CCNL formazione professionale - scheda sintetica del contratto collettivo - inquadramento dei lavoratori, disciplina del rapporto di lavoro, aspetti retributivi e livelli della retribuzione
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 2 aprile 2015
Parti stipulanti
U.A.I.
UN.A.PR.I
e
FIRAS-SPP
U.I.P.S.
Decorrenza e durata
7 aprile 2015 - 31 marzo 2018
Campo di applicazione
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende del settore della Formazione Professionale.
Le attività delle aziende cui si applica il presente C.C.N.L. sono: - Enti di Formazione Professionale; - Istituti Riconosciuti;- Scuole Private; - Istituti e scuole private equiparate.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Tabella declaratorie
Livello |
Declaratoria |
I |
Dipendenti in possesso di diploma di laurea, che, con carattere continuativo, svolgono compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e dello sviluppo degli obiettivi aziendali, con autonoma responsabilità gestionale e discrezionalità decisionale, subordinate agli indirizzi, orientamenti decisionali, direttive generali e di coordinamento di tipo strategico, proprie della Dirigenza. |
II |
Dipendenti che, muniti di diploma cid laurea o di diploma di scuola media superiore, ed in possesso dì approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni dì concetto caratterizzate da alto contenuto professionale e che, in regime dì autonomia e discrezionalità siano delegati a ricoprire con poteri decisionali, tutti gli incarichi inerenti l'attività dell'impresa finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi stabiliti, all'elaborazione e all'ottimizzazione dei progetti tecnici e di progetti relativi ad ampliamenti e potenziamenti di settori, controllandone lo sviluppo e i risultati. |
III |
Dipendenti che,muniti dì diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore, svolgono funzioni dì consolidata e differenziata esperienza, caratterizzate da iniziativa e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. Tali lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti. |
IV |
Dipendenti che, in possesso dì specifiche conoscenze teoriche e pratiche nonché dell'esperienza tecnica derivante dal consolidato svolgimento delle proprie mansioni, svolgono con perizia ed in condizioni di autonomia operativa i lavori loro affidati e connessi alle proprie professionalità e competenze. |
V |
Dipendenti che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute in attuazione delle direttive dei superiori, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e particolari sistemi informatici peri quali è richiesto il possesso dì specifiche conoscenze ed esperienze professionali. |
VI |
Dipendenti che, eseguendo lavori qualificati, abbiano conseguito una normale formazione per l'espletamento di attività di media complessità, da svolgere in autonomia esecutiva e basilari per garantire l'andamento produttivo dell'impresa, in attuazione delle direttive dei superiori, per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche. |
VII |
Dipendenti che eseguono esclusivamente mansioni d'ordine con capacità e diligenza, per le quali sono richieste normali conoscenze tecniche e pratiche. |
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Assegnazione temporanea a mansioni superiori
Qualora l'esercizio delle mansioni superiori si prolunghi per oltre tre mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Mansioni promiscue
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Tabelle retributive
Da 1.4.2015
Liv. |
Minimo |
1 |
2.351,46 |
2 |
2.034,18 |
3 |
1.883,19 |
4 |
1.638,63 |
5 |
1.566,95 |
6 |
1.382,12 |
7 |
1.202,10 |
L'azienda che ometta il versamento del contributo mensile in favore dell’EBANFOS quote, è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari € 25,00 per ogni mensilità, ivi compresa la tredicesima. Tale importo non è utile ai fini del computo di qualsiasi ulteriore istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Scatti di anzianità
Maturazione
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella azienda, computando come intera la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Importi
Gli aumenti periodici biennali sono pari al 1,50% della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
In occasione della vigilia di Natale di ogni anno l'impresa deve corrispondere al lavoratore un importo pari a una mensilità della normale retribuzione.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Livelli |
Periodo |
Quadri |
90 giorni di effettiva prestazione |
Livello I |
60 giorni di effettiva prestazione |
Livelli II - III |
45 giorni di effettiva prestazione |
Livelli IV - V |
30 giorni di effettiva prestazione |
Livelli VI - VII |
20 giorni di effettiva prestazione |
Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
Giorni festivi
Festività nazionali:
- 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
- 1 maggio - Festa dei Lavoratori;
- 2 giugno - Festa della Repubblica.
Festività infrasettimanali:
- il primo giorno dell'anno;
- l'Epifania;
- il giorno del lunedì di Pasqua;
- il 15 agosto - Festa dell'Assunzione;
- il 1 novembre - Ognissanti;
- l'8 dicembre - l'Immacolata;
- il 25 dicembre - Natale;
- il 26 dicembre - Santo Stefano;
- la solennità del Santo Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Banca ore
La banca ore è uno strumento per la gestione delle prestazioni lavorative oltre il normale orario settimanale. Vengono quindi individualmente accantonate dette prestazioni straordinarie presso la banca ore che saranno usufruite a titolo di permessi individuali retribuiti previa richiesta del lavoratore concordata con l'azienda.
Il monte ore maturato è riportato mensilmente nella busta paga. Se i riposi compensativi non sono goduti entro 24 mesi le prestazioni saranno corrisposte con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni
Limiti
È ammesso sino a un massimo di ore 250 pro capite annue.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni:
- 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale;
- 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale;
- 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Lavoro notturo o domenicale/festivo
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, con riposo compensativo, sono retribuite con una maggioranza del 10% (dieci per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Il lavoro notturno svolto in via normale verrà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 10% fatte salve le condizioni di maggior favore.
Lavoro notturno definizione
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00. II personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 alle ore 6.00, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Ferie e permessi annui
Ferie
4 settimane. La settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
Festività soppresse
32 ore di permessi retribuiti all'anno sono concessi in sostituzione delle festività abolite.
Assenze
Malattia
Periodo di comporto
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione dei posto per un periodo massimo, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Il periodo di comporto è pari a:
- 180 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- 270 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Trattamento economico
- primi 3 giorni (carenza) non vengono retribuiti, se la malattia non è superiore a 7 giorni lavorativi o non inizia con ricovero ospedaliero;
- integrazione della prestazione INPS dal quarto fino a garantire il 100% dell'intero trattamento economico nell'arco di 180 giorni per anno solare.
Infortunio sul lavoro
Periodo di comporto
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione dei posto per un periodo massimo, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Il periodo di comporto è pari a:
- 180 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- 270 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Trattamento economico
- Per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, 100% della retribuzione percepita;
- Per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 100% della retribuzione percepita;
- Per i giorni successivi dal 4° giorno e a fine infortunio una integrazione atta a garantire il 100% del salario lordo che avrebbe percepito.
Maternità
Il ccnl richama le norme di legge.
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario.
Diritto allo studio
150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno.
Per poter fruire di tali permessi:
- il corso deve essere svolto presso Istituti pubblici ovvero privati legalmente riconosciuti;
- il rapporto tra ore di permesso retribuito e le ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al doppio del numero delle ore di permesso richiesto, che si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore.
Lavoratori studenti
Lavoratori studenti universitari, la concessione di un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a quattro. Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.
Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali, la concessione di tanti giorni di permessi retribuiti quanti sono i giorni degli esami di diploma. A tali lavoratori possono essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno.
Nell'arco di ogni anno può usufruire di permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'azienda, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
Formazione
Formazione professionale
I corsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere correlati all'attività aziendale e destinati al miglioramento della preparazione professionale specifica;
- prevedere un numero di ore almeno pari al doppio delle ore richieste come permesso retribuito.
Formazione permanente
La durata massima è di 10 mesi per lavoratori con almeno tre anni di anzianità di aspettativa non retribuita, al fine di:
- conseguire il titolo di II grado;
- il diploma universitario o di laurea;
- per partecipare ad attività formative.
Al lavoratore con anzianità inferiore ai 3 anni vengono riconosciute 120 ore di permesso non retribuito nell'intero anno solare.
Permessi vari
Il lavoratore dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
EVENTI |
GIORNI |
Matrimonio di un figlio |
1 giorni |
Nascita o adozione di un figlio |
2 giorni |
Decesso del padre, della madre, di un coniuge, di figli |
3 giorni |
Decesso di un suocero, di un nonno, fratello/sorella |
2 giorni |
Possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno (retribuiti se capienti nella banca ore).
Aspettative varie
Al dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in 2 periodi, pari a 1 mese ogni anno di anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi.
Al dipendente ammalato a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:
- che siano esibiti dal lavoratore dipendente regolari certificati medici;
- che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
- che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.
Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
L'azienda ha la facoltà di richiedere al dipendente che abbia sottoscritto un contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari (di lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell'orario a tempo pieno pari a 40 ore lavorative settimanali.
Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto quando non sia raggiunto l'orario per il tempo pieno settimanale.
Lavoro a tempo determinato
A-causale
La sommatoria di più contratti a tempo determinato, intercorsi tra le medesime parti, aventi per oggetto mansioni equivalenti, non può superare i 36 mesi di effettiva prestazione.
Qualora la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, lo stesso può essere prorogato fino a cinque volte, nei limiti della durata massima di 36 mesi. La proroga, per la quale è necessaria la forma scritta, è ammessa a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato, senza l'onere, a carico del datore di lavoro, di fornire la prova della causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.
Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi, il rapporto di lavoro a-causale può essere oggetto di prosecuzione entro i seguenti limiti temporali:
- 30 giorni, in presenza di contratto di durata complessiva pari o inferiore a 6 mesi;
- a 50 giorni, in presenza di contratto di durata complessiva maggiore di 6 mesi.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di prosecuzione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Causale
Il contratto a tempo determinato è consentito nelle seguenti ipotesi, che devono essere espressamente richiamate e specificate nel contratto individuale di assunzione:
- per sostituzioni di dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, aspettativa ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e/o lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
in periodi di intensificazione dell'attività;
- per sostituzione di personale dipendente part-time e post maternità;
per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
- per fabbisogni connessi alle attività amministrative, e di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione ed alla modifica del sistema informatico;
- per elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- per le figure professionali non esistenti in azienda.
Limiti
Il datore di lavoro ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a-causale, pari al 30% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa al 1° gennaio dell'anno solare in cui si perfeziona l'assunzione.
Attività stagionali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4-ter e comma 3 del, D. Lgs. 368/2001, le parti intendono disciplinare le ipotesi di attività con ragione di stagionalità che restano escluse dal limite di durata massima dei 36 mesi e dal regime delle pause (art.5 comma 3), fermo restando il diritto di precedenza per ulteriori assunzioni stagionali.
Oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, le Parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno.
L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza sindacale unitaria d'intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Apprendistato professionalizzante
Nelle aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Nelle aziende in cui il numero di dipendenti è superiore a 10 unità, il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 2/3 dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Congedo matrimoniale
40 ore di retribuzione.
Percentuale di conferma
Le imprese fino a 10 dipendenti non potranno assumere ulteriori apprendisti, qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Durata e retribuzione
Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista è così determinato:
- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l' 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato; e, per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in 36 mesi per i livelli compresi dal II al VI ed in 24 mesi per il VII livello.
Malattia
Durante il periodo di malattia l'apprendista ha diritto:
- per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; dal settimo evento morboso nell'anno al lavoratore non sarà corrisposto alcuna indennità;
- per i periodi successivi e fino alla conservazione del posto di lavoro prevista dal presente ccnl, si stabilisce che ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia ai sensi della disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. L'estensione interessa anche gli apprendisti assunti vigenti le precedenti regole.
Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto l'apprendista ha diritto ad un’integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 60% della retribuzione.
Durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico, l'indennità di malattia spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria.
Infortunio
Durante il periodo d'infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli viene corrisposta un'indennità integrativa rispetto a quella dell'INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
- 60% per i primi 3 giorni;
- 65% dal 4° al 20° giorno;
- 70% dal 21° giorno in poi.
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
non disciplinato
Apprendistato di alta formazione e ricerca
non disciplinato
Contratto di inserimento
abrogato
Lavoro a domicilio
non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Limiti
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita al fine di impiegare i lavoratori nelle seguenti ipotesi:
- punte di attività connesse ad esigenze derivanti dall'acquisizione di nuovi incarichi;
- esecuzione di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possono essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestono carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate in relazione alla specializzazione dell'azienda;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione dipendenti assenti: per periodo di ferie non programmate, per dipendenti in aspettativa;
- congedo, per dipendenti temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; per dipendenti che partecipano a corsi di formazione;
- per fronteggiare punte di più intensa attività da eventi specifici e definiti.
Il ricorso all'assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione, ove consentito per legge, non può tuttavia superare, su una media annua, il 20% dei rapporti a tempo indeterminato in essere presso l'azienda interessata.
Lavoro intermittente
non disciplinato
Telelavoro
Il ccnl richiama le disposizioni di legge.
Lavoro ripartito
Il ccnl richiama le disposizioni di legge.
Lavoro agile
non disciplinato
Collaborazioni organizzate dal committente
non disciplinato
Estinzione del rapporto
Preavviso
Classificazione di |
Fino a 5 anni di |
Fino a 10 anni di |
Oltre a 10 anni di |
Livello 1° |
40 giorni di calendario |
50 giorni di calendario |
60 giorni di calendario |
Livello 2° |
40 giorni di calendario |
50 giorni di calendario |
60 giorni di calendario |
Livello 3° |
30 giorni di calendario |
40 giorni di calendario |
50 giorni di calendario |
Livello 4° |
30 giorni di calendario |
40 giorni di calendario |
50 giorni di calendario |
Livello 5° |
20 giorni di calendario |
30 giorni di calendario |
40 giorni di calendario |
Livello 6° |
15 giorni di calendario |
20 giorni di calendario |
25 giorni di calendario |
Livello 7° |
15 giorni di calendario |
20 giorni di calendario |
25 giorni di calendario |