I divieti di licenziamento stabiliti dalla legge e dal codice civile, matriminio, congedi parentali, malattia ed infortunio, incarichi sindacali espletamento pubbliche funzioni e sciopero
Oltre al previsto regime vincolistico in materia di licenziamento individuale, la legge contempla ipotesi in cui è fatto divieto di intimare il licenziamento a tutela di specifiche situazioni di bisogno e dello svolgimento di specifiche funzioni o dell'esercizio di diritti di rilievo costituzionale.
In particolare, sussiste il divieto di licenziamento nel periodo di tempo in cui si verificano le seguenti situazioni:
a) matrimonio della lavoratrice: il licenziamento, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006 non può effettuarsi dal giorno della richiesta di pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio;
b) stato di gravidanza e di puerperio: il divieto opera dall'inizio del periodo di gravidanza fino al periodo di interdizione previsto dalla legge, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino;
c) fruizione dei congedi previsti dalla legge: è nullo il licenziamento causato dalla fruizione del congedo parentale e per malattia da parte della lavoratrice e del lavoratore (art. 54, co. 6 d.lgs. n. 151/2001); è altresì vietato il licenziamento intimato al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno dell'età del bambino (art. 54, co. 7, d.lgs. 151/2001);
d) infortunio o malattia professionale: il divieto dura per tutto il periodo previsto dalla legge o dai contratti collettivi (cfr. l'art. 2110 c.c.);
e) malattia generica: il lavoratore, ai sensi dell'art. 2110 c.c., alla cosnervazione del posto per la durata stabilita dai contratti collettivi;
f) incarichi sindacali: il divieto di licenziamento sussiste nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri di commissione interna per un anno dalla cessazione dell'incarico (cfr. gli artt. 18 e 22 della L. n. 300 del 1970);
g) incarichi di pubbliche funzioni: il divieto di licenziamento opera in favore dei lavoratori eletti a svolgere pubbliche funzioni, i quali hanno diritto di conservare il proprio posto di lavoro a mente dell'art. 51 cost.;
h) sciopero: è vietato il licenziamento dei lavoratori che partecipano ad azioni di sciopero.