CCNL agricoltura - la scheda sintetica del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell'agricoltura, la retribuzione, l'inquadramento dei lavoratori e la disciplina del rapporto di lavoro
Fonti di riferimento
accordo 23 febbraio 2017 rinnovo
c.c.n.l. 23 febbraio 2017
Parti stipulanti
Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Confederdia, FEDERDIA, Agri-Quadri e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Decorrenza e durata
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019
Campo di applicazione
Impiegati e quadri dipendenti da imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche, e da imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Sono considerate imprese agricole a titolo esemplificativo:- le aziende a ordinamento produttivo misto; - le aziende ortofrutticole; - le aziende oleicole; - le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura; - le aziende vitivinicole; - le aziende funghicole; - le aziende casearie; - le aziende tabacchicole; - le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura; - le aziende faunistico - venatorie; - le aziende agrituristiche; - le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti. Sono florovivaistiche le aziende: 1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; 2) produttrici di piante ornamentali da serra; 3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati; 4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
1 |
Quadri |
Impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente o con il quadro all'organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell'azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa. |
2 |
Impiegati di concetto |
Impiegati che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell'azienda, o di parte di essa, con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa e/o commerciale. |
3 |
Impiegati di concetto |
Impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministrativo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati. |
4 |
Impiegati d'ordine |
Impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti. |
5 |
Impiegati d'ordine |
Impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale. |
6 |
Impiegati d'ordine |
Impiegati che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica, |
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 169 Divisore giornaliero: 26 Stipendio contrattuale mensile: minimo di stipendio base mensile, contingenza, e.d.r. confederale, minimo di stipendio integrativo definito dai contratti territoriali. Dal 1° gennaio 2009 sono conglobati in un'unica voce minimo di stipendio base mensile, contingenza ed e.d.r. confederale. Nelle realtà in cui non è stato contrattato lo stipendio integrativo si applicano i valori di cui alla sottostante tabella; il conglobamento delle voci minimo di stipendio base mensile, contingenza ed e.d.r. confederale è operativo dalla stessa data. Quadri: hanno diritto a un'indennità di funzione pari a € 100,00, per 14 mensilità.
|
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Quadri - Impiegati - Operai |
||
Livelli |
Minimo nazionale conglobato da 1/3/2017 |
Indennità funzione da 1/1/2017 |
Q |
1.555,79 |
100 |
1 |
1.467,39 |
|
2 |
1.340,94 |
- |
3 |
1.233,49 |
- |
4 |
1.162,19 |
- |
5 |
1.112,31 |
- |
6 |
1.058,92 |
- |
Stipendio di ingresso personale al primo impiego presso aziende agricole che non rientra nella sfera di applicazione dell'apprendistato
Per il periodo di 15 mesi dall'inizio del rapporto, al personale sarà rispettivamente corrisposta una retribuzione pari al 70, 80, 90 per cento del corrispondente stipendio contrattuale mensile, in ragione di ciascun terzo della durata complessiva del contratto.
Trascorsi 15 mesi dalla data di assunzione, il dipendente avrà diritto di percepire il 100 per cento dello stipendio contrattuale mensile previsto dai contratti territoriali per la rispettiva categoria di assegnazione. L'anzianità di servizio decorre, a ogni effetto, dalla data di assunzione anche ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Scatti di anzianità
Maturazione: 12 scatti biennali.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: l'importo relativo agli aumenti già maturati deve essere ricalcolato in relazione al valore unitario previsto per la nuova categoria di appartenenza.
Importi: cat. 1: € 33,05; cat. 2: € 29,44; cat. 3: € 26,86; cat. 4: € 24,79; cat. 5: € 23,76; cat. 6: € 22,21.
Indennità
- Indennità di cassa: Spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura di € 38,73 mensili fino al 31 maggio 2008 e di € 45,00 dal 1° giugno 2008, per 12 mensilità.
- Rimborsi spese trasporto:Spettano nelle misure individuate dal ccnl ai lavoratori che svolgono determinate mansioni o risiedono in località distanti dal posto di lavoro
- Indennità di trasferta: Al lavoratore inviato in trasferta spetta una maggiorazione del 25% sull'importo relativo al vitto e all'alloggio a titolo di rimborso delle spese non documentabili.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: in occasione del Natale entro il 15 dicembre
Misura: una mensilità di retribuzione globale in atto a dicembre
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: entro il 10 agosto
Misura: retribuzione globale mensile in atto ad agosto
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Per i rapporti instaurati da 1/12/2012:
Categorie |
Periodo |
1, 2, |
6 mesi |
3, 4 |
5 mesi |
5, 6 |
3 mesi |
Apprendistato L. n. 25/1955: |
come i qualificati |
Apprendistato professionalizzante: |
come i qualificati |
Orario di lavoro
Orario settimanale
39 ore. Tale orario può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
La distribuzione settimanale è definita dalla contrattazione territoriale.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono.
Flessibilità
Quando l’azienda ricorre al regime di flessibilità, l’orario settimanale non può superare il limite di 44 ore e il limite annuo di 75 ore.
Banca ore
A richiesta del lavoratore vi confluiscono le ore di straordinario prestate nell'anno (le maggiorazioni sono retribuite a parte).
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da: stipendio base mensile, contingenza, e.d.r. confederale, stipendio integrativo, scatti di anzianità.
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
straordinario |
30% |
straordinario festivo |
60% |
notturno |
50% |
festivo |
50% |
festivo notturno |
65% |
Limiti per il lavoro straordinario: 3 ore giornaliere e 18 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non può superare le 300 ore.
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 20,00 alle 6,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Ferie e permessi annui
Ferie
30 giorni lavorativi all'anno.
Festività soppresse
4 giorni di permesso retribuito.
Assenze
Malattia
- comporto: 12 mesi (le assenze verificatesi nell'arco di 12 mesi si sommano)
- trattamento economico: anzianità fino a 5 anni, primi 3 mesi, 100%; successivi 3 mesi, 50%; anzianità da 5 a 10 anni, primi 5 mesi, 100%; successivi 5 mesi, 50%; anzianità oltre 10 anni, primi 6 mesi, 100%; successivi 6 mesi, 50%
Apprendistato professionalizzante
- comporto: come i qualificati
- trattamento economico: come i qualificati
Infortunio sul lavoro
- comporto: 24 mesi (le assenze verificatesi nell'arco di 12 mesi si sommano)
- trattamento economico complessivo: 100% dal 1° al 90 giorno. Dopo il 90° giorno l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA.
Apprendistato professionalizzante
- comporto: come sopra
- trattamento economico: come i qualificati
Maternità
Dal 1°/12/2012, per i periodi di astensione obbligatoria, spetta un'integrazione a carico azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta.
Congedo matrimoniale
18 giorni retribuiti.
Partecipazione a corsi
Per la partecipazione a corsi spettano 200 ore pro capite per triennio; la contemporaneità nell’utilizzo dei permessi è ammessa nel limite del 10% della forza occupata (nelle aziende fino a 10 dipendenti può assentarsi un solo lavoratore).
Congedi per la formazione
Nel caso di utilizzo di congedi per la formazione i lavoratori che possono assentarsi non devono superare il 10% del totale (nelle aziende fino a 10 dipendenti può assentarsi un solo lavoratore).
Permessi retribuiti
Il c.c.n.l. prevede la concessione di 3 giorni di permesso retribuito all'anno per documentati motivi familiari.
È riconosciuto un giorno di permesso retribuito al padre lavoratore in occasione della nascita di un figliodell'adozione internazionale o dell'affidamento pre-adottivo di un minore.
Aspettativa
Nelle aziende con oltre 3 impiegati, ad un solo impiegato per volta, può essere concessa da un minimo di trenta giorni a un massimo di sei mesi, senza retribuzione nè decorrenza dell’anzianità.
Lavoro a tempo parziale
Può svolgersi nella forma di contemporanea prestazione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda
Lavoro supplementare e straordinario
È consentito ove sia giustificato da esigenze organizzative o produttive aziendali; non deve superare, nell'anno, il 25 per cento rispetto all'orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35% modificabile con c.c.p.l.
Nel part-time verticale o misto è anche consentito il lavoro straordinario nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal c.c.l.
Clausole flessibili ed elastiche
Le clausole flessibili sono consentite per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: oggettive esigenze tecnico-produttive; esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell'attività produttiva.
Le clausole elastiche sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Nel caso di utilizzo di clausole flessibili/elastiche, il lavoratore deve essere avvisato 2 giorni prima; per le ore così prestate spetta una maggiorazione del 15% modificabile con c.c.p.l.
Contratto a tempo determinato
Proroga
L'ulteriore successivo contratto a termine da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi può avere una durata fino a un massimo di 12 mesi.
Apprendistato professionalizzante
Può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, dal 17° anno per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 ed è soggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto.
Durata operai
Categoria |
1° periodo |
2° periodo |
3° periodo |
Durata complessiva |
Prima |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
36 mesi |
Seconda |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
36 mesi |
Terza |
|
12 mesi |
12 mesi |
24 mesi |
Durata impiegati
Categoria |
1° periodo |
2° periodo |
3° periodo |
Durata complessiva |
Prima |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
36 mesi |
Seconda |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
36 mesi |
Terza |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
36 mesi |
Quarta |
12 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
36 mesi |
Quinta |
|
12 mesi |
12 mesi |
24 mesi |
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
Malattia e infortunio
OPERAI
All’apprendista spettano le relative indennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e le integrazioni economiche previste dagli articoli 61 e 62 del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2010-2013.
IMPIEGATI
All’apprendista spetta lo stesso trattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle erogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.
Retribuzione
Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale;
secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale;
terzo periodo, stesso livello di destinazione finale.
Apprendistato a tempo determinato
I datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nell'area 1^ e 2^ di cui all'art. 31 del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2014-2017 ed alle categorie 1^, 2^, 3^ e 4^ di cui all'art. 16 del CCNL quadri e impiegati agricoli 2008-2011.
Fermo restando il limite massimo di durata, è consentito articolare Io svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
L'inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a tempo determinato non può essere inferiore:
- per gli operai: a quello previsto per il livello professionale minimo dell'Area di destinazione;
- per gli impiegati: a quello previsto per la 4^ categoria.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 14 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Secondo quanto previsto dal successivo comma 15 del citato art. 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Periodo di prova
45 giorni per i contratti di durata fino a 12 mesi e 2 mesi per i contratti di durata superiore.
Categoria di inquadramento
Reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda: l'inquadramento non può essere inferiore di più di un livello rispetto a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Limiti
Ad ogni azienda spettano 2 unità da utilizzare con contratto di somministrazione. In aggiunta il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (=270 giornate).
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
Lavoro stagionale
Successione dei contratti
La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui agli art. 19 comma 2 e 21 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, e la disciplina sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell'organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Pertanto la disciplina di cui agli artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all'attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo - pubblicitarie per un periodo di tempo limitato.
A titolo esemplificativo sono indicate le fattispecie rispondenti ai suddetti criteri:
- attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici;
- attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;
- attività connesse all’ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo.
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
Non disciplinato
Lavoro ripartito
Non disciplinato
Estinzione del rapporto
Preavviso
Licenziamento
Categorie |
Anzianità di servizio |
Durata |
1, 2, 3 |
fino a 2 anni |
2 mesi |
|
da 2 a 5 anni |
4 mesi |
|
da 5 a 10 |
6 mesi |
|
da 10 a 15 |
9 mesi |
|
oltre 15 |
12 mesi |
4, 5, 6 |
fino a 2 anni |
1 mese |
|
da 2 a 5 anni |
3 mesi |
|
da 5 a 10 |
5 mesi |
|
da 10 a 15 |
7 mesi |
|
oltre 15 |
9 mesi |
Personale assunto dal 1/12/2012:
Categorie |
Anzianità di servizio |
Durata |
1, 2, 3 |
fino a 2 anni |
2 mesi |
|
da 2 a 5 anni |
4 mesi |
|
da 5 a 10 |
6 mesi |
|
oltre 10 |
9 mesi |
4, 5, 6 |
fino a 2 anni |
1 mese |
|
da 2 a 5 anni |
3 mesi |
|
da 5 a 10 |
5 mesi |
|
oltre 10 |
7 mesi |
In caso di dimissioni, la durata del preavviso è ridotta a 2 mesi per gli impiegati di 1ª, 2ª e 3ª categoria e a 1 mese per gli altri.