CCNL poste - scheda sintetica - la disciplina del rapporto di lavoro, la retribuzione, l'inquadramento dei lavoratori
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 30 novembre 2017
accordo 30 novembre 2017
accordo 28 marzo 2018
Verbale 2 agosto 2018 Premio di Risultato
verbale 23 gennaio 2019 Lavoro agile
verbale 8 maggio 2019 assistenza sanitaria integrativa
verbale 8 maggio 2019 festività
verbale 23 maggio 2019 festività
verbale 23 maggio 2019 assistenza sanitaria integrativa
verbale 30 luglio 2019 Premio di risultato
verbale 17 settembre 2019 congedo parentale
verbale 18 febbraio 2020
verbale 27 febbraio 2020
protocollo 27 febbraio 2020
verbale 7 luglio 2020
verbale 10 luglio 2020
verbale 23 luglio 2020
verbale 8 ottobre 2020
Parti stipulanti
Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A., PosteVita S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A.Sgr, E.G.I. S.p.A., Postetutela S.p.A., PosteMobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A.
e
Slc-Cgil,
Slp-Cisl,
Uilposte,
Failp-Cisa
Confsal Com.ni,
Fimc Ugl Com.ni
Scadenza
31 dicembre 2018
Campo di applicazione
Personale non dirigente di Poste Italiane
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Livello |
Declaratoria |
A Quadri |
Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado, di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture, organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza. |
B |
Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell’ambito di un’autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali. |
C |
Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico - amministrativo - commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici. |
D |
Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico - professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. |
E |
Lavoratori che operano nei business di base o in attività di supporto, a contatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi, sulla base di processi definiti e/o di istruzioni dettagliate. |
F |
Lavoratori che svolgono attività semplici, con conoscenze elementari ed attività tecnico - manuali con conoscenze non specialistiche, tali attività, manuali e non, presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura amministrativa o tecnica - contabile, di mero supporto manuale o di contenuto puramente esecutivo. Può essere richiesta l’utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. |
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Assegnazione temporanea a mansioni superiori
In caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo di 3 mesi.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 156.
Divisore giornaliero: 26.
Elementi della retribuzione normale mensile:
La retribuzione fissa comprende:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza in godimento;
- tredicesima Mensilità;
- quattordicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità
- elemento distintivo della retribuzione;
- indennità di funzione Quadri, computabile nella determinazione della cosiddetta quota “A” ai fini pensionistici;
- posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. del 19.6.1997, integrativo per la parte economica del C.C.N.L. del 26.11.94;
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun livello, conseguenti al mantenimento ai sensi del C.C.N.L. 26.11.94, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali.
Tabelle retributive
Da 1.10.2018
Liv. |
Minimo |
Conting. |
Ind.funz. |
A1 prod. |
1.795,45 |
545,44 |
391,67 |
A1 staff |
1.795,45 |
545,44 |
333,33 |
A2 prod. |
1.587,43 |
537,81 |
233,33 |
A2 staff |
1.587,43 |
537,81 |
187,50 |
B |
1.353,01 |
524,86 |
|
C |
1.240,56 |
524,86 |
|
D |
1.179,88 |
524,86 |
|
E |
1.037,97 |
524,86 |
|
F |
924,25 |
517,03 |
|
Una tantum 2020
L’art. 3 del ccnl 30 novembre 2017 prevede che in caso di ritardato rinnovo sarà definita una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale. L’accordo 18 febbraio 2020 stabilisce gli importi unitari.
Livelli
|
Importi |
A1 |
928,00 |
A2 |
843,00 |
B |
745,00 |
C |
700,00 |
D |
676,00 |
E |
620,00 |
F |
571,00 |
Tali importi sono erogati nel mese di aprile 2020 nei confronti del personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che avendo superato il periodo di prova sia in forza al 18 febbraio 2020. L'importo è riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.
Indennità
Indennità di reperibilità
La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
Al personale spettano:
a) un compenso di 20,66 euro per la reperibilità prestata per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di 15,49 euro per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza;
b) un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale intervento risulti, nell’ambito dell’intera reperibilità prevista, inferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque liquidato nella misura minima di un’ora;
c) un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese eventualmente sostenute in caso di intervento.
Trasferta
Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della località ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla indennità di trasferta, in misura proporzionale all’assenza del posto di lavoro, ivi compreso il tempo trascorso, in viaggio.
L’indennità e il rimborso della spese di vitto non sono dovuti per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora abituale.
Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei seguenti importi lordi:
Livello F
0,71 euro per le ore diurne
1,05 euro per le ore notturne
Per complessivi 20,26 euro giornalieri
Livelli E, D, C, B
0,96 euro per le ore diurne
1,41 euro per le ore notturne
Per complessivi 27,46 euro giornalieri
Livello A
Il personale inviato in trasferta fuori località in cui è ubicata la sua sede di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio, di vitto e alloggio.
Qualora la trasferta non sia inferiore alle 10 ore e, inoltre, riconosciuta una quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del minimo tabellare mensile e dell’indennità di contingenza per ogni giorno di trasferta.
Qualora la trasferta abbia una durata pari o superiore a 4 ore fino a 10 ore spetta un’indennità oraria pari a 1,32 euro per le ore diurne ed a 1,97 euro per quelle notturne.
Nei casi di trasferta all’estero, la percentuale prevista quale quota fissa per spese, non documentabili è elevata dal 2% al 4%.
Qualora nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad effettuare trasferte che non prevedono pernottamento per un numero complessivo di giorni superiore a 6, a decorrere dal settimo giorno le indennità sono maggiorate del 95%.
Il personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro, in ambito nazionale, per un periodo superiore a 10 giorni continuativi con pernottamento potrà optare, in luogo delle indennità e dei rimborsi di cui sopra, per una indennità forfettaria di importo pari a 70 euro giornalieri, per il cui trattamento fiscale valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.
Indennità portalettere
Ai lavoratori che svolgono attività di portalettere, è attribuita esclusivamente in ragione della particolare onerosità connessa alla natura dello prestazione, una specifica indennità nella misura lorda giornaliera di 0,58 euro.
Indennità monoperatore
In considerazione della peculiarità che caratterizza la prestazione presso gli Uffici Postali c.d. “monoperatore”, a far data dall’1 gennaio 2012, ai lavoratori con figura professionale di Direttore Ufficio Postale Monoperatore di livello C e agli Operatori di Sportello chiamati temporaneamente alla copertura di tali U.P., viene riconosciuta una specifica indennità nella misura lorda di 2,00 euro.
Indennità per servizi viaggianti
Al personale non Portalettere chiamato a prestare, in via prevalente, servizio di trasporto di dispacci postali da Comune a Comune con automezzi della Società, è corrisposta, dal momento della partenza. del mezzo di trasporto dal Centro di Meccanizzazione Postale, Centro Prioritario e Centro di Distribuzione Master interessato fino al momento del rientro presso il Centro stesso, una indennità oraria nella misura di:
a) capoturno 2,42 euro;
b) restante personale 2,30 euro.
Analoga indennità è corrisposta al personale, che presta servizio di trasporto di dispacci postali sugli aerei dal momento della partenza dell’aereo fino al momento del rientro nell’aeroporto di origine.
Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno due ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista, compete l’importo giornaliero di 6,20 euro.
Indennità di cassa
Nella misura lorda giornaliera di 3,43 euro spetta:
- al Personale assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli Uffici Postali, negli Sportelli Avanzati e quelli addetti alla vendita di Prodotti Filatelici, che effettui in modo diretto ed a contatto con la clientela, nonché per oltre il 50% dell’orario d’obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro;
- addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai servizi postali e di Comunicazione Elettronica.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Entro il 15 dicembre di ciascun anno la Società, corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 1° dello stesso mese.
Quattordicesima mensilità
Entro il giorno 25 del mese di marzo la Società corrisponde ai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di marzo, una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione.
Premio di risultato
Per l’anno 2020 il premio è collegato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel verbale 23 luglio 2020 e viene erogato al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2020, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al medesimo verbale.
Il premio sarà altresì erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle società rappresentate, che abbia prestato almeno sei mesi — anche non continuativi — di servizio nell'anno di competenza del premio.
Nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici coerentemente con la normativa vigente - che pertanto non sia dimissionario o licenziato ad altro titolo, né interessato da esodo incentivato — dopo il 31 dicembre 2020 e prima di giugno 2021, al verificarsi delle condizioni abilitanti, verrà erogato il premio di norma entro il mese di giugno 2021.
La corresponsione dell'importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2020 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio
Importi unitari premio 2020
Direzione staff
LIVELLO |
PREMIO 2020 |
|
F |
|
798,90 |
E |
1 |
1.077,36 |
D |
1 |
1.217,05 |
C |
1 |
1.217,05 |
B |
1 |
1.246,95 |
A2 |
2 |
1.913,26 |
A1 |
2 |
2.519,50 |
LIVELLO |
QUOTA |
F |
479,34 |
E |
646,42 |
D |
730,23 |
C |
730,23 |
B |
748,17 |
A2 |
1.147,96 |
A1 |
1.511,70 |
LIVELLO |
QUOTA REGIONALE |
F |
319,56 |
E |
430,95 |
D |
486,82 |
C |
486,82 |
B |
498,78 |
A2 |
765,30 |
A1 |
1.007,80 |
Produzione sportelleria
LIVELLO |
PREMIO 2020 |
E |
1.911,53 |
D |
2 150,68 |
C |
2.247,55 |
B |
2.304,17 |
A2 COLL - A2 DUP – REFERENTE COORD. UP |
2.392,42 |
A1 DUP |
2 400,00 |
A1 DUP CENTRALI |
2.650,17 |
LIVELLO |
QUOTA |
E |
1.146,92 |
D |
1.290,41 |
C |
1.348,53 |
B |
1.382,50 |
A2 COLL - A2 DUP – REFERENTE COORD. UP |
1.435,45 |
A1 DUP |
1.440,00 |
A1 DUP CENTRALI |
1.590,10 |
LIVELLO |
QUOTA REGIONALE |
E |
764,61 |
D |
860,27 |
C |
899,02 |
B |
921,67 |
A2 COLL - A2 DUP – REFERENTE COORD. UP |
956,97 |
A1 DUP |
960,00 |
A1 DUP CENTRALI |
1.060,07 |
Produzione recapito
LIVELLO |
PREMIO 2020 |
E |
1.762,42 |
D |
1.902,46 |
C |
1 990,86 |
LIVELLO |
QUOTA NAZIONALE |
E |
1.057,45 |
D |
1.141,48 |
C |
1.194,52 |
LIVELLO |
QUOTA |
E |
704,97 |
D |
760,98 |
C |
796,35 |
Produzione CRP
LIVELLO |
PREMIO 2020 |
|
F |
|
937,71 |
E |
1 |
1.442,84 |
D |
1 |
1.551,99 |
C |
1 |
1.629,86 |
B |
1 |
1.669,94 |
A2 – A2 VENDITORI IMPRESE/P.A.L. |
2 |
2.000,37 |
A1 |
2 |
2.606,61 |
LIVELLO |
QUOTA |
F |
562,63 |
E |
865,70 |
D |
931,19 |
C |
977,92 |
B |
1.001,97 |
A2 –VENDITORI IMPRESE/P.A.L. |
1.200,22 |
A1 |
1.563,97 |
LIVELLO |
QUOTA REGIONALE |
F |
375,08 |
E |
577,13 |
D |
620,79 |
C |
651,95 |
V |
667,98 |
A2 –VENDITORI IMPRESE/P.A.L. |
800,15 |
A1 |
1.042,65 |
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
- 45 giorni per i lavoratori appartenenti al livello F;
- 3 mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli. E, D, C, B;
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la prova di durata massima trimestrale a 60 giorni di calendario per quello di durata massima semestrale.
Orario di lavoro
Orario settimanale
36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni, in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali; l’orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
Turnisti
Il c.c.n.l. prevede un’articolata disciplina per orario su turni e flessibilità multiperiodale.
Giorni festivi
Sono considerati festivi le domeniche e, gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:
- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
- 1° maggio (festa del lavoro);
- 2 giugno (festa della Repubblica);
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì dopo Pasqua;
- 15 agosto (festa dell’Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui insiste la sede di lavoro del dipendente.
Il verbale 8 maggio 2019 ha stabilito, in via sperimentale per il 2019, con riferimento ai giorni festivi del 2 giugno e dell'8 dicembre, coincidenti con la domenica, viene riconosciuta ai lavoratori di Poste Italiane la facoltà di fruire - per ciascuna delle suddette festività ed esclusivamente su base volontaria di un giorno di permesso retribuito, non monetizzabile, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 37 comma V del CCNL.
Ciascuno di tali permessi dovrà tassativamente essere fruito, a giornata intera, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
I lavoratori che intendano richiedere il riconoscimento di tali giorni di permesso dovranno comunicarlo alla propria Azienda nelle modalità che saranno tempestivamente indicati da quest'ultima, entro il 30 giugno per la festività del 2 giugno ed entro il 30 novembre per quella dell’8 dicembre.
Al fine di incentivare il ricorso all'istituto in questione, l'Azienda concederà ai lavoratori che opteranno per la fruizione di giornate di festività "smonetizzate" ulteriori permessi orari retribuiti, non monetizzabili, in misura pari a due ore per la festività smonetizzata del 2 giugno 2019 e di un'ora per la festività smonetizzata dell'8 dicembre 2019.
Tali permessi orari dovranno tassativamente essere fruiti, anche in misura frazionata, entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
In relazione alle festività di Santo Patrono coincidenti con la domenica nell'anno 2019, le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di definire a livello territoriale intese coerenti con il verbale 8 maggio 2019.
Banca ore
Per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20 ore annuali delle prestazioni straordinarie. Inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale fino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue. L’opzione può essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi. Il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi.
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni
Lavoro straordinario limiti
250 ore annue per ciascun lavoratore.
Lavoro straordinario definizione
Il lavoro eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro.
Lavoro notturno definizione
Lavoro prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 22:00 e le 05:00, ovvero tra le 23:00 e le 06:00, ovvero tra le 24:00 e le 07:00.
Maggiorazioni
Lavoro festivo
La misura giornaliera della maggiorazione spettante al personale chiamato a prestare servizio nelle giornate festive è calcolata sulla retribuzione base giornaliera costituita da 1/312 del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza.
In occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, la misura giornaliera della maggiorazione spettante al personale chiamato a prestare servizio e calcolata sulla retribuzione base giornaliera costituita da 1/312 del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza.
Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell’orario d’obbligo, ma con un minimo di due ore, l’indennità viene ridotta del 50%.
Lavoro- notturno
La maggiorazione lorda oraria per lavoro notturno viene calcolata sulla retribuzione base oraria costituita da 1/6 di quella giornaliera.
Lavoro straordinario
La misura oraria della maggiorazione per lavoro straordinario é determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) minimo tabellare;
b) indennità di contingenza in godimento;
c) ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun livello;
d) rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità relativo alle voci di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Maggiorazioni:
- straordinario diurno feriale: 15%;
- straordinario notturno feriale: 30%;
- straordinario diurno festivo: 30%;
- straordinario notturno festivo: 50%.
Ferie e permessi annui
Ferie
È prevista la fruizione dell'intero periodo di ferie entro il relativo anno di maturazione. La pianificazione, da effettuarsi entro il mese di gennaio di ciascun anno, deve prevedere la fruizione di almeno 5 giorni lavorativi di ferie entro il 5 maggio di ciascun anno, di almeno 2 settimane lavorative di ferie dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno e della spettanza residua entro la fine dell'anno di riferimento. La fruizione di eventuali residui di ferie non fruiti nell'anno di maturazione deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.
Lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003: 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su 5 giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più.
Lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003: 30 giorni di ferie lavorativi in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi. Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su 5 giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
Lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003: 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi.
L’imputazione dei permessi retribuiti per festività soppresse, da fruirsi entro l’anno di maturazione, non può essere effettuata dall'Azienda.
Assenze
Malattia
Conservazione del posto: 12 mesi. Il diritto alla conservazione del posto, cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi.
Trattamento economico: 100% della retribuzione per il periodo di conservazione del posto. Se a seguito di una pluralità di episodi morbosi si raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi, al lavoratore verrà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi.
I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a 30 giorni si sommano ai fini della maturazione dei 12 mesi.
In caso di patologie di particolare gravità la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 24 mesi.
Aspettativa
Il lavoratore può richiedere, perdurando lo stato di malattia, un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione.
Infortunio sul lavoro
Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione in godimento per la giornata in cui si è verificato l’infortunio. In caso di inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, la Società corrisponde al lavoratore, il 100% della retribuzione anche per i successivi 3 giorni (carenza) a quello in cui si è verificato l’infortunio. Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio corrisponde una integrazione dell’indennità corrisposta fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera normalmente spettante, per tutta la durata della inabilità.
Maternità
Durante il periodo di congedo di maternità e paternità, viene corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente spettante.
Congedo parentale
Il verbale di accordo 17 settembre 2019 ha introdotto, in via sperimentale per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1-bis, D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151.
Il congedo parentale su base oraria può essere fruito dal personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso il contratto di apprendistato, ovvero con contratto a termine, occupato a tempo pieno o a tempo parziale per frazioni di giornate lavorative pari ad 1/3 o alla metà della durata della propria giornata lavorativa.
La somma delle frazioni orarie di congedo parentale richieste nell'arco di ciascun mese solare deve corrispondere, in ogni caso, ad una o più giornate intere nelle misure convenzionalmente indicate in precedenza.
Il congedo parentale ad ore deve essere collocato all'inizio o alla fine della prestazione lavorativa giornaliera. Non è possibile fruire di più frazioni di congedo parentale ad ore nella medesima giornata lavorativa, né consecutivamente né disgiuntamente.
Nei giorni in cui il genitore fruisce del congedo parentale ad ore non è ammessa la cumulabilità con i riposi ed i permessi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.
Per il trattamento economico spettante e per tutti gli ulteriori aspetti non disciplinati dal verbale di accordo 17 settembre, si applicano le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione, decorrenti dal giorno di celebrazione.
Diritto allo studio
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno usufruire, a richiesta, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, ivi compresi master e corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per la frequenza di corsi organizzati dalla Unione Europea, di Permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore biennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente non coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero doppio rispetto a quello richiesto a titolo di permesso retribuito.
Il personale assente per motivi di studio non potrà superare per ogni biennio di vigenza contrattuale 4% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza del biennio in parola e non potrà superare - in ciascun giorno - il 2% del totale del personale di ciascuna unità produttiva.
Permessi vari
Permessi
Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, la Società accorda permessi orari, fino ad un massimo di 30 ore annue, da fruire ad ore intere o a frazioni di mezz’ora e da recuperare entro il mese successivo fruizione del permesso stesso.
Permessi per calamità
In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai dipendenti che non abbiano potuto rendere la prestazione lavorativa la Società accorda ulteriori 36 ore annue di permesso, fruibili anche a giornata intera, da recuperare entro il quarto mese successivo all’assenza.
Permessi per gravi motivi
Il lavoratore in caso di decesso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato o dell’unione civilmente, o di un parente entro il secondo grado, anche, non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore, ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. In tali giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti genitori, figli, fratelli, sorelle nonché il coniuge o l’unito civilmente, i 3 giorni di permesso possono essere fruiti in relazione a ciascuno di tali eventi.
Nell’ipotesi in cui l’evento luttuoso riguardi il medesimo soggetto in ragione della cui grave infermità sono stati concessi i 3 giorni potranno essere fruiti ulteriori 3 giorni.
Nel caso in cui tali eventi si siano verificati fuori della provincia ove, è ubicata la sede di lavoro, il lavoratore potrà fruire, oltre ai 3 giorni di permesso, di ulteriori 2 giorni di calendario non retribuiti.
Aspettative varie
Aspettative per gravi motivi familiari e/o personali
Il lavoratore può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, un periodo di aspettativa, continuativo frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
Tutela dalle dipendenze
I lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o private, hanno diritto nel rispetto delle richiamate condizioni di legge, ad un periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e comunque non superiore a 3 anni.
Ai lavoratori che intendono fruire dei periodi di aspettativa, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico adeguatamente comprovate é documentate, sarà erogata una indennità pari al 30% della retribuzione globale di fatto per un massimo di un anno.
Lavoro a tempo parziale
Limiti
Il numero dei rapporti a tempo parziale attivi in Poste Italiane S.p.A. non potrà complessivamente superare su base regionale il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo, indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di riferimento. La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale.
Per le altre Aziende il personale a tempo parziale non-potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di riferimento.
La prestazione individuale a tempo parziale è resa in misura ridotta nel limite minimo del 50% e massimo dell’85% dell’orario di lavoro individuale a tempo pieno previsto su base annua.
Prova
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale dovrà garantire in termini di giorni lavorativi un periodo di prova di pari durata a quello previsto per il personale a tempo pieno.
Clausole elastiche
Al rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere apposte per iscritto clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o ovvero la variazione in aumento della stesse fino al limite del 90% della normale prestazione annua a tempo pieno.
Le modifiche dell’orario determinate dalle clausole elastiche comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15% per la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti pari al 15%.
Lavoro a tempo determinato
Limiti
È ammesso:
- per Poste italiane S.p.A, nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale all’1 gennaio dell’anno di assunzione;
- per le altre Società cui si applica il presente C.C.N.L., nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’1 gennaio dell’anno di assunzione.
Periodo di prova
In misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dal c.c.n.l.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino, 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio
Malattia e infortunio
In caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla retribuzione (ed al periodo di comporto) nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo.
In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine.
Apprendistato professionalizzante
Proporzione numerica
Per Poste Italiane S.p.A. il numero complessivo degli apprendisti, ivi inclusi quelli assunti per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superate il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Nelle altre Aziende cui si applica il presente c.c.n.l., il numero di apprendisti non può superare il 25% calcolato secondo il criterio di cui al precedente comma.
Durata e retribuzione
È di norma fissata in 36 mesi, ferma restando la possibilità per l’Azienda di definire una durata inferiore nel rispetto del limite minimo di legge di 6 mesi.
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore è inquadrato al livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale, con riconoscimento del trattamento economico minimo contrattuale previsto in relazione al livello inquadramentale attribuito.
L’apprendista ha diritto allo stesso trattamento previsto per i lavoratori di livello inquadramentale pari a quello attribuito all’apprendista, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e ferie.
Prova
Il periodo di prova del contratto di apprendistato è disciplinato in coerenza con quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in caso di contratto di apprendistato di durata inferiore a 15 mesi, la misura del periodo di prova è pari ad 1/5 della durata del contratto stesso.
Malattia
L’apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore a un numero di giorni di calendario pari a 1/3 della durata originaria del contratto di apprendistato, il periodo di conservazione del posto è calcolato avendo riguardo a tutti gli episodi morbosi occorsi durante il periodo di apprendistato, ivi incluso il periodo di prova.
Per i lavoratori affetti da patologie che si assentino per malattia in via continuativa o con intervalli di durata inferiore a 30 giorni, il diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto viene riconosciuto per un numero di giorni di calendario pari a 2/3 della durata originaria del contratto di apprendistato.
Nel solo caso di infortuni sul lavoro, l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione della retribuzione, per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore ad 1/2 rispetto alla durata complessiva del rapporto instaurato.
In caso di assenze per malattia, infortunio, maternità e/o paternità di durata superiore a 30 giorni continuativi di calendario, la durata del contratto di apprendistato sarà prolungata per un periodo corrispondente all’assenza.
Preavviso
Al termine del periodo di formazione, corrispondente alla scadenza del contratto, ciascuna parte può recedere dal contratto medesimo dando un preavviso di 15 giorni.
Somministrazione di lavoro
Limiti
Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare l’8% del numero dei lavoratori in servizio alla data dell’1 gennaio dell’anno di assunzione. Per Poste Italiane S.p.A. il limite di utilizzo sarà pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data dell’1 gennaio dell’anno di assunzione.
Lavoro agile
Dal 24/1/2019 e sino al 31/3/2020 è avviato un periodo di sperimentazione per l'introduzione del lavoro agile nel gruppo Poste Italiane che coinvolgerà, su base volontaria, tutti i lavoratori per i quali l'Azienda ha riconosciuto la piena compatibilità delle attività svolte con l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile (Accordo 23 gennaio 2019).
Estinzione del rapporto
Preavviso
Licenziamento
anni di servizio |
mesi di preavviso |
fino a 5 |
2 |
oltre 5 e fino a 10 |
3 |
oltre 10 |
4 |
Dimissioni
In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
Trattamento di fine rapporto
Ai fini della determinazione del T.F.R. sono utili le seguenti voci:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza in godimento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- elemento distintivo della retribuzione;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del c.c.n.l. 26.11.1994, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;
- posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del c.c.n.l. del 19.6.1997, integrativo per la parte economica del c.c.n.l. del 26.11.94;
- assegni individuali di cui al c.c.n.l. 11.07.2003, art. 64 Indennità di funzione Quadri — Dichiarazione a Verbale - comma II;
- indennità di cassa;
- indennità portalettere;
- indennità di funzione Quadri;
- indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione dell’orario di lavoro su turni;
- indennità per servizi viaggianti;
- indennità centralinisti non vedenti.