Fonti di riferimento
c.c.n.l. 12 maggio 2010
accordo 19 aprile 2012 apprendistato
verbale di accordo 11 settembre 2013 rinnovo
intesa 4 febbraio 2015 somministrazione e apprendistato
ipotesi di accordo 13 dicembre 2016 rinnovo
accordo 13 febbraio 2018 rinnovo
verbale 11 febbraio 2019 nuovi minimi retributivi
verbale 19 ottobre 2020
Parti stipulanti
Federlegno-Arredo e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Decorrenza e durata
1° aprile 2019 – 31 dicembre 2022
Campo di applicazione
Aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie, che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, "medium density" e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai, ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, tende e ogni altra schermatura solare e relativa posa in opera - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari e relativa posa in opera - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio - la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci, ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.
Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel c.c.n.l., si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
- Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Categoria |
Qualifica |
Declaratorie contrattuali |
AREA DIREZIONALE |
||
AD3 |
ex 7a categoria quadri |
Lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità, con un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda, nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione.
|
AD2 |
ex 7a categoria solo impiegati |
Impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi, commerciali, tecnici, che svolgono attività di coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici o servizi della stessa, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda.
|
AD1 |
nuova categoria 6 + impiegati |
Impiegati direttivi che svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e/o di alta specializzazione ed importanza che comportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall'amministratore delegato, dai quadri o dai dirigenti o dagli impiegati della categoria superiore. Impiegati ad alta specializzazione tecnica che svolgono funzioni che comportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza, adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, con facoltà di iniziativa su tutto il processo o su tutte le unità produttive ed organizzative, nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall'amministratore delegato, dai quadri o dai dirigenti o dagli impiegati della categoria superiore.
|
AREA COORDINAMENTO E GESTIONE |
||
AC5 |
ex 6a categoria solo impiegati |
Impiegati di concetto che, dotati di specifica preparazione e competenza professionali, comunque acquisite, svolgono mansioni specialistiche ai fini della gestione e del coordinamento, guida e controllo di interi settori amministrativi, commerciali, tecnici, con discrezionalità di poteri e facoltà decisionale nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, dai dirigenti dell'azienda, dai quadri o dagli impiegati di categoria superiore. Si comprendono nella presente declaratoria gli impiegati analisti di sistemi EDP.
|
AC4 |
nuova categoria 5 + impiegati |
Impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquista a seguito di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o commerciale o tecnico e che hanno responsabilità di coordinamento operativo nei settori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l'innovazione, per lo sviluppo competitivo dell'azienda. Impiegati che, collaborando con l'analista, sviluppano e redigono programmi complessi miranti a ristrutturare gli assetti operativi ed organizzativi dei sistemi informatici, curano l'esecuzione degli stessi programmi, collaborando alla stesura delle procedure operative con responsabilità dei risultati.
|
AC3 |
ex 5a categoria impiegati |
Impiegati di concetto che, in possesso di particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e periodo di pratica, coordinano, guidano e controllano, in autonomia e con limitati poteri di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute, un gruppo di altri impiegati nei settori amministrativo o commerciale o tecnico.
|
AC2 |
ex 5a categoria intermedi |
Intermedi che, possedendo già adeguate capacità professionali ed esperienza, guidano altri lavoratori per la preparazione, la messa a punto o la riparazione e manutenzione di apparati di automazione o impianti elettronici complessi. Lavoratori specializzati provetti che svolgono funzioni di coordinamento, guida e controllo operativo di altri lavoratori, con facoltà di iniziativa, nell'ambito delle direttive ricevute, in unità produttive, logistiche, di servizi al cliente, di prototipi. Intermedi che guidano, controllano e coordinano, con facoltà di iniziativa e responsabilità, nell'ambito delle direttive ricevute, squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori, reparti produttivi strategici per lo sviluppo competitivo dell'azienda conseguendo risultati quantitativi e qualitativi del prodotto. Lavoratori provetti che gestiscono il processo produttivo o fasi del processo produttivo sino al sottoassieme complesso, avendo acquisito conoscenza e competenza delle singole posizioni di lavoro.
|
AC1 |
ex 4a categoria intermedi
|
Intermedi, che partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni, nell'ambito delle disposizioni ricevute, a lavoratori operai e a lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento. Lavoratori provetti che, avendo acquisito adeguata esperienza professionale, conducono, con autonomia di iniziativa operativa e responsabilità dei risultati, in una linea operativa dell'azienda, un gruppo di lavoratori. Intermedi che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle operazioni. Lavoratori provetti che, avendo acquisito adeguate esperienze professionali, conducono in autonomia operativa le varie fasi delle lavorazioni costituenti il processo produttivo affidato concorrendo al controllo di qualità del semilavorato o del prodotto finito.
|
AREA SPECIALISTICA |
||
AS4 |
ex 5a categoria solo impiegati |
Impiegati di concetto che svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di adeguata esperienza e periodo di pratica, che operano in autonomia e con limitati poteri di discrezionalità nell'ambito delle direttive ricevute. Si comprendono nella presente declaratoria i lavoratori che su indicazioni dell'analista sviluppano e redigono programmi anche complessi curandone l'esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative.
|
AS3 |
nuova categoria impiegati-operai |
Operai specializzati provetti che avendo acquisito adeguata esperienza professionale e conoscenza della tecnologia elettronica riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti elettronici complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie. Operai specializzati provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse. Operai specializzati provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo. Operai specializzati provetti che hanno acquisito la competenza professionale sull'insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso, conducendo in autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o l'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso.
|
AS2 |
ex 4a categoria operai-impiegati |
Impiegati di concetto, che avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico-pratico, svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata competenza tecnico-professionale acquisita e che operano nei limiti delle direttive ricevute. Operai specializzati provetti che distintamente: conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svolgono anche altre mansioni complesse inerenti alla logistica; eseguono, a regola d'arte, trattamenti di finitura del prodotto, con autonomia operativa, all'interno delle fasi fondamentali del ciclo; svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi; avendo la conoscenza della qualità della materia prima e dei materiali svolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove occorre, i necessari adattamenti e aggiustamenti; svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dall'azienda con responsabilità di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni aziendali e operando a tal fine in autonomia, anche in pluralità di mansioni; adibiti al montaggio e/o al collaudo di prodotti finiti, in possesso delle capacità di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia.
|
AS1 |
ex 3a categoria solo operai |
Operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda. Operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando schemi o disegni tecnici. Operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi.
|
AREA ESECUTIVA |
||
AE4 |
ex 3a categoria.: solo impiegati |
Impiegati d'ordine che sono in possesso delle competenze per svolgere mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono appropriate capacità ed abilità tecnico-pratiche acquisite mediante idoneo percorso formativo od adeguato tirocinio pratico.
|
AE3 |
nuova categoria 4 + operai |
Impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze professionali nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e/o coadiuvano impiegati di livello superiore. Operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite o con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi formativi di apprendistato, sanno eseguire con perizia mansioni esecutive oppure coadiuvano operai specializzati che sono preposti alla stessa mansione. Operai che, con limitata autonomia operativa, eseguono mansioni di montaggio e assemblaggio di materiali già preparati o conducono macchine già attrezzate o, avendo la conoscenza della materia prima, svolgono mansioni di selezione e classificazione di prodotti semilavorati o finiti. Operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C.
|
AE2 |
ex 2a categoria impiegati e operai |
Impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali e/o che operano in ausilio ad impiegati dell'area esecutiva di livello superiore. Operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali.
|
AE1 |
ex 1a categoria solo operai |
Operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già attrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normali capacità pratiche o che lavorano in ausilio a lavoratori dell'area esecutiva.
|
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Operai
Svolgimento di mansioni di categoria superiore: compete la retribuzione della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso un periodo continuativo di 40 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, compete il passaggio alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente con diritto alla conservazione del posto.
Intermedi
Svolgimento di mansioni di categoria superiore: trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di categoria superiore, il lavoratore a detta categoria. Il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi.
Impiegati
Svolgimento di mansioni di categoria superiore: trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di categoria superiore, il lavoratore passa a detta categoria. Il disimpegno delle mansioni di categoria superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purchè la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alle categorie VII e VI e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie.
TABELLE RETRIBUTIVE ED ALTRI ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 174 Divisore giornaliero: 26 Retribuzione mensile: è composta da minimo, contingenza, E.d.r. confederale, indennità di funzione (assorbibile dal superminimo individuale fino al 50%), terzo elemento, scatti di anzianità. Cottimo: le tariffe devono garantire un utile non inferiore al 6,50% dei minimi di retribuzione.
|
Tabella dei minimi retributivi
Categorie |
Minimi 1.09.20 |
Minimi 1.01.21 |
AD3 |
2544,34 |
2596,84 |
AD2 |
2497,92 |
2549,17 |
ADI |
2400,11 |
2448,86 |
AC5 |
2303,24 |
2349,49 |
AC4 |
2158,01 |
2200,51 |
AC3/AC2/AS4 |
2012,64 |
2051,39 |
AS3 |
1940,5 |
1977,38 |
AC1/AS2 |
1866,07 |
1901,07 |
AE4/AS1 |
1808,21 |
1841,71 |
AE3 |
1735,69 |
1767,32 |
AE2 |
1662,66 |
1692,41 |
AE1 |
1479,68 |
1504,68 |
Scatti di anzianità
Maturazione: 5 scatti biennali.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati e ha diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere l'importo complessivo massimo suindicato.
Importi dal 1° gennaio 2009: liv. AD3: € 14,77; liv. AD2: € 14,77; liv. AD1: € 13,92; liv. AC5: € 13,07; liv. AC4: € 11,92; liv. AC3 AC2 AS4: € 10,79; liv. AC1: € 10,76; liv. AS3: € 10,22; liv. AS2: € 9,66; liv. AS1 AE4: € 9,09; liv. AE3: € 8,80; liv. AE2: € 8,53; liv. AE1: € 7,95.
Gli scatti maturati fino al 31 dicembre 2008, sono aggiornati ai nuovi valori allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio; per coloro che hanno già maturato detta anzianità, l'adeguamento ha luogo dal 1° gennaio 2009.
Gli scatti di anzianità non devono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla normale retribuzione.
Il periodo di apprendistato è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Elemento di garanzia retributiva
È erogato dal 1° settembre 2013 nella misura di 13 euro lordi mensili per 12 mensilità, esclusi da tfr, ai lavoratori privi di contrattazione di secondo livello e che non percepiscano trattamenti economici in aggiunta a quelli spettanti in base al c.c.n.l. Dal 1° luglio 2020 l'elemento di garanzia retributivo è pari a € 25.
In caso di CIG per un periodo superiore a 20 settimane, CIGS o mobilità l'elemento di garanzia non verrà erogato.
Indennità
- Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 6% di minimo e contingenza.
- Indennità per lavori pericolosi: per lo svolgimento di attività particolarmente nocive o pericolose (lavori eseguiti su ponti mobili, scale aeree, verniciatura con particolari sostanze, lavori in ambienti molto caldi), il c.c.n.l. prevede una maggiorazione del 10% sulla normale retribuzione per gli operai e dell'8% per gli intermedi.
- Indennità di disagiata sede: spetta agli impiegati che svolgono la loro attività in luoghi lontani da centri abitati e non collegati con mezzi pubblici; l'importo è concordato tra le parti.
- Indennità di mensa: gli importi dell'indennità sostitutiva sono stabiliti a livello locale o aziendale.
- Indennità di trasferta: per missioni di durata superiore a 24 ore spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera (20% dopo il primo mese di permanenza in trasferta).
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: nel mese di dicembre.
Misura: una mensilità della normale retribuzione.
Maturazione: per dodicesimi.
Premio di risultato
È determinato dalla contrattazione di secondo livello di norma annualmente tenendo conto della competitività aziendale, e collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori concordati tra le parti, rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale nonché dei risultati di gestione, correlati all'andamento economico delle aziende.
Prova
Qualifiche |
Livelli |
Durata |
Quadri e impiegati |
AD1, AD2, AD3, AC5 |
6 mesi |
Impiegati |
AC4, AC3, AS4, AS3, AS2, AE4, AE3, AE2 |
3 mesi |
Intermedi |
AC!, AC2 |
1 mese |
Operai |
AS3, AS2, AS1, AE3, AE2, |
8 settimane |
|
AE1 |
4 settimane |
|
E |
1 mese |
Operai |
B |
2 mesi |
|
CS |
6 settimane |
|
C, D, E |
1 mese |
|
F |
2 settimane |
Apprendistato professionalizzante: |
come i livelli da conseguire |
Il c.c.n.l. prevede riduzioni del periodo di prova per impiegati e tecnici con precedente esperienza nel settore.
Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore di norma distribuito su 5 giorni.
La durata dell'orario può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco massimo di 12 mesi. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie e quelle dopo la 43ma ora, sono compensate con la maggiorazione del 10%.
Turnisti
Ai lavoratori che effettuano un orario giornaliero continuativo di 8 ore spetta mezz'ora retribuita di pausa; se la pausa non può essere fruita per ragioni tecniche, spetta una maggiorazione del 8% sulla retribuzione base (minimo, contingenza e 3° elemento).
Addetti a mansioni discontinue
10 ore giornaliere e 50 settimanali (12 giornaliere e 60 settimanali per i discontinui con alloggio nello stabilimento o immediate vicinanze).
Regime di flessibilità
Le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per anno solare, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del normale orario settimanale di lavoro, nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario.
L'azienda dispone di quattro livelli all'anno di superamento dell'orario ordinario di lavoro così articolati.
|
|
maggiorazioni della retribuzione oraria |
1° livello: |
sino a 45 ore annuali |
14% |
2° livello: |
da 46 a 80 ore annuali |
16% |
3° livello: |
da 81 a 96 ore annuali |
18% |
4° livello: |
da 97 a 112 ore annuali |
20% |
Nell'ambito dell'utilizzo delle ore di flessibilità, i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Nel caso in cui non si verificasse la compensazione in minor orario entro 12 mesi dalla scadenza dell'anno solare in cui si sono effettuati gli orari in regime di flessibilità, le ore lavorate saranno retribuite con la maggiorazione dello straordinario relativo al periodo di effettuazione, detraendo la maggiorazione già erogata, quale quota anticipata.
Le ore di recupero della maggior prestazione, se non recuperate epossono essere accantonate in banca ore compatibilmente alle esigenze tecnico/produttive dell'azienda.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono, le domeniche e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Banca ore
Vi confluiscono i permessi per ROL e per ex festività non fruiti nell'anno di maturazione, le ore derivanti da mancati recuperi di flessibilità e, a richiesta del lavoratore, le ore di straordinario (fermo restando il pagamento della maggiorazione).
Al 31 dicembre del nuovo anno solare, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, verranno retribuite con la retribuzione in atto in quel momento.
In caso di ricorso a procedimenti di CIG o di CIGS, l'azienda, per i soli lavoratori interessati dal provvedimento, farà fruire collettivamente le ore accantonate, previa adeguata informazione sulle normative vigenti a tale titolo.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale (minimo, contingenza e terzo elemento) (per i cottimisti anche sull'utile minimo di cottimo).
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- diurno |
28% |
- festivo - impiegati |
60% |
- festivo – operai e intermedi |
50% |
- notturno |
50% |
- notturno festivo – impiegati e intermedi |
70% |
- notturno festivo - operai |
60% |
b) notturno |
|
– impiegati e intermedi |
30% |
- operai non compreso in turni avvicendati |
35% |
- operai compreso in turni avvicendati |
30% |
c) festivo anche a turni avvicendati |
|
- impiegati |
50% |
-intermedi e operai |
40% |
Si considera notturno il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle 6.00. Ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione.
Per le ore prestate in turni notturni avvicendati spetta una maggiorazione del 30%, mentre per quelle prestate in giorni festivi, la maggiorazione è del 40%. Le maggiorazioni in parola non sono cumulabili.
È previsto un limite individuale allo straordinario di 250 ore annue. Oltre le 250 ore, in assenza di un accordo in sede aziendale, è possibile previo esaurimento delle 80 ore di flessibilità e sulla base di specifici programmi presentati dall'azienda.
Per i discontinui, le ore eccedenti la 40ª sono compensate con quote orarie della retribuzione normale fino alla 50ª (60ª per i discontinui con alloggio); per quelle ulteriori spetta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Ferie e permessi annui
Ferie
4 settimane. Nel caso di godimento frazionato, se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Festività soppresse
A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito
Riduzione orario di lavoro (ROL)
È così stabilita:
- giornalieri: 64 ore, comprensive dell'ex festività del 4 novembre,
- turnisti: per quelli che operano su 3 turni avvicendati, 72 ore annue, comprensive dell'ex festività del 4 novembre.
Assenze
Malattia
Impiegati e intermedi
- comporto: 13 mesi (le assenze verificatesi nell'arco di 30 mesi consecutivi si sommano ai fini del comporto),
- trattamento economico complessivo: primi 6 mesi, 100%; successivi 7 mesi, 50%.
Operai
- comporto: come sopra,
- trattamento economico complessivo: dal 1° al 3° giorno, 50%; dal 4° al 180° giorno, 100%.
Agli operai che nell'anno solare precedente si siano assentati solo 3 volte per malattia o infortunio non sul lavoro, per i primi 3 giorni è riconosciuto il 100% della retribuzione.
Malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi: 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene.
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di malattia eccedente il 180° giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, non è comprensivo delle quote afferenti 13ma mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell'INPS.
In caso di patologie gravi accertate (tumorali e leucemiche) che comportino terapie salvavita, periodicamente documentate, il lavoratore ha diritto a una aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 365 giorni di calendario. Deve essere richiesta, per iscritto, dal lavoratore con almeno tre mesi di preavviso sulla scadenza del periodo di conservazione del posto.
In relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, è raccomandato alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette. Il trattamento economico predetto non è cumulabile con altri trattamenti in atto o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Apprendistato professionalizzante
- comporto: come sopra,
- trattamento economico complessivo: corrispondente a quello dei lavoratori qualificati.
Infortunio sul lavoro
Impiegati e intermedi:
- comporto: fino a guarigione clinica o fino a quando l’Inail corrisponde l’indennità,
- trattamento economico: 100% dal giorno dell'infortunio per un massimo di 12 mesi.
Operai:
- comporto: come sopra,
- trattamento economico: come sopra.
Apprendisti
- comporto: come sopra,
- trattamento economico: come sopra.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione globale.
Dal 1° gennaio 2021, per il congedo di maternità e paternità (art 32 del D.Lgs. 151/2001) è previsto un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, fino ad una integrazione a carico dell’azienda pari al 30% della retribuzione per i primi 3 mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio.
Congedo matrimoniale
16 giorni consecutivi di calendario.
Congedi per la formazione
In caso di utilizzo di congedi per la formazione, non può contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva più dell'1% del totale della forza occupata; nelle unità produttive fino a 149 dipendenti può comunque assentarsi un lavoratore.
Diritto allo studio
Per l'esercizio del diritto allo studio spettano 150 ore di permessi retribuiti all'anno (250 ore per il recupero della scuola dell'obbligo). Le assenze contemporanee per la partecipazione a tali corsi non possono superare il 3% della forza occupata; nelle unità produttive fino a 25 dipendenti può assentarsi un solo lavoratore.
Permessi retribuiti
In occasione della nascita di un figlio spettano 7 giorni di congedo di paternità retribuito a cui possono essere aggiunti ulteriori 2 giorni in caso di comprovate e oggettive circostanze collegate all’evento.
Congedo per le donne vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto a un congedo retribuito non superiore a 3 mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell’arco temporale di 3 anni (art. 24 D.Lgs. 80/2015).
Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
È ammesso fino al raggiungimento dell'orario contrattuale dei lavoratori a tempo pieno; per le ore supplementari spetta una maggiorazione del 20%.
Clausole flessibili/elastiche
Nel caso di ricorso a clausole flessibili/elastiche, al lavoratore spetta un preavviso di 10 giorni e una maggiorazione del 20% sulle ore prestate al di fuori degli schemi concordati.
Clausole flessibili possono essere stabilite nei limiti dell'orario massimo di 36 ore settimanali.
Contratto a tempo determinato
Sono previste norme specifiche per gli operai a termine del settore boschi e foreste.
Cause di ammissibilità e limiti
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con contratto di somministrazione a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo indeterminato, non può eccedere complessivamente il 45% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente all’assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
La percentuale massima del 45% è vincolata ai seguenti tetti per le singole tipologie contrattuali:
- il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 (aziende da 0 a 5 dipendenti) resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 2 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Sono escluse dalle percentuali sopraindicate le assunzioni a tempo determinato per:
- attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza delle RSU, con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni;
- avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 218/78, tale periodo è esteso a 18 mesi;
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione o prova.
Intervalli temporali in caso di riassunzione con contratto a termine
I termini di interruzione previsti dalla legge non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
- l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 218/78, tale periodo è esteso a 18 mesi, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; questo non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio;
- sostituzione di lavoratori assenti, quando la successiva assunzione avvenga per motivi sostitutivi di altri lavoratori;
- assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni presso altra azienda;
-assunzione di percettori della Naspi;
- assunzione di lavoratori disoccupati con oltre 50 anni di età.
Periodo di prova
Operai AE1: 3 settimane,
Operai AE2, AE3, AS1, AS2, AS3: 5 settimane,
Intermedi AC1, AC2: 5 settimane,
Impiegati AE2, AE3, AE4, AS2, AS4, AC3, AC4: 8 settimane,
Impiegati AC5, AD1, AD2, AD3: 15 settimane,
Il periodo di prova non può essere reiterato in caso di nuova assunzione presso la stessa azienda, sia con contratto a termine che indeterminato entro 24 mesi per le stesse funzioni.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Periodo di comporto e trattamento economico: un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni e con un massimo corrispondente a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato, ma non oltre la scadenza del termine del contratto; si computano le assenze dovute a un unico evento o a più eventi.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con esclusione della categoria AE1, e per tutte le relative mansioni.
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (30% nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10 unità) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di 1 ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di 1 apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Durata
Livelli |
Durata Complessiva Mesi |
Primo Periodo Mesi |
Secondo Periodo Mesi |
Terzo Periodo Mesi |
AD3 - AD2 - AD1 - AC5 - AC4 - AC3 - AC2 - AS4 - AS3 - AC1 - AS2 - AS1 - AE4 - AE3 |
36 |
12 |
12 |
12 |
AE2 |
24 |
10 |
10 |
4 |
Agli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da acquisire, le suddette durate sono ridotte di mesi 10 così ripartite:
- primo periodo: 3 mesi;
- secondo periodo: 3 mesi;
- terzo periodo: 4 mesi.
Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente la durata dell'apprendistato è di 24 mesi.
Inquadramento e trattamento economico
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono i seguenti:
- primo periodo: 2 livelli sotto quello di destinazione finale;
- secondo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale;
- terzo periodo: 1 livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione corrispondente al valore intermedio tra quello della categoria di appartenenza e quello della categoria di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 sono inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.
L'assunzione di nuovi apprendisti effettuate dopo l'11 settembre 2013 è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità la percentuale del comma precedente è ridotta al 30%.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Il numero complessivo degli apprendisti non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere 3 apprendisti
Durata del contratto
È determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso essere superiore a 3 anni. Qualora l'apprendista dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale o per il conseguimento della certificazione tecnica superiore o del diploma di istruzione secondaria superiore, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno.
Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo è facoltà dell'azienda recidere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso.
Possono inoltre essere stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di stato.
Inquadramento e trattamento economico
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
L'apprendista è inquadrato rispetto alla qualifica da conseguire. Il trattamento economico è determinato dalle seguenti percentuali della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento:
Primo anno |
55% |
Secondo anno |
60% |
Terzo anno |
65% |
Quarto anno |
70% |
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Inquadramento e trattamento economico
A) per i percorsi di durata superiore all'anno.
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.
B) per i percorsi di durata non superiore all'anno.
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Per le ore di formazione esterna all'azienda non sarà dovuta alcuna retribuzione
Per le ore di formazione interna all'azienda la retribuzione sarà pari al 10% della normale retribuzione
L
Lavoro a domicilio
Retribuzione
Una tariffa di cottimo pieno, costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione dei lavoratori interni.
La compilazione e l'aggiornamento delle tariffe vengono effettuati a livello territoriale.
Ad ogni periodo di paga ovvero in occasione delle ferie o delle festività natalizia devono essere corrisposte ai lavoratori le seguenti maggiorazioni percentuali, da calcolarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore nel periodo considerato: indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali, 22%; indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto, 7,4%
Somministrazione di lavoro
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con contratto di somministrazione a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo indeterminato, non può eccedere complessivamente il 45% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente all’assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
La percentuale massima del 45% è vincolata ai seguenti tetti per le singole tipologie contrattuali:
- il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 (aziende da 0 a 5 dipendenti) resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 2 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Sono escluse dalle percentuali sopraindicate le assunzioni a tempo determinato per:
- attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le RSU o in assenza delle RSU, con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni;
- avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU approvato con DPR 218/78, tale periodo è esteso a 18 mesi;
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione o prova.
Lavoro stagionale
Non disciplinato
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
Il ccnl richiama la disciplina vigente
Lavoro agile
Il ccnl richiama la disciplina vigente
Estinzione del rapporto
Preavviso
Qualifiche |
Livelli |
Anzianità di servizio |
Durata |
Impiegati |
AD1, AD2, AD3, AC5 |
fino a 5 anni |
2 mesi |
|
|
da 5 a 10 anni |
3 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
4 mesi |
|
AS2, AS4, AC3, AC4 |
fino a 5 anni |
1 mese e ½ |
|
|
da 5 a 10 anni |
2 mesi |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi e ½ |
|
AE2, AE3, AE4 |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 10 anni |
2 mesi |
Intermedi |
AC2 |
fino a 2 anni |
1 mese |
|
|
da 2 a 5 anni |
1 mese e ½ |
|
|
da 5 a 15 anni |
2 mesi |
|
|
oltre 15 anni |
2 mesi e ½ |
|
AC1 |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
|
da 5 a 15 anni |
1 mese e ½ |
|
|
oltre 15 anni |
2 mesi |
Operai |
AS1, AS2, AS3 |
qualsiasi |
21 giorni (*) |
|
AE3, AE2 |
qualsiasi |
14 giorni (*) |
|
AE1 |
qualsiasi |
7 giorni (*) |
-----------
(*) di calendario
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. indica dettagliatamente gli elementi che devono essere considerati per il computo del tfr.