● Fonti di riferimento
accordo 3 dicembre 2017
accordo 18 luglio 2018 disciplina dei c.d. riders
verbale 30 maggio 2019 associazioni cooperative
verbale 4 luglio 2019 contratto a tempo determinato
verbale 12 febbraio 2020
protocollo 2 novembre 2020
Parti stipulanti
AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, CONFETRA, AITE, ASSTRI, FAI, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP/L, UNITAI, CONFTRASPORTO, AGCI, ANCST-LEGACOOP, ANITA, CLAAI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, ECOTRAS, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, FIAP/M,SNA-CASARTIGIANI, FITA-CNA, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, AGCI-SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
Decorrenza e durata
3 dicembre 2017 - 31 dicembre 2019
Campo di applicazione
Imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, imprese di trasporto combinato, imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, aziende di magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del c.c.n.l. dei lavoratori dei porti.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Livello |
Declaratorie contrattuali |
Quadri param. 169 |
Lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell’azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità. Il livello quadri è previsto nell’ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti e il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati. |
1° param. 159
|
Impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. |
2° param. 146 |
Lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica e una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa. |
3° Super param. 132 |
Lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione della macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi. |
3° Super junior param. 129 |
Personale viaggiante delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 11-quater del c.c.n.l.; la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al 3° livello Super. |
3A - 3B - 3C (area professionale C) |
Conducenti in possesso di patente C - E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 11-bis. |
3° param. 128
|
Lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. |
2D – 2E – 2F (area professionale C) |
Conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11-bis. |
4° senior param. 122 |
Lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. Lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. |
1G – 1H (area professionale C) |
Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti. |
4 junior param.119 |
Lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Addetti alla movimentazione merci che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida, con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori. |
5° param. 116
|
Lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. |
6° param. 109 |
Lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. |
6 junior param. 100 |
Lavoratori che svolgono attività semplici. Lavoratori addetti alla movimentazione merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi. |
Riders
I lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l’utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli, mediante piattaforme anche digitali, rientrano nell’Area professionale C, relativa alla disciplina del personale viaggiante.
Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello.
Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello.
Il personale assunto nel 6° livello prima dell’entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29.1.2005.
Il passaggio al 6° livello dei lavoratori inquadrati nel 6° livello junior avverrà secondo la seguente tempistica:
- dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018;
- dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019;
- dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.
Nel caso di assegnazione a mansioni promiscue il lavoratore è inquadrato nel livello superiore dopo 1 anno. Per l'assegnazione definitiva, il periodo indicato può essere anche non continuativo, purchè raggiunto nell'arco di 3 anni.
Personale viaggiante di nuova assunzione
Le imprese che non hanno attivato processi di riduzione del personale nel corso dell’ultimo anno possono procedere, previa verifica sindacale, ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori neopatentati (titolari di patenti di guida da meno di tre anni) con le seguenti modalità:
- primo e secondo anno, 90% della retribuzione tabellare;
- terzo anno, 95% della retribuzione tabellare.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
· Divisore orario: trasporto merci 168; logistica 170 · Divisore giornaliero: trasporto merci 22 (26 orario su 6 giorni) logistica 26 · Retribuzione globale mensile trasporto merci: minimo tabellare conglobato, aumenti periodici di anzianità, eventuali altri aumenti comunque denominati, premi di operosità e altre erogazioni previsti da accordi integrativi, ove esistenti, terzo elemento, indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri. · Retribuzione individuale logistica: minimo, indennità di contingenza, e.d.r. (conglobati), aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi. · Retribuzione di fatto logistica: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del premio di produzione · Retribuzione globale logistica: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuali indennità malarica, di lontananza, di disagio, di maneggio denaro. · Indennità di funzione – Quadri: è utile ai soli fini di computo del trattamento di fine rapporto, della 13ª e 14ª mensilità. |
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Da 1.1.2019
Liv. |
Minimo |
Ind.funz. |
Q |
2.172,41 |
51,65 |
1 |
2.039,93 |
|
2 |
1.874,07 |
|
3S |
1.692,37 |
|
C3 |
1.692,55 |
|
B3 |
1.692,37 |
|
A3 |
1.692,19 |
|
3 |
1.647,26 |
|
F2 |
1.647,46 |
|
E2 |
1.647,28 |
|
D2 |
1.647,08 |
|
4 |
1.566,64 |
|
H1 |
1.596,62 |
|
G1 |
1.590,22 |
|
4J |
1.525,65 |
|
5 |
1.494,00 |
|
6S |
1.395,83 |
|
6J |
1.284,23 |
|
Da 1.5.2019
Livelli |
Minimo |
Ind. funz. |
Q |
2.204,42 |
51,65 |
1 |
2.070,04 |
|
2 |
1.901,72 |
|
3S |
1.717,37 |
|
C3 |
1.717,64 |
|
B3 |
1.717,37 |
|
A3 |
1.717,10 |
|
3 |
1.671,50 |
|
F2 |
1.671,80 |
|
E2 |
1.671,53 |
|
D2 |
1.671,23 |
|
4 |
1.589,75 |
|
H1 |
1.620,02 |
|
G1 |
1.613,53 |
|
4J |
1.548,19 |
|
5 |
1.515,97 |
|
6S |
1.416,47 |
|
6J |
1.303,17 |
|
Da 1.10.2019
Liv. |
Minimo |
Ind.funz. |
Q |
2.246,67 |
51,65 |
1 |
2.109,79 |
|
2 |
1.938,22 |
|
3S |
1.750,37 |
|
C3 |
1.750,76 |
|
B3 |
1.750,37 |
|
A3 |
1.749,98 |
|
3 |
1.703,50 |
|
F2 |
1.703,93 |
|
E2 |
1.703,54 |
|
D2 |
1.703,11 |
|
4 |
1.620,25 |
|
H1 |
1.650,91 |
|
G1 |
1.644,30 |
|
4J |
1.577,94 |
|
5 |
1.544,97 |
|
6S |
1.443,72 |
|
6J |
1.328,17 |
|
Con la firma del verbale di accordo 30 maggio 2019 le imprese cooperative rientrano nell'ambito del CCNL 3 dicembre 2017 e, pertanto, provvederanno a corrispondere gli adeguamenti della paga base nel primo mese utile successivo alla firma del verbale stesso.
La corresponsione dell'una tantum prevista potrà avvenire anche attraverso gli strumenti propri della cooperazione.
Riders
A tali lavoratori viene assegnato il parametro retributivo:
- I: pari al valore 110 della scala parametrale che trascorsi 6 mesi passerà al valore 116, per il personale viaggiante che utilizza cicli;
- L: pari al valore 110 della scala parametrale che trascorsi 6 mesi passerà al valore 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, passerà al valore 119, per il personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli.
Scatti di anzianità
Maturazione: 5 scatti biennali, 8 scatti per i lavoratori del trasporto merci assunti precedentemente al 1º giugno 2000.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati che diviso per il valore dello scatto del nuovo livello indica il numero degli scatti ancora da maturare; la frazione di biennio in corso è utile per la maturazione del nuovo scatto.
Importi trasporto merci: liv. Q € 30,99, liv. 1 € 29,44, liv. 2 € 26,86, liv. 3S € 24,79, liv. 3 24,27, liv. 4, € 23,24, liv. 5 € 22,21, liv. 6 € 20,66.
Importi logistica: liv. Q € 25,31, liv. 1 € 24,79, liv. 2 € 23,14, liv. 3 € 22,52, liv. 4 21,59, liv. 5, € 21,12, liv. 6 € 20,66, liv. 7 € 20,25.
Regime transitorio per le nuove assunzioni
Per i dipendenti che rientrano nei piani di nuove assunzioni previsti da accordi sindacali (aziendali o territoriali) gli scatti maturano a decorrere dal quarto anno di assunzione. Il regime transitorio può essere applicato una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall’azienda di cui è dipendente. Qualora l’impresa goda, per le medesime assunzioni, di incentivi finanziati dalla normativa nazionale o europea, la decorrenza per la maturazione degli scatti avviene dal terzo anno dall’assunzione.
E.D.R.
Deve essere corrisposto dal mese di gennaio 2011 ai lavoratori in servizio al 26 gennaio 2011 e incide su tutti gli istituti contrattuali.
Importi trasporto merci: Q € 12,89; liv. 1 € 12,07; liv. 2 € 11,07; liv. 3 S € 10,00; liv. 3 € 9,75; liv. 4 € 9,26; liv. 5 € 8,84; liv. 6 € 8,26.
Importi logistica: Q € 6,45; liv. 1 € 6,03; liv. 2 € 5,54; liv. 3 S € 5,00; liv. 3 € 4,88; liv. 4 € 4,63; liv. 5 € 4,42; liv. 6 € 4,13.
Indennità
- Indennità di reperibilità - logistica: € 25,82 lordi mensili, per dodici mensilità non computabili su lavoro straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni.
- Indennità di mensa - logistica: € 0,06 giornalieri per i giorni di effettiva prestazione di lavoro. L'indennità è utile per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie, della tredicesima e dell'erogazione annuale.
- Indennità di trasferta e rimborsi spese: il c.c.n.l. prevede la disciplina dettagliata per ciascuno dei due settori
- Terzo elemento - Trasporto merci: è erogato ai lavoratori con almeno uno scatto di anzianità al 31 ottobre 1983, nelle seguenti misure mensili: liv. Q e 1° € 21,24, liv. 2 € 19,23, liv. 3S € 17,84, liv. 3 17,52, liv. 4, € 16,95, liv. 5 € 16,70, liv. 6 € 16,45.
- Indennità di cassa e di maneggio denaro: è corrisposta al cassiere nella misura del 5% della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati); agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, è corrisposta nella misura del 4% della retribuzione mensile. I lavoratori a cui era applicato il c.c.n.l. Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, mantengono le precedenti condizioni.
- Indennità di lavoro notturno: Al personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta compete un'indennità di euro 0,93 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno, l'indennità è computata esclusivamente ai fini del t.f.r.
- Indennità uso mezzi di trasporto: è corrisposta al personale che usa un mezzo di trasporto per ragioni di servizio l'azienda deve corrispondere un'indennità mensile o, in alternativa, il rimborso chilometrico, da concordare.
- Indennità di zona malarica: compete in misurada concordarsi tra le associazioni sindacali territoriali competenti.
- Indennità di alta montagna: compete ai lavoratori inviati a prestare la propria opera in località di alta montagna da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti.
- Indennità di lontananza da centri abitati: compete qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 30 Km in mancanza di mezzi pubblici di trasporto in misura da concordarsi tra le associazioni sindacali territoriali competenti.
- Trasporti speciali: le imprese dei trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché dei trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, dove non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi devono corrispondere un'indennità sostitutiva nella misura del 9,80% del minimo contrattuale conglobato.
- Indennità ritardato rinnovo: in caso di ritardo nel rinnovo del c.c.n.l. è prevista l’erogazione di una copertura economica, a titolo di acconto sui futuri aumenti, pari al 40% dell’inflazione registrata nell’anno precedente; trascorsi 6 mesi l’aliquota è incrementata al 60%. L’accordo 12 febbraio 2020 rinvia la definizione degli importi da erogare a successive intese entro il 1° giugno 2020.
Una Tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale (gennaio 2017 – gennaio 2018), ai lavoratori in servizio al 3 dicembre 2017 viene corrisposto un importo forfettario di 300 euro, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero). L’importo viene erogato in due tranche, la prima di euro 200 con la retribuzione di marzo 2018 (suddivisibile, per le imprese artigiane, in due quote di pari importo da corrispondere con le retribuzioni di marzo ed aprile 2018), la seconda di euro 100 con la retribuzione di novembre 2018. L’importo è ridotto proporzionalmente per il personale part-time. L’importo non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del tfr.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: entro il 16 dicembre.
Misura: pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre; è utile solo ai fini del preavviso e del tfr.
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Erogazione mensile dei ratei: le aziende artigiane, previo consenso scritto del lavoratore interessato, possono erogare mensilmente i ratei relativi alle mensilità supplementari. Nel cedolino l’erogazione deve essere evidenziata con due distinte voci: “rateo 13a” e “rateo 14a”.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: entro la prima decade di luglio.
Misura: pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno; è utile solo ai fini del preavviso e del tfr.
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Erogazione mensile dei ratei: le aziende artigiane, previo consenso scritto del lavoratore interessato, possono erogare mensilmente i ratei relativi alle mensilità supplementari. Nel cedolino l’erogazione deve essere evidenziata con due distinte voci: “rateo 13a” e “rateo 14a”.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Qualifiche |
Livelli |
Durata |
Quadri |
|
6 mesi |
Impiegati |
1 |
5 mesi |
|
2 |
4 mesi |
|
3 S, 3 e 4j e 4 (3, 4 e 5 logistica) |
3 mesi |
Conducenti autoveicoli |
3 S, 3Sj e 3 (3 e 4 logistica) |
4 mesi |
Altri lavoratori |
|
1 mese |
Sono esonerati dal periodo i lavoratori che lo abbiano già superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nei 12 mesi precedenti.
Orario di lavoro
Orario settimanale
Personale non viaggiante:
39 ore settimanali su 5 o 6 giorni, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.
Per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D.Lgs. n. 261/1999, può essere distribuito dal lunedì al sabato.
Le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l'orario ordinario sia distribuito su 6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%. Quelle prestate la domenica, qualora non giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane nell'arco dell'anno.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
I sabati lavorativi devono essere contenuti, di norma, in 26 annui; con prestazione minima non inferiore a 4 ore. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.
Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%, percentuale che assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario e che è ridotta al 20% in caso sia concesso il riposo compensativo.
Per i lavoratori qualificati notturni nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l’orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1 gennaio - 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del C.C.N.L. relative alla giornata del sabato varranno integralmente per la giornata di lunedì.
Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminai containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva.
Personale viaggiante
39 ore settimanali con un massimo di 48 ore medie settimanali estendibile a 60 ore solo se la media su un periodo di 6 mesi non supera il limite di 48 ore settimanali.
La prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.
Rientra nell'orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida ex art. 7 del Regolamento CE 561/2006, i riposi intermedi ex art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore.
La disciplina dettagliata dell'orario di lavoro per il personale viaggiante è contenuta nel c.c.n.l.
Conducenti. L'orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle precedenti lettere A, B, C, E, F è pari a 47 ore, mentre per quelli inquadrati alle lettere D, G ed H è di 39 ore settimanali.
Riders
Limite dell'orario ordinario di lavoro: 39 ore settimanali, distribuibile sino ad un massimo di 6 giorni nell'arco della settimana e conguagliabile nell'arco di 4 settimane. In ogni caso la durata medio massima dell'orario di lavoro settimanale, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, non può essere superiore a 48 ore. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, distribuibile su un nastro lavorativo di 13 ore, può essere articolata con un minimo di 2 ore di orario ed un massimo di 8 ore, che potranno essere estese a 10 nel caso in cui il lavoratore venga adibito, per parte della prestazione, ad attività di magazzino.
L'orario giornaliero, e la conseguente retribuzione, quale risultante di una o più riprese, non potrà essere inferiore alle 2 ore complessive.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono, le domeniche e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Trasporto merci
Personale viaggiante: è facoltà dell’azienda sostituire il giorno del santo patrono con 10 ore di permesso retribuito all’anno.
Il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre) la prestazione lavorativa non può andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.
Flessibilità personale non viaggiante
Una diversa programmazione dell'orario di lavoro è attuabile per un massimo di 4 settimane nell'arco di un anno e dà luogo ad una indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana. Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro possono essere richieste dall'Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate all'interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce una indennità pari a 8 euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma (l’indennità non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all'interno dell'articolazione d'orario programmata). Il lavoratore può essere inserito in tali calendari fermo restando il limite massimo complessivo di 16 settimane di prestazioni in flessibilità realmente effettuata. Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro è corrisposta una maggiorazione pari al 20% della paga oraria globale.
Flessibilità per le cooperative
Con verbale di accordo 30 maggio 2019, che recepisce il ccnl 3 dicembre 2017 per le cooperative, è data facoltà di accedere alla seguente modalità di flessibilità.
Le ore di permesso relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, potranno essere sostituite con l'erogazione di un premio di risultato (P.D.R.) composto da una parte fissa e una variabile. Il P.D.R. sarà erogato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e sarà definito con le seguenti modalità:
a.1 La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore costituirà la base del P.D.R.
a.2 La parte variabile, pari al residuo 75%, sarà definita dai seguenti indicatori e corrisposta:
- per il 70% in base al risultato del conto economico, del settore di riferimento del presente Ccnl (qualora la cooperativa operi anche in altri ambiti e/o settori economici) qualora questo sia positivo;
- per il 30% al raggiungimento di indici di qualità e produttività relativi alle attività di logistica svolte dal personale.
Saranno oggetto di negoziato di secondo livello, per il solo personale non viaggiante, ulteriori 48 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore che potranno essere destinate ad una specifica banca ore così strutturata:
b.1 Trimestralmente le imprese retribuiranno la sola maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate.
b.2 Le ore accantonate potranno essere utilizzare a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro.
b.3 Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore accantonate e non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato con i medesimi indici del punto a.2.
Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente con committenza non firmataria del CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l'orario ordinario contrattuale di 39 h. settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l'orario multi-periodale secondo quanto previsto dall'art. 9, sezione Cooperazione, del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.
Trasporto merci
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non può superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e deve essere recuperata mediante riposi compensativi che devono essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione.
Deroghe applicabili ai lavoratori con contratto a tempo pieno
1) A) Per un massimo di 4 mesi all'anno, anche non consecutivi ed anche non coincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire l'orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell'arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una media settimanale di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità, tranne che ricorrano le condizioni cui al successivo punto 3.
B) Sempre all'interno del periodo massimo di 4 mesi all'anno, le imprese per un periodo massimo di 4 settimane consecutive potranno articolare la durata dell'orario normale di lavoro su 6 giornate con le modalità di cui alla lettera precedente.
2) Per ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma 1 lettera A) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 75 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo.
Per il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma 1 lettera B) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 110 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo.
3) Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al lavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate; in questo caso tale mese non sarà da considerarsi in regime di flessibilità. Qualora le ore eccedenti non vengano recuperate saranno retribuite come lavoro straordinario.
Logistica
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non può superare complessivamente le 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali. Compete la maggiorazione del 25%. I riposi compensativi devono essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità. Non sono previste prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.
Le aziende che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni possono realizzare orari settimanali in regime di flessibilità consistenti in settimane da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali nell'arco di un bimestre. Le ore lavorate oltre la 40ª sono retribuite con la maggiorazione del 17%.
Banca delle ore - trasporto merci
Vi confluiscono le ore di straordinario prestate tra le 165 ore sino al limite massimo annuale di 250 ore, su richiesta del lavoratore, entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione è valida per l'intero anno successivo.
Confluiscono inoltre in banca ore tutte le ore prestate oltre le 250 annue con conseguente trasformazione in riposi compensativi.
La fruizione dei riposi compensativi non può avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale. Le richieste sono accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell'ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto.
Le ore non fruite al 31 dicembre di ciascun anno restano a disposizione per ulteriori 4 mesi, al termine dei quali i residui sono liquidati con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell'anno di maturazione.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale. Se la retribuzione è in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prende per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile.
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
|
Trasporto merci |
Logistica |
a) lavoro notturno (escluso il personale viaggiante): |
|
|
- compiuto dal guardiano |
20% |
25% |
- compreso in turni avvicendati |
15% |
25% |
- non compreso in turni avvicendati |
25% |
25% |
b) lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante): |
|
|
- diurno |
20% |
20% |
- notturno |
50% |
- |
c) lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale) |
50% |
50% |
d) lavoro straordinario |
|
|
- feriale diurno |
30% |
25% |
- feriale diurno prestato il sabato (orario dal lunedì al venerdì) |
50% |
- |
- feriale diurno prestato il lunedì (orario dal martedì al sabato) |
50% |
- |
- feriale notturno |
50% |
50% |
- festivo diurno |
65% |
65% |
- lavoro domenicale degli impiegati con riposo compensativo a turno prestabilito |
- |
50% |
- festivo notturno |
75% |
75% |
Le percentuali non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale possono cumularsi con la percentuale di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le prestazioni straordinarie non possono superare le 165 ore annue "pro-capite", le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Oltre le 12 ore settimanali sono possibili prestazioni a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36. Nella logistica 2 ore giornaliere e 25 ore mensili
Distribuzione alimentare e di generi di largo consumo: è possibile richiedere tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica le R.S.U., R.S.A., le OO.SS. territoriali.
Lavoro notturno definizione : il lavoro svolto dalle 22 alle 6; per i magazzini situati entro un recinto portuale, dalle 20,00 alle ore 24,00 e dalla 1,00 alle ore 5,00 del mattino.
È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari e alternativi.
Logistica: all'impiegato per le ore notturne non in continuazione di lavoro o non tempestivamente preavvisate o per i giorni festivi nel caso di prestazioni fino a 4 ore continuative compete un compenso non inferiore alla metà della retribuzione di fatto, con l'aggiunta delle maggiorazioni; superando le 4 ore, l'intera giornata.
Lavoro prestato di sabato
È retribuito con la maggiorazione del 18%. Se ha carattere di occasionalità compete la maggiorazione del 50% che assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario, ridotta al 20% nel caso sia concesso il riposo compensativo.
Personale viaggiante
- il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%;
- il lavoro prestato di sabato e di domenica, oltre l'orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.
Ferie e permessi annui
Ferie
- 22 giorni lavorativi. Il sabato non è considerato giornata lavorativa;
- 26 giorni lavorativi per orario su 6 giorni;
- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12 anni per gliimpiegati in servizio al 1º aprile 1975 nei magazzini generali.
Festività soppresse
A fronte delle ex festività spettano 32 ore annue di permesso retribuito. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadono e sono pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese aprile successivo.
Permessi giornalieri retribuiti personale viaggiante
Per gli anni 2014 e 2015 , le 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso in luogo della fruizione saranno obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente dei predetti permessi.
Tale importo sarà erogato, in via anticipata, nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo eventuali conguagli.
Permessi
Al lavoratore, su domanda, l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (da fruire anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. 10 delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici. Le ore non retribuite potranno essere usufruite previo esaurimento ROL ed ex festività.
ROL ed ex festività - Regime transitorio per le nuove assunzioni
Ai dipendenti che rientrano nei piani di nuove assunzioni previsti da accordi sindacali (aziendali o territoriali) si applicano i seguenti trattamenti per i successivi 3 anni dalla data di assunzione:
- primo anno: è riconosciuta una maturazione del 30% pari a 12 ore di R.O.L. ed ex festività pari ad 1 giornata per il personale non viaggiante e di una giornata di ex festività e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- secondo anno: è riconosciuta una maturazione del 60% pari a 24 ore di R.O.L. ed ex festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante e di 2,5 giornate di ex festività e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- terzo anno: è riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di R.O.L. ed ex festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante e di 4 giornate di ex festività e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- dal quarto anno: è riconosciuta la maturazione del 100% di R.O.L. ed ex festività.
Assenze
Malattia
Trasporto merci
- comporto: 245 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni; 365 giorni di calendario per anzianità superiore ai 5 anni. Si sommano tutti i periodi di assenza per malattia occorsi durante un arco temporale di 24 mesi (anzianità fino a 5 anni) e di 30 mesi (anzianità superiore a 5 anni).
Superati i periodi di comporto può essere accordato, su richiesta, un periodo di aspettativa fino a 6 mesi non retribuiti e non computabili ad alcun effetto contrattuale.
- trattamento economico: 100% della retribuzione globale mensile per 3 mesi e 50% per altri 5 mesi, per anzianità non superiore a 5 anni; 100% della retribuzione globale mensile per 5 mesi e 50% per altri 7, per anzianità superiore a 5 anni.
Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto
Al fine di disincentivare il fenomeno dell'assenteismo dall'1.1.2018 per le assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo a giornate non lavorative, il trattamento economico complessivo della malattia riguardante i primi tre giorni è disciplinato come di seguito:
- per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 75%;
- per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 50%;
- per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%;
- dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione.
Logistica
- comporto: 15 mesi raggiungibili anche con più malattie nell'arco di 30 mesi.
Superati i periodi di comporto al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 3 anni può essere accordato, su richiesta, un periodo di aspettativa fino a 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, non retribuiti e non computabili ad alcun effetto contrattuale.
- trattamento economico: 100% della retribuzione di fatto netta, comprensiva dell'indennità di turno per 6 mesi e 50% per altri 6 mesi.
Il trattamento economico cessa qualora con più periodi di malattia e di infortunio non sul lavoro, siano raggiunti in complesso, 12 mesi di malattia nell'arco di 30 mesi consecutivi.
Infortunio sul lavoro
Trasporto merci
- comporto: per tutto il periodo riconosciuto dall'INAIL per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea;
- trattamento economico: 100% della retribuzione globale mensile per 3 mesi e 50% per altri 5 mesi, per anzianità non superiore a 5 anni; 100% della retribuzione globale mensile per 5 mesi e 50% per altri 7, per anzianità superiore a 5 anni.
Il personale impiegatizio non assicurato all'INAIL deve essere altrimenti assicurato con i seguenti massimali: per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale; per il caso d'invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
Logistica
- Comporto: per tutto il periodo riconosciuto dall'INAIL per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea;
- trattamento economico: 100% della retribuzione netta di fatto dal 1° giorno fino alla guarigione clinica.
Maternità
100% della retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi, 50% per il 6º mese.
Congedo matrimoniale
15 giorni retribuiti.
Lavoratori studenti
Hanno diritto, tra l’altro, a permessi retribuiti nella misura di 30 ore annue e a permessi giornalieri retribuiti per sostene prove di esame nei limiti previsti dal c.c.n.l.
Aspettativa
Può essere concessa su richiesta, per giustificati motivi di carattere privato, fino a un massimo di 6 mesi.
Lavoro a tempo parziale
Limiti
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, il personale a tempo parziale non può eccedere mediamente nell'anno il 25% (elevabile al 38% o 48% nei casi previsti dal c.c.n.l.) del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore); la percentuale può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo sindacale.
È consentita, comunque, l'attivazione di contratti part-time sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Per le imprese che occupino da 0 a 3 dipendenti è comunque consentita l'assunzione con contratto part-time di 3 lavoratori.
Orario di lavoro
Non può essere inferiore a 20 ore settimanali (per il personale non viaggiante è previsto un limite minimo di 30 ore).
Lavoro supplementare
Il numero massimo di ore effettuabili in ragione d'anno è pari al 30% della prestazione concordata e sono retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione del 18%. Per le prestazioni effettuate oltre il limite annuale di ore "pro-capite" si deve corrispondere la maggiorazione oraria del 40% comprensiva degli istituti legali e contrattuali.
Clausole flessibili o elastiche
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 20% della prestazione già concordata.
La variazione in aumento nonché la modifica della collocazione della prestazione lavorativa devono essere comunicate con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio delle clausole compete al lavoratore la maggiorazione del 15% comprensiva dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
Riders
La durata della prestazione a tempo parziale non può essere inferiore a 10 ore settimanali con una prestazione giornaliera minima di 2 ore.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione della stessa deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 11 ore.
Contratto a tempo determinato
È consentita l'assunzione di lavoratori con contratto a termine secondo il seguente rapporto con il personale dipendente a tempo indeterminato in forza, ivi compresi gli apprendisti:
- 2 lavoratori nelle imprese che occupano 1 dipendente;
- 4 lavoratori nelle imprese che occupano 2 dipendenti;
- 7 lavoratori nelle imprese che occupano 5 dipendenti;
- 8 lavoratori nelle imprese che occupano da 6 a 8 dipendenti.
Nelle imprese che occupano da 9 a 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con contratto a termine per ogni lavoratore in forza.
Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di lavoratori con contratto a termine fino ad massimo del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
È comunque consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a tempo determinato nelle imprese con 0 dipendenti.
Causali e limiti
a) Per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h) necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi per un periodo non superiore a 18 mesi;
k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
L’insieme dei lavoratori assunti a tempo determinato e somministrazione non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e il 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
È comunque consentita l'attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
La percentuale del 27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale e per la durata dei contratti stessi.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
L'intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore è fissato in 20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Qualora la riassunzione avvenga prima dei suddetti termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Il verbale 4 luglio 2019 ha stabilito che fino al 31/12/2019 per i seguenti servizi:
a) trasporti stagionali legati al settore agricolo;
b) trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici;
c) trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre-aprile);
è possibile incrementare la percentuale di contratti a tempo determinato, portandola al 40%.
Apprendistato professionalizzante
Può essere instaurato per i livelli compresi tra il 5º ed il 1º (Trasporto merci) e tra il 6º e il 1º (Assologistica).
Riders
L’apprendistato può avere una durata massima di 3 anni.
Condizioni
Aver mantenuto almeno l’80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti.
Tutor
Per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3º e 3º super (3º e 4º Assologistica), considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, si prescinde dall'affiancamento fisico del tutor.
Periodo di prova
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari profili professionali è pari a quello previsto per i qualificati a seconda dei livelli di inquadramento, ridotto della metà, in caso di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti all'uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire.
Trattamento retributivo
È determinato in percentuale sul minimo conglobato contrattuale previsto per le rispettive categorie:
Generalità degli apprendisti
Livello |
1 anno |
2 anno |
3 anno |
1° |
75% |
85% |
100% |
2° |
75% |
85% |
100% |
3° Super non autisti |
75% |
85% |
100% |
3° non autisti |
75% |
85% |
100% |
4° senior esclusi profili di cui alla tabella B |
75% |
85% |
100% |
4° junior esclusi profili di cui alla tabella B |
75% |
85% |
100% |
5° |
75% |
85% |
100% |
6° senior |
75% |
85% |
100% |
6° junior (*) |
75% |
85% |
|
(*) Gli apprendisti inquadrati al livello 6 junior dopo 24 mesi passano al livello 6 senior per un ulteriore anno.
Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani
Profili |
Percentuali per calcolo minimo contrattuale |
||||
|
1° Anno |
2° Anno |
3° Anno |
4° Anno |
5° Anno |
Autisti livello 3° Super |
90% |
95% |
100% |
100% |
100% |
Autisti livello 3° |
90% |
95% |
100% |
100% |
|
Addetti magazzinaggio |
90% |
95% |
100% |
100% |
|
Addetti manutenzione veicoli |
90% |
95% |
100% |
100% |
|
Addetti movimentazione |
90% |
95% |
100% |
100% |
|
Contratto di inserimento
Condizioni
Avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. La regola non trova applicazione sino a 5 unità non confermate.
Durata
- 18 mesi per i progetti relativi ai livelli quadri, 1º, 2º e 3º S (3º Assologistica);
- 12 mesi per i progetti relativi ai livelli 3º e 4º (4º e 5º Assologistica);
- 18 mesi per le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss. mm.
Reinserimento di lavoratori con professionalità compatibili: possono essere definite a livello di contrattazione aziendale, durate massime inferiori.
Inquadramento
1 livello in meno in caso di progetti finalizzati a inserimenti sino al 4º livello e 2 livelli in meno nei restanti casi.
Lavoro a domicilio
Non disciplinato.
Somministrazione di lavoro
Condizioni
L’insieme dei lavoratori assunti a tempo determinato e somministrazione non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e il 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
La percentuale del 27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale e per la durata dei contratti stessi.
I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun trimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per quello non viaggiante dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato.
Durata
18 mesi prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
Lavoro stagionale
Non disciplinato.
Lavoro intermittente
Non disciplinato.
Telelavoro
Non disciplinato.
Lavoro ripartito
Non disciplinato.
Estinzione del rapporto
Preavviso
Trasporto merci
Qualifiche |
Anzianità |
Livelli |
Durata |
Impiegati |
fino a 5 anni |
1 |
2 mesi e 15 giorni |
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|
2 |
1 mese e 15 giorni |
|
|
altri |
mesi 1 |
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oltre 5 fino a 10 anni |
1 |
3 mesi e 15 giorni |
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2 |
2 mesi |
|
|
altri |
mesi 1 e 15 giorni |
|
oltre 10 anni |
1 |
4 mesi e 15 giorni |
|
|
2 |
2 mesi e 15 giorni |
|
|
altri |
mesi 2 |
Operai |
|
|
6 giorni lavorativi |
Personale viaggiante |
|
3º S, 3º S junior e 3° |
15 giorni di calendario |
Per gli impiegati in caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto del 50%.
Logistica
Qualifiche |
Anzianità |
Livelli |
Durata |
Impiegati e intermedi |
fino a 5 anni |
1 e 1S |
3 mesi |
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|
2 |
2 mesi |
|
|
3 |
40 giorni |
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|
4, 5 e 6 |
1 mese |
|
oltre 5 fino a 10 anni |
1 e 1S |
4 mesi |
|
|
2 |
3 mesi |
|
|
3 |
2 mesi |
|
|
4, 5 e 6 |
1 mese e 15 giorni |
|
oltre 10 anni |
1 e 1S |
5 mesi |
|
|
2 |
4 mesi |
|
|
3, 4, 5 e 6 |
3 mesi |
Operai |
fino a 2 anni |
|
10 giorni lavorativi |
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oltre 2 anni |
|
15 giorni lavorativi |
Per gli impiegati in caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia, detta norme per l'indennità di anzianità ed elenca gli elementi utili per il calcolo.