CCNL portieri

CCNL portieri, scheda sintica del contratto collettivo nazionale dei proprietari di fabbricati, inquadramenti, rapporto di lavoro e retribuzione

  

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 14 marzo 2013

Parti stipulanti

FEDERPROPRIETA'

UPPI

CONFAPPI

e

FESICA CONFSAL

CONFSAL FISALS

CONFSAL

Decorrenza e durata

1° luglio 2013 - 30 giugno 2015

Il contratto si intende rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno cinque mesi prima della scadenza.

Campo di applicazione

Dipendenti da proprietari di fabbricati

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono:

A) Portieri.

B) Pulitori, manutentori, conduttori di impianti.

C) Lavoratori con funzioni amministrative.

D) Lavoratori addetti alle mansioni assistenziali o mansioni di ausilio a quelle del portiere.

A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio o con alloggio compresa custodia.

A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie agli stabili, senza alloggio.

A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.

B1) Lavoratori specializzati per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature.

B2) Lavoratori qualificati per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature.

B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.

B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o la conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con i relativi impianti.

B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori.

C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà con alle dipendenze impiegati con profili professionali inferiori.

C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendano all'intera amministrazione o ad una organizzazione rilevante, con autonomia organizzativa nell'ambito delle direttive ricevute.

C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto che comportino conoscenze ed esperienze tecnico-professionali ed eventuale coordinamento di altri lavoratori: addetti alle segreterie con mansioni di concetto, impiegati di concetto, programmatori informatici, tecnici, contabili di concetto.

C4) Impiegati d'ordine addetti alla segreteria con mansioni d'ordine, operatori informatici, addetti a servizi esterni per disbrigo commissioni.

D1) Lavoratori che svolgono negli spazi condominiali o all'interno delle proprietà esclusive di uno o più condomini o nella propria abitazione se sia all'interno del condominio servizi per persone anziane autosufficienti, o servizi per l'assistenza all'infanzia o più in generale servizi di assistenza alla vita familiare in favore dei condomini o di alcuni di loro.

Tutti i costi, retribuzioni, oneri assicurativi e contributivi saranno a carico dei soli condomini che usufruiscono del servizio.

Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto i dipendenti dagli studi degli amministratori di condominio.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione

La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce.

 

Determinazione paga oraria

 

Portieri A1 senza alloggio e A2

Si somma il salario mensile conglobato, più gli scatti di anzianità, più le indennità a carattere continuativo, e si divide per il coefficiente 195.

 

Portieri A1 con alloggio e A3

Si somma il salario mensile conglobato, più gli scatti di anzianità, più le indennità a carattere continuativo, e si divide per il coefficiente 208.

 

Impiegati C

si prende in considerazione la paga base e si divide per il coefficiente 173.

 

Lavoratori D

si prende in considerazione la paga base e si divide per il coefficiente 173.

 

 Determinazione paga giornaliera

Per tutti i lavoratori la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per il coefficiente 26.

  Tabelle retributive

 Dal 1° gennaio 2014

  

Livelli

Minimo

Conting.

Altri elementi

Totale

A1

1.049,45

 

 

1.049,45

A2

1.049,45

 

 

1.049,45

A3

1.150,04

 

 

1.150,04

A4

1.150,04

 

 

1.150,04

A5

1.049,45

 

 

1.049,45

A6

1.099,67

 

 

1.099,67

A7

1.099,67

 

 

1.099,67

A8

1.151,87

 

 

1.151,87

A9

1.151,87

 

 

1.151,87

B1

1.285,22

 

 

1.285,22

B2

1.221,88

 

 

1.221,88

B3

1.219,77

 

 

1.219,77

B4

1.135,66

 

 

1.135,66

B5

1.069,82

 

 

1.069,82

C1

1.891,81

 

155

2.046,81

C2

1.734,84

 

 

1.734,84

C3

1.519,43

 

 

1.519,43

C4

1.279,72

 

 

1.279,72

C4 (1° impiego)*

1.091,82

 

 

1.091,82

D1

1.218,21

 

 

1.218,21

D2

1.217,09

 

 

1.217,09

D3

1.217,09

 

 

1.217,09

D4

1.217,09

 

 

1.217,09

 Note

Minimo

A decorrere dall'1.4.2008 il salario conglobato comprende il minimo retributivo, l'ex indennità

di contingenza e l'E.D.R.

 Altri elementi

Livello C1 (Quadri): 155,00 a titolo di indennità di funzione

 Livelli

*La retribuzione indicata al livello C4 (1° impiego) è dovuta all'impiegato d'ordine di primo impiego per un periodo massimo di 12 mesi di effettivo servizio (Accordo 12.11.2012)

 Retribuzione portieri senz'alloggio

La retribuzione per i portieri senz'alloggio comprende:

1) salario conglobato mensile;

2) eventuale indennità a carattere continuativo;

3) scatti di anzianità.

 Retribuzione portieri con alloggio

La retribuzione per i portieri con alloggio comprende:

1) salario conglobato mensile;

2) eventuali indennità a carattere continuativo;

3) scatti di anzianità;

4) alloggio gratuito o l'indennità sostitutiva nei casi previsti;

5) l'energia elettrica nella misura di 40 kWh mensili e l'acqua nella misura di 120 mc annui;

6) riscaldamento.

 Retribuzione lavoratori B

La retribuzione per i profili B comprende:

1) paga oraria;

2) eventuali indennità a carattere continuativo;

3) scatti di anzianità.

 Retribuzione lavoratori C

La retribuzione per i profili C comprende:

1) stipendio mensile;

2) eventuali indennità a carattere continuativo;

3) scatti di anzianità.

 Retribuzioni lavoratori D

La retribuzione per i profili D comprende:

1) lo stipendio mensile;

2) eventuali indennità a carattere continuativo;

3) scatti di anzianità.

 Scatti di anzianità portieri

Gli scatti di anzianità sono biennali e determinati nel numero massimo di 18.

Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di euro 8,50, salve le condizioni di maggior favore.

 Scatti di anzianità profili professionali B)

Gli scatti di anzianità sono biennali e determinati nel numero massimo di 18.

Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto alle seguenti maggiorazioni:

B1) euro 0,09 orarie;

B2 B3) euro 0,08 orarie;

B4) euro 0,07 orarie;

B5) euro 0,06 orarie.

 Scatti anzianità profili professionali C)

Gli scatti di anzianità sono biennali e determinati nel numero massimo di 18.

Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto alle seguenti maggiorazioni:

C1) euro 20,00;

C2) euro 17,00;

C3) euro 15,00;

C4) euro 12,00.

 Scatti di anzianità profili professionali D) 

Gli scatti di anzianità sono biennali e determinati nel numero massimo di 18.

Ogni lavoratore, alla maturazione del proprio scatto, avrà diritto ad un importo di euro 8,50, salve le condizioni di maggior favore.

 

Retribuzione ultramensile

 Tredicesima mensilità

Il lavoratore avrà diritto, entro il mese di dicembre, alla corresponsione di una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.

La tredicesima verrà corrisposta per intero, salvi i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. In tali casi il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di servizio.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di 10 giorni.

Scaduto il periodo di prova senza che sia stata data disdetta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.

Il periodo di prova per tutti i profili è di 90 giorni di calendario. 

 Orario di lavoro

 Portieri con alloggio

Media ore lavorative settimanali 48, calcolata su base annua.

Detta media, attese le esigenze di vigilanza e custodia degli edifici differenziate in funzione dei diversi periodi dell'anno, è calcolata su base annua.

L’orario di lavoro può essere distribuito come segue:

a) nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile nei giorni dal lunedì al venerdì 8 ore giornaliere e sabato 6 ore, eccetto una settimana al mese in cui il sabato non si lavora;

b) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dal lunedì al venerdì 9 ore e sabato 6 ore.

 Portieri senza alloggio

Il totale medio delle ore lavorative settimanali è stabilito, per i portieri senz'alloggio, in 45 ore, salvo il ricorso al lavoro straordinario per esigenze eccezionali e con le modalità previste dall'art. 5 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

 Lavoratori con profilo professionale B

8 ore giornaliere e 40 settimanali.

 Lavoratori con profilo professionale C

8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

 Lavoratori con profilo professionale D

8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali

 Banca ore

Confluiscono le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavoro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto eccedenti l'orario giornaliero contrattualmente stabilito, previa traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.

La compensazione si realizzerà comunque entro 1 anno dall'inizio dell'accumulo delle ore.

 Riposo settimanale - Festività

Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica. Nei casi in cui il riposo settimanale non venga concesso, disposizioni di legge permettendolo, resta fermo che al personale compete il relativo riposo compensativo.

Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti:

- anniversario della liberazione (25 aprile);

- festa del lavoro (1° maggio);

- Capodanno (1° gennaio);

- Epifania (6 gennaio);

- lunedì di Pasqua;

- festa della Repubblica (2 giugno);

- Assunzione (15 agosto);

- Ogni Santi (1° novembre);

- Immacolata Concezione (8 dicembre);

- S. Natale;

- S. Stefano (26 dicembre);

- Patrono della città.

 Lavoro straordinario, festivo e notturno

 Portieri con alloggio

A. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.

B. Il lavoro notturno, compreso tra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%.

 Portieri senza alloggio

A. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.

B. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.

C. Il lavoro notturno, compreso tra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, e del 40%, se straordinario.

 Lavoratori con profilo professionale B

Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.

Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, e del 40%, se straordinario.

In ogni caso le ore eccedenti il normale orario giornaliero saranno considerate straordinarie.

 Lavoratori con profilo professionale C

Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.

Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.

 Lavoratori con profilo professionale D - Lavoro straordinario, festivo e notturno

Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.

Il lavoro straordinario notturno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 6 è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30% se ordinario e/o del 40% se straordinario.

 Ferie e permessi annui

 Ferie

26 giorni lavorativi escluse le domeniche e le festività nazionali.

Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.

 Assenze

 Malattia o infortunio

Comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l'assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento.

Comporto: 180 giorni

 Indennità di malattia

Indennità giornaliera:

- dal 4° al 20° giorno euro 33,00;

- dal 21° giorno euro 39,00 per 180 giorni.

 Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti.

 Permessi retribuiti

50 ore annue, possono essere fruiti per un minimo di 2 ore e per un massimo di 1 giorno, salvo il caso di grave lutto familiare (parenti entro il 2° grado o coniuge) per il quale compete un massimo di 3 giorni di calendario.

I permessi dovranno essere richiesti con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.

 Lavoro a tempo parziale

 L'orario settimanale di lavoro deve risultare da atto scritto al momento dell'assunzione e dovrà essere compreso in una fascia da 12 a 36 ore settimanali.

 Contratto a tempo determinato

Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 6 settembre 2001 n. 368; l'eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello. 

 Apprendistato

L'apprendistato è ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C; possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 60 giorni di calendario. La durata massima dell'apprendistato è fissata in 30 mesi.

Non è considerato periodo utile per l'apprendistato il periodo di servizio di leva.

La retribuzione dell'apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:

- 70% per i primi dieci mesi;

- 80% dall'undicesimo al ventesimo;

- 90% dal ventunesimo al trentesimo.

  Estinzione del rapporto

 Preavviso lavoratori profilo professionale A)

I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:

- portieri senza alloggio due mesi;

- portieri con alloggio tre mesi.

 Preavviso in caso di soppressione del servizio di portierato

In caso di soppressione del servizio di portierato il datore di lavoro è tenuto nei confronti del portiere con profilo professionale A1, A2 e A3 a dare un preavviso di mesi 6.

 

Preavviso lavoratori profilo professionale B)

I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:

- figura professionale da B1 a B4 un mese;

- figura professionale B5 15 giorni.

 Preavviso lavoratori profilo professionale C)

I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:

C1) tre mesi;

C2) due mesi;

C3) un mese;

C4) 15 giorni.

 Preavviso lavoratori profilo professionale D)

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a dare il preavviso di 1 mese.

  

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