La variazione del contratto di lavoro a tempo parziale, apposizione delle clausole elastiche e di flessibilità al contratto di lavoro a part time
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, in presenza dell'obbligo si specificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e la sua durata, il datore di lavoro non può normalmente variare tali elementi della prestazione.
Al fine di consentire al datore una maggiore flessibilità, il Legislatore ha introdotto, con il D.Lgs. n. 61 del 2000, la possibilità di appore al contratto di lavoro a tempo parziale le clausole elastiche e flessibili.
Le clausole flessibili permettono di variare la collocazione temporale della prestazione di laoro e possono essere apposte ad un qualsiasi contratto di lavoro a trempo parziale.
Le clausole di elasticità consentono al datore di lavoro di aumentare la durata della prestazione e possono essere apposte solo nel part time verticale o misto; attraverso le clausole di elasticità, il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di ore di lavoro supplementari rispetto a quelle contrattualmente pattuite, senza che esse debbano essere compensate con la magiorazione prevista per il lavoro straordinario.
L'introduzione delle clausole di elasticità e di flessibilità è rimessa all'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro essendo demnadata alla contrattazione collettiva solo l'individuazione, generale ed astratta, delle condizioni e delle modalità del ricorso a dette clausole da parte del datore di lavoro.
Il consenso del lavoratore deve risultare da apposito patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro a tempo parziale.
E' in ogni caso onere del datore di lavoro che richieda la prestazione di lavoro supplementare ovvero che intenda collocare diversamente la prestazione di lavoro, quello di preavvisare il lavoratore almeno due giorni prima.
La riforma Fornero ha previsto la facoltà, per il lavoratore, di revocare il consenso alla variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione di lavoro nelle seguenti ipotesi:
se il lavoratore si trova in determinate circostanze previste dalla legge (lavoratori affetti da patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori; assistenza ad una persona convivente disabile; lavoratore convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap; lavoratori studenti);
se è prevista dal contratto collettivo.