Gli elementi da includere nella base di calcolo del TFR e la possibilità per la contrattazione collettiva di escludere elementi non occasionali della retribuzione dalla base di computo del trattamento di fine rapporto
In tema di T.F.R., uno dei problemi che ha spesso interessato la giurisprudenza è quello di determinare correttamente la sua base di computo e, in particolare, di stabilire se specifici elementi della retribuzione possano essere scorporati dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La regola generale posta dall'art. 2120 c.c. è, infatti, quella secondo cui ogni elemento della retribuzione di natura non occasionale rientri nella base di calcolo del T.F.R.
In deroga a tale norma di carattere generale è, tuttavia, prevista la possibilità per le parti collettive di escludere specifici elementi dalla base di computo del T.F.R.
La giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n 6204/2010), ha avuto modo di precisare che l’esclusione, da parte della
contrattazione collettiva, di specifici elementi continuativi della retribuzione dalla base di calcolo del T.F.R. debba essere disposta espressamente ed inequivocabilmente.
Cass. n. 6204/2010 ha, infatti, evidenziato che “l'art. 2120 c.c. ha adottato il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, secondo il quale se la prestazione di lavoro non è occasionale la relativa retribuzione deve essere compresa nel t.f.r., salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. Pertanto, l'estromissione di elementi retributivi dal calcolo del t.f.r. non può essere indiretta, ma deve essere disposta dalla contrattazione collettiva in maniera espressa, o comunque chiaramente ed univocamente desumibile dalle clausole contrattuali, in quanto rappresenta una limitazione di un diritto dei lavoratori altrimenti previsto dalla legge”.
In definitiva, essendo la norma generale di cui all’art. 2120 c.c. quella dell’inclusione degli elementi non occasionali della retribuzione nella base di computo del T.F.R., solo un’esclusione espressa (o quanto meno non equivocabilmente desumibile dalle norme contrattuali) potrebbe legittimare la mancata inclusione di elementi pacificamente non occasionali della retribuzione nella base di calcolo del T.F.R.
Cassazione civile sez. lav. 24 ottobre 2012 n. 18207
Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo per il t.f.r. previsto dall'art. 2120 c.c., novellato dalla l. 29 maggio 1982 n. 297, entrata in vigore l'1 giugno 1982, può essere derogato soltanto da contratti collettivi stipulati successivamente a tale data che prevedano esplicitamente tale deroga; ove tali contratti si richiamino a contratti collettivi previgenti che prevedevano detta deroga, è necessario che le clausole siano riformulate con l'espressa menzione della conoscenza della loro preesistente nullità.
Cassazione civile sez. lav. 15 marzo 2010 n. 6204
L'art. 2120 c.c. ha adottato il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, secondo il quale se la prestazione di lavoro non è occasionale la relativa retribuzione deve essere compresa nel t.f.r., salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco. Pertanto, l'estromissione di elementi retributivi dal calcolo del t.f.r. non può essere indiretta, ma deve essere disposta dalla contrattazione collettiva in maniera espressa, o comunque chiaramente ed univocamente desumibile dalle clausole contrattuali, in quanto rappresenta una limitazione di un diritto dei lavoratori altrimenti previsto dalla legge.
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