativa, lavoratori che si caratterizzano per la specializzazione in materia di specifico e strategico interesse aziendale.
|
A |
Impiegati |
Lavoratori con funzioni direttive che si caratterizzano per l'elevato contenuto professionale, coordinando unità organizzative; assicurano, nell'ambito di settori di rilevante importanza aziendale, in situazioni e circostanze variabili, l'applicazione di norme generali e particolari e di procedure complesse con interventi nella interpretazione ed eventualmente nell'attuazione pratica; risolvono in autonomia problemi che riflettono esigenze differenziate e ne garantiscono i risultati; contribuiscono alla definizione di programmi e all'impostazione di linee di azione di interesse generale.
|
B |
Impiegati |
Lavoratori che svolgono funzioni per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza; impostano autonomamente, in settori di rilevante importanza aziendale, le modalità operative della propria attività; risolvono problemi del settore sulla base di elementi generali; forniscono il proprio contributo di conoscenze specialistiche per la soluzione di problemi di natura composita.
|
C |
Impiegati |
Lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale e nell'ambito delle proprie funzioni svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
|
D |
Impiegati, intermedi, operai |
Lavoratori con mansioni di concetto, che comportano iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa, con adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, nonché i lavoratori i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo, in condizione di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai, nonché i lavoratori che in condizioni di autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di natura operativa o manutentiva di rilievo, variabilità e complessità, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla organizzazione.
|
E |
Impiegati, operai |
Lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di concetto di natura tecnica e amministrativa, anche complesse e di notevole variabilità, nonché lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti o attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
|
F |
Impiegati, operai |
Lavoratori in possesso di approfondita preparazione teorica/pratica ed esperienza di lavoro di ufficio; gli impiegati e gli operai che eseguono in totale autonomia interventi delicati e complessi utilizzando varie competenze ed adeguata preparazione tecnica con elevata specializzazione professionale.
|
G |
Impiegati, operai |
Lavoratori con mansioni d'ordine sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro, nonché i lavoratori che svolgono attività non specificamente operative comportanti fiducia e responsabilità, nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicate e complesse la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, con eventuale guida, coordinamento e controllo di altri lavoratori.
|
H |
Impiegati, operai |
Lavoratori con mansioni amministrative d'ordine che richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica d'ufficio, nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
|
I |
Operai |
Lavoratori addetti a compiti puramente esecutivi.
|
Classificazione del personale per le piccole e medie imprese
Le imprese fino a 70 addetti con contratto a tempo indeterminato possono optare per l’applicazione di uno specifico sistema di classificazione basato su 6 categorie senza posizioni organizzative; il trattamento economico risulta dalla somma del minimo contrattuale e dell’IPO iniziale. La disciplina non si applica ai settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL.
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Svolgimento di mansioni relative a una o più posizioni organizzative nell'ambito della categoria di appartenenza: è riconosciuta la posizione organizzativa superiore, sempreché lo svolgimento delle mansioni relative a quest'ultima abbia carattere di rilievo e avvenga con normale continuità, e, comunque, dopo 30 giorni di svolgimento delle mansioni.
Non dà luogo al passaggio di posizione quando è motivata da:
- sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- esigenze organizzative/tecniche/produttive/di mercato di durata non superiore a mesi tre.
Con riferimento a queste fattispecie:
- l'effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa superiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative indennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro effettuazione;
- l'effettuazione di mansioni relative a una posizione organizzativa inferiore comporta il mantenimento dell'indennità di posizione organizzativa di provenienza e la differenza tra le due indennità è attribuita a superminimo ed è assorbita solo nel caso di successivo passaggio a una posizione organizzativa superiore.
Sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto: non dà luogo al passaggio di categoria salvo il caso di conferma nella mansione a seguito di mancato rientro del lavoratore sostituito.
Passaggio di categoria: Il lavoratore che disimpegni mansioni superiori alla propria categoria passa definitivamente nella categoria superiore dopo 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di categoria il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi corrispondenti al termine predetto sia compresa nell’arco di 18 mesi.
Lubrificanti e GPL
Il lavoratore che disimpegni mansioni superiori al proprio livello passa definitivamente nel livello superiore dopo 6 mesi di disimpegno continuativo o anche non continuativo purché nell’arco di 18 mesi.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 175, settore abrasivi: 173 Divisore giornaliero: 25 Elementi della retribuzione: - Trattamento economico minimo (Tem) comprende le voci Minimo contrattuale e IPO; - Trattamento economico complessivo (Tec) a livello nazionale comprende, oltre al Tem, le voci Edr contrattuale, Elemento aggiuntivo della retribuzione, Premio mensile perequativo, quote Fonchim e Faschim, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni, indennità e trattamenti espressamente previsti dal contratto collettivo; a livello aziendale comprende il Premio di partecipazione/Premio variabile. |
Tabelle retributive
Settore Chimico – farmaceutico
Cat. PO |
01/01/2019 |
01/01/2020 |
01/07/2021 |
01/06/2022 |
||||
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
|
A1 |
2.275,52 |
443,96 |
2.303,52 |
456,96 |
2.328,52 |
466,96 |
2.346,52 |
472,96 |
A2 |
2.275,52 |
248,07 |
2.303,52 |
257,07 |
2.328,52 |
263,07 |
2.346,52 |
266,07 |
A3 |
2.275,52 |
194,70 |
2.303,52 |
202,70 |
2.328,52 |
207,70 |
2.346,52 |
210,70 |
B1 |
2.097,22 |
250,76 |
2.124,22 |
257,76 |
2.147,22 |
263,76 |
2.163,22 |
267,76 |
B2 |
2.097,22 |
173,39 |
2.124,22 |
178,39 |
2.147,22 |
182,39 |
2.163,22 |
185,39 |
C1 |
1.885,25 |
260,40 |
1.906,25 |
269,40 |
1.925,25 |
276,40 |
1.939,25 |
279,40 |
C2 |
1.885,25 |
190,61 |
1.906,25 |
197,61 |
1.925,25 |
202,61 |
1.939,25 |
204,61 |
D1 |
1.741,03 |
264,23 |
1.761,03 |
271,23 |
1.779,03 |
277,23 |
1.791,03 |
281,23 |
D2 |
1.741,03 |
178,74 |
1.761,03 |
184,74 |
1.779,03 |
188,74 |
1.791,03 |
192,74 |
D3 |
1.741,03 |
133,73 |
1.761,03 |
138,73 |
1.779,03 |
141,73 |
1.791,03 |
144,73 |
E1 |
1.572,87 |
213,41 |
1.591,87 |
217,41 |
1.607,87 |
221,41 |
1.619,87 |
223,41 |
E2 |
1.572,87 |
134,27 |
1.591,87 |
136,27 |
1.607,87 |
138,27 |
1.619,87 |
138,27 |
E3 |
1.572,87 |
79,42 |
1.591,87 |
80,42 |
1.607,87 |
81,42 |
1.619,87 |
81,42 |
E4 |
1.572,87 |
38,17 |
1.591,87 |
38,17 |
1.607,87 |
39,17 |
1.619,87 |
39,17 |
F |
1.539,46 |
0,00 |
1.558,46 |
0,00 |
1.574,46 |
0,00 |
1.585,46 |
0,00 |
Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Cat. PO |
Importi mensili da 01/01/2019 |
A1 |
46,00 |
A2 |
42,00 |
A3 |
39,00 |
B1 |
38,00 |
B2 |
36,00 |
C1 |
34,00 |
C2 |
32,00 |
D1 |
31,00 |
D2 |
29,00 |
D3 |
28,00 |
E1 |
27,00 |
E2 |
24,00 |
E3 |
23,00 |
E4 |
22,00 |
F |
21,00 |
Elemento aggiuntivo della retribuzione
A (quadri): 190,00 euro
B: 100,00 euro.
Settore Fibre chimiche
Cat. PO |
01/01/2019 |
01/01/2020 |
01/07/2021 |
01/06/2022 |
||||
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
|
Al |
2.263,52 |
418,96 |
2.292,52 |
428,96 |
2.318,52 |
437,96 |
2.334,52 |
444,96 |
A2 |
2.263,52 |
202,07 |
2.292,52 |
206,07 |
2.318,52 |
209,07 |
2.334,52 |
212,07 |
A3 |
2.263,52 |
135,70 |
2.292,52 |
138,70 |
2.318,52 |
140,70 |
2.334,52 |
142,70 |
B1 |
2.059,22 |
247,76 |
2.084,22 |
253,76 |
2.106,22 |
259,76 |
2.120,22 |
263,76 |
B2 |
2.059,22 |
130,39 |
2.084,22 |
132,39 |
2.106,22 |
134,39 |
2.120,22 |
136,39 |
C1 |
1.876,25 |
215,40 |
1.898,25 |
220,40 |
1.917,25 |
225,40 |
1.929,25 |
228,40 |
C2 |
1.876,25 |
155,61 |
1.898,25 |
158,61 |
1.917,25 |
162,61 |
1.929,25 |
165,61 |
D1 |
1.707,03 |
259,23 |
1.726,03 |
265,23 |
1.743,03 |
271,23 |
1.754,03 |
275,23 |
D2 |
1.707,03 |
141,74 |
1.726,03 |
144,74 |
1.743,03 |
147,74 |
1.754,03 |
149,74 |
D3 |
1.707,03 |
103,73 |
1.726,03 |
106,73 |
1.743,03 |
109,73 |
1.754,03 |
111,73 |
E1 |
1.555,87 |
196,41 |
1.573,87 |
200,41 |
1.589,87 |
204,41 |
1.599,87 |
206,41 |
E2 |
1.555,87 |
97,27 |
1.573,87 |
97,27 |
1.589,87 |
98,27 |
1.599,87 |
98,27 |
E3 |
1.555,87 |
57,42 |
1.573,87 |
57,42 |
1.589,87 |
57,42 |
1.599,87 |
57,42 |
E4 |
1.555,87 |
24,17 |
1.573,87 |
24,17 |
1.589,87 |
24,17 |
1.599,87 |
24,17 |
F |
1.520,46 |
0,00 |
1.538,46 |
0,00 |
1.554,46 |
0,00 |
1.564,46 |
0,00 |
Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Cat. PO |
Importi mensili da 01/01/2019 |
A1 |
46,00 |
A2 |
38,00 |
A3 |
36,00 |
B1 |
36,00 |
B2 |
31,00 |
C1 |
31,00 |
C2 |
30,00 |
D1 |
29,00 |
D2 |
26,00 |
D3 |
25,00 |
E1 |
25,00 |
E2 |
22,00 |
E3 |
21,00 |
E4 |
21,00 |
F |
21,00 |
Elemento aggiuntivo della retribuzione
A (quadri): 190,00 euro
B: 100,00 euro.
Settore Abrasivi
Cat. PO |
01/01/2019 |
01/01/2020 |
01/07/2021 |
01/06/2022 |
||||
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
Min. |
IPO |
|
A1 |
2.182,51 |
282,47 |
2.212,51 |
290,47 |
2.239,51 |
297,47 |
2.256,51 |
302,47 |
B1 |
1.980,38 |
259,04 |
2.004,38 |
266,04 |
2.025,38 |
272,04 |
2.039,38 |
275,04 |
B2 |
1.980,38 |
120,05 |
2.004,38 |
124,05 |
2.025,38 |
127,05 |
2.039,38 |
129,05 |
C1 |
1.734,05 |
208,50 |
1.754,05 |
214,50 |
1.772,05 |
219,50 |
1.784,05 |
222,50 |
C2 |
1.734,05 |
164,46 |
1.754,05 |
169,46 |
1.772,05 |
173,46 |
1.784,05 |
175,46 |
C3 |
1.734,05 |
113,92 |
1.754,05 |
117,92 |
1.772,05 |
121,92 |
1.784,05 |
123,92 |
D1 |
1.558,44 |
246,06 |
1.575,44 |
253,06 |
1.591,44 |
258,06 |
1.601,44 |
262,06 |
D2 |
1.558,44 |
130,03 |
1.575,44 |
134,03 |
1.591,44 |
137,03 |
1.601,44 |
139,03 |
D3 |
1.558,44 |
93,15 |
1.575,44 |
96,15 |
1.591,44 |
99,15 |
1.601,44 |
101,15 |
E1 |
1.469,79 |
130,42 |
1.486,79 |
133,42 |
1.502,79 |
135,42 |
1.512,79 |
137,42 |
E2 |
1.469,79 |
53,47 |
1.486,79 |
54,47 |
1.502,79 |
55,47 |
1.512,79 |
55,47 |
E3 |
1.469,79 |
18,33 |
1.486,79 |
18,33 |
1.502,79 |
18,33 |
1.512,79 |
18,33 |
F |
1.447,78 |
0,00 |
1.464,78 |
0,00 |
1.480,78 |
0,00 |
1.490,78 |
0,00 |
Elemento distinto della retribuzione
Cat. PO |
Importi mensili da 01/01/2019 |
Al |
44,00 |
B1 |
35,00 |
B2 |
32,00 |
C1 |
30,00 |
C2 |
28,00 |
C3 |
28,00 |
D1 |
27,00 |
D2 |
24,00 |
D3 |
24,00 |
E1 |
24,00 |
E2 |
21,00 |
E3 |
20,00 |
F |
20,00 |
Elemento aggiuntivo della retribuzione
A (quadri): 190,00 euro
Settore Lubrificanti e GPL
Liv. |
01/01/2019 |
01/01/2020 |
01/07/2021 |
01/06/2022 |
Q1 |
2.998,00 |
3.041,00 |
3.079,00 |
3.105,00 |
Q2 |
2.725,00 |
2.763,00 |
2.797,00 |
2.819,00 |
A |
2.611,00 |
2.646,00 |
2.678,00 |
2.698,00 |
B |
2.421,00 |
2.453,00 |
2.482,00 |
2.501,00 |
C |
2.205,00 |
2.234,00 |
2.260,00 |
2.277,00 |
D |
2.068,00 |
2.095,00 |
2.120,00 |
2.136,00 |
E |
1.921,00 |
1.945,00 |
1.967,00 |
1.980,00 |
F |
1.793,00 |
1.815,00 |
1.834,00 |
1.846,00 |
G |
1.758,00 |
1.779,00 |
1.798,00 |
1.810,00 |
H |
1.655,00 |
1.675,00 |
1.693,00 |
1.705,00 |
I |
1.521,00 |
1.540,00 |
1.556,00 |
1.566,00 |
Elemento distinto della retribuzione
Liv. |
Importi mensili da 01/01/2019 |
Q1 |
50,00 |
Q2 |
45,00 |
A |
42,00 |
B |
38,00 |
C |
35,00 |
D |
31,00 |
E |
29,00 |
F |
25,00 |
G |
25,00 |
H |
24,00 |
I |
21,00 |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (quadri)
Q1: 180,00 euro
Q2: 158,00 euro
Scatti di anzianità
A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati.
Gli importi individualmente maturati alla data del 31 dicembre 2009, a partire dal 1º gennaio 2010, sono congelati come superminimo individuale non assorbibile; quelli in corso di maturazione alla stessa data sono liquidati "pro-quota" e congelati.
Premio di partecipazione – Premio variabile
In azienda viene contrattato un premio di partecipazione collegato ad elementi di produttività/redditività o un premio variabile sulla base di parametri definiti dal c.c.n.l.
Elemento perequativo
In assenza del premio di partecipazione o del premio variabile compete ai lavoratori un elemento perequativo nella misura mensile risultante dalle tabelle che seguono:
Settore chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche
Cat. |
|
Importi da 1/1/2018 |
A |
|
41,00 |
B |
|
37,00 |
C |
|
33,00 |
D |
|
31,00 |
E |
|
26,00 |
F |
|
21,00 |
Settore abrasivi
Cat. |
|
Importi da 1/1/2018 |
A |
|
37,00 |
B |
|
33,00 |
C |
|
31,00 |
D |
|
28,00 |
E |
|
22,00 |
F |
|
19,00 |
Settore GPL
Cat. |
|
Importi da 1/1/2018 |
Q.1 |
|
42,00 |
Q.2 |
|
38,00 |
A |
|
34,00 |
B |
|
32,00 |
C |
|
28,00 |
D |
|
27,00 |
E |
|
24,00 |
F |
|
22,00 |
G |
|
21,00 |
H |
|
20,00 |
I |
|
18,00 |
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità (tutti i settori)
Corresponsione: in occasione della ricorrenza natalizia
Misura: una mensilità della retribuzione globale di fatto. Per i turnisti del settore chimico la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio relativo al ciclo completo dei turni cui il lavoratore partecipa; per i turnisti a ciclo continuo del settore abrasivi la retribuzione comprende anche 1/3 della maggiorazione per lavoro notturno.
Maturazione: per dodicesimi
Gratifica feriale (solo settore abrasivi)
Corresponsione: nel mese di luglio
Misura: 22% della somma di minimo e indennità di posizione organizzativa
Maturazione: per dodicesimi con riferimento al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
Quattordicesima mensilità (solo settori lubrificanti e gpl)
Corresponsione: nel mese di giugno
Misura: una mensilità della normale retribuzione mensile.
Maturazione: per dodicesimi con riferimento al periodo dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.
DISCIPLIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Domenicale con riposo compensativo (3 x 7)
Prova
Mesi |
Categorie |
6 |
A-B-C-D |
4 |
E |
2 |
F |
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
Mesi |
Categorie |
6 |
Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G |
4 |
H-I |
I periodi di cui sopra potranno essere attivati solo qualora, nei tre anni precedenti, non siano stati instaurati tra la medesima impresa e lo stesso lavoratore tipologie contrattuali non a tempo indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi. Diversamente i periodi di prova saranno quelli indicati nella tabella seguente.
Mesi |
Categorie |
6 |
A-B |
3 |
C-D |
2 |
E |
1 |
F |
Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL
Mesi
|
Categorie
|
6
|
Q1-Q2-A-B
|
4
|
C-D-E-F-G
|
2
|
H-I
|
Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Orario di lavoro
Orari annui di lavoro
1) Lavoratori giornalieri e turnisti 2 x 5 e 2 x 6
L'orario di lavoro dei giornalieri e dei turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Settore abrasivi
Giornate lavorative annue: 249.
Orario di lavoro medio settimanale: 38 ore.
2) Lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 6
L'orario di lavoro dei turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a 8 ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
Settore abrasivi
Giornate lavorative annue: 249.
Orario di lavoro medio settimanale: 38 ore.
Settore lubrificanti e GPL
Giornate lavorative annue: 247.
3) Lavoratori turnisti 3 x 7 e 2 x 7
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a 8 ore giornaliere.
La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario, sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
Maggiorazioni e indennità per lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni: 4%, turno notturno: 34%, turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su tre turni avvicendati nell'intero arco settimanale di 7 giorni (3 x 7): 46%.
Specifiche indennità per lavoro notturno sono attribuite ai turnisti dei settori chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche.
Mantenimento maggiorazioni ex turnisti
Nei settori chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche, i turnisti che abbiano compiuto 55 anni e vengano assegnati a lavori non a turni mantengono ad personam un importo pari ad 1/15 della maggiorazione media percepita per ciascun anno di servizio, fino ad un massimo di 15 anni. La maggiorazione, ridotta del 25%, spetta pure ai turnisti con 28 anni di contribuzione pensionistica in regime obbligatorio. Nei settori Lubrificanti e GPL sono in vigore disposizioni specifiche.
Lavoratori discontinui
Il loro orariodi lavoro settimanale non può superare le 48 ore. Per le ore eccedenti la 48a ora e fino alla 60a ora settimanale spetta una maggiorazione del 10%; per le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali, la maggiorazione è del 35%.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Conto ore individuale
Possono esservi accantonate tutte le ore di lavoro straordinario prestate nell'anno solare o la metà, a scelta del lavoratore. I riposi devono essere goduti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Norme comuni
Una maggiorazione del 10% spetta per il lavoro prestato in orario normale in caso di ridistribuzione dell’orario su un arco di più settimane o più mesi o di sabato nel caso di orario settimanale realizzato su 4 o 6 giorni, con le modalità previste dal ccnl.
Uno specifico trattamento è previsto dal ccnl per i lavoratori con qualifica di quadro, con funzioni direttive e assimilati ai quali non si applica la disciplina legale e contrattuale limitativa dell’orario di lavoro per prestazioni effettuate oltre il normale orario contrattuale.
Lavoro notturno: Per i lavoratori non turnisti è quello effettuato nel periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane.
Settori lubrificanti e GPL quello effettuato tra le ore 21 e le 6 antimeridiane.
Settore chimico e farmaceutico:
Maggiorazioni, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione mensile (minimo, IPO, scatti di anzianità, elemento retributivo individuale, aumenti di merito, altre eccedenze sul minimo contrattuale).
Tipologia prestazione |
Diurno |
Notturno |
Lavoratori giornalieri orario su base settimanale |
||
Eccedente (da 37h 45m a 40 ore sett.) |
5% |
50% |
Straordinario: |
|
|
- dalla 41ª ora alla 44ª ora |
10% |
50% |
- dalla 45ª ora alla 48ª ora |
25% |
60% |
- dalla 49ª ora |
35% |
75% |
Sabato con orario su 4 o 6 gg/settim. |
10% |
50% |
Domenicale con riposo compensativo o festivo |
50% |
50% |
Straordinario festivo: |
|
|
- dalla 41ª ora alla 44ª ora |
50% |
50% |
- dalla 45ª ora alla 48ª ora |
70% |
70% |
- dalla 49ª ora |
70% |
75% |
Lavoratori giornalieri orario pluriperiodale |
||
Oltre 8 ore giornaliere |
10% |
50% |
Eccedente (prime 2 ore e 15 minuti sett.) |
10% |
50% |
Straordinario: |
|
|
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) |
10% |
50% |
- successive 4 ore settimanali |
25% |
60% |
- ore successive |
35% |
75% |
Sabato |
10% |
50% |
Domenicale con riposo compensativo o festivo |
50% |
50% |
Straordinario festivo: |
|
|
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) |
50% |
50% |
- successive 4 ore settimanali |
70% |
70% |
- ore successive |
70% |
75% |
Lavoratori turnisti 2 x 5, 2 x 6, 3 x 5, 3 x 6 orario su base settimanale |
||||
Eccedente (da 37h 45m a 40 ore sett.) |
5% |
34% |
||
Straordinario: |
|
|
||
- dalla 41ª ora alla 44ª ora |
10% |
50% |
||
- dalla 45ª ora alla 48ª ora |
25% |
60% |
||
- dalla 49ª ora |
35% |
75% |
||
Sabato con orario su 4 o 6 gg/settim. |
10% |
34% |
||
Domenicale con riposo compensativo o festivo |
54% (4 + 50) |
84% (34 + 50) |
||
Straordinario festivo: |
|
|
||
- dalla 41ª ora alla 44ª ora |
54% (4 + 50) |
84% (34 + 50) |
||
- dalla 45ª ora |
70% |
84% (34 + 50) |
||
Lavoratori turnisti 2 x 5, 2 x 6, 3 x 5, 3 x 6 orario pluriperiodale |
||||
Oltre 8 ore giornaliere |
10% |
34% |
||
Eccedente (prime 2 ore e 15 minuti sett.) |
10% |
34% |
||
Straordinario: |
|
|
||
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) |
10% |
50% |
||
- successive 4 ore settimanali |
25% |
60% |
||
- ore successive |
35% |
75% |
||
Sabato |
10% |
34% |
||
Domenicale con riposo compensativo o festivo |
54% (4 + 50) |
84% (34 + 50) |
||
Straordinario festivo: |
|
|
||
- prime 4 ore sett. (succ. a eccedente) |
54% (4 + 50) |
84% (34 + 50) |
||
- successive 4 ore settimanali |
70% |
84% (34 + 50) |
||
Lavoratori turnisti a ciclo continuo (3 x 7 e 2 x 7) |
||||
Domenicale con riposo compensativo (3 x 7)
|
37% (4 + 33)
|
79% (46 + 33) |
||
Domenicale con riposo compensativo (2 x 7)
|
54% (4 + 50) |
96% (46 + 50) |
||
Straordinario: |
|
|
||
- prime 4 ore settimanali |
10% |
50% |
||
- successive 4 ore settimanali |
25% |
60% |
||
- oltre le 8 ore settimanali |
35% |
75% |
||
Festivo: |
54% (4 + 50) |
96% (46 + 50) |
||
- straordinario (prime 4 ore settimanali) |
54% (4 + 50) |
96% (46 + 50) |
||
- straordinario (oltre le 4 ore settimanali) |
70% |
96% (46 + 50) |
||
Lavoro supplementare o eccedente: il lavoro prestato da ore 37 e 45’ a 40 ore settimanali; straordinario quello prestato oltre 40 ore settimanali.
Il ccnl prevede norme specifiche per i settori degli Abrasivi e Lubrificanti e GPL
Ferie e permessi annui
Ferie
Fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane.
Oltre 10 anni: 5 settimane.
Oltre 18 anni di anzianità: ai quadri, impiegati e intermedi in forza al 31.8.1990 sono riconosciuti 2 giorni in più.
Settori lubrificanti e gpl:
fino a 10 anni: 4 settimane;
oltre i 10 anni e fino ai 18: 4 settimane e tre giorni;
oltre i 18 anni: 5 settimane e due giorni.
Cessione delle ferie: il lavoratore può concedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati ai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
Festività soppresse
A fronte delle ex festività spettano 5 giornate (4 per il settore abrasivi) di permesso retribuito che sono assorbite nei permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro (ROL).
Riduzione orario di lavoro (ROL)
Le riduzioni annue dell’orario sono assorbite per realizzare l’orario contrattuale settimanale di 37 ore e 45 minuti (settori chimico, lubrificanti e gpl), e di 38 ore (settore abrasivi)
Una specifica modalità di calcolo della rol è prevista per i lavoratori a part-time.
Assenze
Malattia
Impiegati e operai
- comporto:
. anzianità fino a 3 anni: 8 mesi;
. anzianità da 3 a 6 anni: 10 mesi
. anzianità oltre 6 anni: 12 mesi
In caso di più assenze i periodi di comporto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi.
Nel caso di unico evento morboso continuativo ai fini del termine di conservazione del posto non si computano i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di 60 giorni complessivi.
In caso di patologie di carattere oncologico non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti da terapie salvavita fino ad un periodo pari al 100% del comporto spettante.
- trattamento economico:
. anzianità fino a 3 anni: primi 3 mesi, 100%, successivi 5 mesi, 50%;
. anzianità da 3 a 6 anni: primi 4 mesi, 100%, successivi 6 mesi, 50%;
. anzianità oltre 6 anni: primi 5 mesi, 100%, successivi 7 mesi, 50%
Il trattamento economico in parola non si applica ai lavoratori in prova e ricomincia ex novo nelle ipotesi previste dal c.c.n.l.
Infortunio sul lavoro
- comporto: fino a guarigione clinica
- trattamento economico: come la malattia
Maternità
Per i primi 5 mesi di assenza, 100% della retribuzione globale.
Congedo matrimoniale
15 giorni lavorativi consecutivi.
Permessi
Al lavoratore, che non può utilizzare periodi di ferie o di riposi maturati, sono concessi permessi retribuiti al 30% fino a un limite massimo di 3 giornate all'anno in aggiunta a quanto previsto dalla legge per i seguenti motivi: familiari a carico portatori di handicaps ovvero in condizioni di tossicodipendenza o ai lavoratori provenienti da Paesi in via di sviluppo in relazione all'esigenza di rientrare nel Paese di origine per gravi motivi familiari.
Diritto allo studio per la scuola dell'obbligo, istituti tecnici e professionali e per altri corsi di formazione
Sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3 per cento del totale della forza occupata nel turno stesso
Lavoratori studenti
a) Lavoratori studenti universitari
Compete un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto, il permesso non potrà essere fruito successivamente alla data fissata per l'esame. 4 Giorni per gli esami di diploma universitario o di laurea. A richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 20 giorni l'anno per sostenere esami.
b) Lavoratori studenti di scuole medio-superiori e di scuole professionali
Tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. Permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno. Per gli esami di diploma potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
c) Altri lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300
Le facilitazioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Lavoro a tempo parziale
Periodo di prova
E' determinato in un numero di ore che non può comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a:
- categorie A-B fino a 1.050 ore in 6 mesi;
- categorie C-D fino a 525 ore in 4 mesi;
- categoria E fino a 350 ore in 3 mesi;
- categoria F fino a 175 ore in 2 mesi.
Settori lubrificanti e GPL
- livelli Q1-Q2-A-B fino a 1.050 ore in 6 mesi;
- livelli C-D-E-F-G fino a 525 ore in 4 mesi;
- livelli H-I fino a 350 ore in 3 mesi.
Clausole elastiche
Nel caso di utilizzo di clausole elastiche, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 7 giorni; per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato spetta una maggiorazione del 10%. In casi di necessità il preavviso può essere ridotto, ma la maggiorazione sale al 20% per le ore effettuate nei giorni di mancato preavviso.
. Lavoro supplementare
Il lavoro eccedente quello concordato può essere svolto fino ai seguenti limiti annuali:
- part-time fino a quattro ore giornaliere: 50% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- part-time fino a cinque ore giornaliere: 30% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- part-time fino a sei ore giornaliere: 20% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;
- part-time oltre sei ore giornaliere: 10% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time.
Entro tali limiti è retribuito con la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti comportano una maggiorazione del 50% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Malattia o infortunio
Conservazione del posto:
1) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;
2) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni;
3) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi e saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi. Nel part-time verticale, il periodo di conservazione del posto di lavoro non potrà superare l'80% della prestazione annua concordata fermo restando il riferimento ad un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.
I.P.T.
In sostituzione dei permessi r.o.l. viene attribuita una indennità annua in cifra fissa da erogarsi in dodici quote mensili calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (hs = numero di ore settimanali di lavoro part-time; ROL = numero di ore di riduzione di orario di lavoro spettanti; Rh = retribuzione oraria del lavoratore part-time). Con accordo scritto tra le Parti la suddetta indennità potrà essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, delle ore di riduzione di orario spettanti e riproporzionate in relazione all'orario part-time praticato.
Contratto a tempo determinato
Limiti
Il numero di lavoratori occupati nell’impresa o nell’unità produttiva con contratto a termine non può superare, in media annua, il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di riferimento. L’eventuale frazione di unità è arrotondata all’unità intera superiore. E' ammessa in ogni caso la stipulazione di 10 contratti a tempo determinato. Il limite percentuale non si applica nei casi di legge e per lo svolgimento di attività stagionali.
Malattia e infortunio
Comporto: i lavoratori assunti con contratto di durata fino a tre anni, nel caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi: 150 giorni per contratti superiori a 2 anni e fino a 3 anni; 120 giorni per contratti superiori ad 1 e fino a 2 anni; 90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno; 60 giorni per contratti fino a 9 mesi.
Trattamento economico:
Durata del contratto |
Durata dell'assenza |
% di retribuzione netta |
fino a 9 mesi |
primi 30 giorni |
100 |
|
30 giorni successivi |
50 |
oltre 9 mesi e fino ad 1 anno |
primi 45 giorni |
100 |
|
45 giorni successivi |
50 |
oltre 1 anno e fino a 2 anni |
primi 60 giorni |
100 |
|
60 giorni successivi |
50 |
oltre 2 anni e fino a 3 anni |
primi 75 giorni |
100 |
|
75 giorni successivi |
50 |
Il trattamento economico ricomincia "ex novo" in caso di malattia o infortunio, intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia o infortunio, dal 21° giorno di ricovero ospedaliero e comunque per le assenze per malattia o infortunio, iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l'esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia "ex novo" in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni.
Apprendistato professionalizzante
Condizioni
Nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l'impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.
Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: risolti per recesso durante il periodo di prova; cessati per licenziamento per giusta causa; risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.
Durata
Da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a trenta giorni, il periodo di apprendistato può essere prolungato di comune accordo tra le Parti per un periodo congruo laddove tale assenza avesse comportato l'impossibilità di completare il percorso formativo programmato.
Livello di inquadramento e retribuzione
Il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata.
Periodo |
Inquadramento |
Retribuzione |
Primo periodo |
Una categoria inferiore a quella di destinazione |
Minimo contrattuale senza I.P.O. |
Secondo periodo |
Categoria di destinazione |
Minimo contrattuale senza I.P.O. |
Non è possibile individuare la categoria F come categoria di destinazione dell'apprendista.
Settore lubrificanti e GPL
Per i settori lubrificanti e GPL, in considerazione del differente sistema di inquadramento:
Periodo |
Inquadramento |
Retribuzione |
Primo periodo |
Due livelli inferiori a quella di destinazione |
Minimo contrattuale |
Secondo periodo |
Un livello inferiore |
Minimo contrattuale |
I lavoratori apprendisti destinati al livello H saranno inquadrati per il primo periodo nel livello I e per il secondo periodo nel livello H con il riconoscimento del relativo trattamento minimo contrattuale.
Non è possibile individuare il livello I quale livello di destinazione dell'apprendista.
Informazione medico-scientifica
L'apprendista assunto nell'arco di vigenza contrattuale per la figura professionale di destinazione dell'Informatore scientifico del farmaco sarà inquadrato in categoria C.
Periodo di prova
Il periodo di prova ha come riferimento la durata massima prevista per ogni categoria; non potrà comunque superare il 40% della durata del contratto.
Malattia
Si applica la disciplina prevista per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Preavviso
15 giorni
Somministrazione di lavoro
Limiti per la somministrazione a tempo determinato
Con esclusivo riferimento alle fattispecie elencate nel testo contrattuale, il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a termine non può superare, in media annua, il limite del 18% dei lavoratori occupati nell’impresa al 31 dicembre dell'anno precedente. Il limite percentuale è elevato al 30% per le aziende operanti nel Mezzogiorno. E' ammesso in ogni caso l’utilizzo di 10 lavoratori in somministrazione a tempo determinato.
Lavoro stagionale
Oltre a quelle individuate dalla legge, sono considerate stagionali le attività richieste da esigenze tecnico-produttive di tipo temporaneo e periodico ricorrenti in determinati periodi dell'anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a stagionalità identificate come tali nei settori "clienti" (come ad esempio le attività dipendenti da esigenze agricole e le campagne di vaccinazione).
Telelavoro
non sono considerabili attività in telelavoro quelle svolte anche in via telematica o con collegamento remoto da: operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela, lavoratori dei "call-center" organizzati in autonome unità produttive.
Le modalità di svolgimento della prestazione, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa, sono definite a livello aziendale.
Estinzione del rapporto
Preavviso
Qualifiche |
Categorie |
Anzianità di servizio |
Durata |
Quadri e impiegati |
A e B |
fino a 5 anni |
2 mesi |
|
|
da 5 a 10 anni |
3 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
4 mesi |
|
C, D |
fino a 5 anni |
1 mese e ½ |
|
|
da 5 a 10 anni |
2 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
3 mesi |
|
E, F |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
Intermedi |
D, C |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
|
E |
fino a 10 anni |
1 mese |
|
|
oltre 10 anni |
1 mese e 1/2 |
Operai |
tutti |
qualsiasi |
15 giorni |
Per quadri, impiegati e intermedi, in caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti a metà.
Settori lubrificanti e gpl
Qualifiche |
Categorie |
Anzianità di servizio |
Durata |
Quadri, impiegati |
Q.1, Q.2, A e B |
fino a 5 anni |
4 mesi |
|
|
da 5 a 10 anni |
5 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
6 mesi |
|
|
oltre 15 anni |
8 mesi |
impiegati |
C, D, E |
fino a 5 anni |
3 mesi |
|
|
da 5 a 10 anni |
4 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
5 mesi |
|
|
oltre 15 anni |
6 mesi |
impiegati e intermedi |
F, G, H |
fino a 5 anni |
2 mesi |
|
|
da 5 a 10 anni |
3 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
4 mesi |
|
|
oltre 15 anni |
5 mesi |
Operai |
D, E, F, G, H |
|
3 mesi |
Operai |
I |
|
2 mesi |
In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti a metà.
Trattamento di fine rapporto
La base di computo del tfr è composta dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, elemento retributivo individuale, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, indennità di turno, di alloggio, per ex nocività, di mensa, elemento aggiuntivo della retribuzione, premio di produzione, compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali, provvigioni, interessenze, gli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o relativa indennità sostitutiva.