rapporto di lavoro e unico centro di imputazione

La giurisprudenza di legittimità sull'unico centro di imputazione nell'ambito di giudizi volti a dimostrare la natura simulata del gruppo ed a ricondurre il rapporto in capo all'impresa madre del gruppo 
 

 

 
Il problema dell'unico centro di imputazione si pone, nell'ambito del diritto del lavoro, allorchè il lavoratore, per motivi di volta in volta diversi, abbia interesse a dimostrare la natura simulata del gruppo e l'esistenza di un'unica impresa sostanziale al fine, di norma, di ricondurre il rapporto di lavoro in capo all'impresa madre o al fine di conseguire la tutela forte dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970 allorchè, con il computo dei dipendenti delle altre imprese, risulti il superamento del limite numerico di cui all'art. 18 cit.
 
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento univoco, i concorrenti requisiti che debbono sussistere affinchè possa individuarsi un unico centro di imputazione.
 
Ovviamente si tratta di presupposti che debbono essere puntualmente allegati e provati dal lavoratore che intenda avvantaggiarsi dal preliminare accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione.
 
L'unico centro di imputazione può dirsi dunque esistente allorchè sussistano i seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.". nella quale esista un'impresa madre dalla quale dipendono tecnicamente, funzionalmente e finanziariamente le altre imprese
 
Cassazione civile  sez. lav. 24 settembre 2010 n. 20231
 
 
In tema di divieto di demansionamento, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese. Pertanto, dall'esclusione della configurabilità di un unico centro d' imputazione di rapporti diverso dalle singole società, consegue che, nel caso di passaggio del lavoratore da una società ad altra del gruppo, non è applicabile la garanzia prevista dall'art. 2103 c.c. ai sensi del quale il divieto di demansionamento opera esclusivamente all'interno di un rapporto di lavoro con un unico datore.
 
Cassazione civile  sez. lav. 15 maggio 2006 n. 11107
 
 
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
 
 
Cassazione civile  sez. lav. 14 marzo 2006 n. 5496
 
Qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la logicità e l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata rilevata la sussistenza di un caso di collegamento societario desumibile dall'unicità della gestione aziendale e della coincidenza del centro di imputazione , risultanti da molteplici e concorrenti elementi probatori congruamente valutati, fra i quali l'inserimento del lavoratore ricorrente nelle poste economiche passive delle due società e la congiunta gestione delle sorti del rapporto di lavoro del medesimo, oltre che sulla scorta della considerazione delle due società - all'esterno - come un unico datore di lavoro).
 
Cassazione civile  sez. lav. 23 agosto 2000 n. 11033
 
 
Il collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società di un unico gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; nè la diversità del trattamento dei lavoratori nei confronti del gruppo di imprese, rispetto alle differenti tutele previste in materia fiscale (in favore del collegamento imprenditoriale) ed in materia societaria (in favore del socio che intende far valere la responsabilità del gruppo), suscita dubbi di costituzionalità, sia perché a situazioni non identiche non v'è norma costituzionale che garantisca uniformità di trattamento, sia perché l'opposta eventualità appartiene alla scelta discrezionale del legislatore, senza considerare che frode, simulazione, intenti elusivi, interposizione possono comunque trovare adeguata soddisfazione sul piano giudiziario, in funzione della prova offerta e raggiunta (art. 2359 ss. c.c.).
 

Motivi della decisione
Con la prima censura la sig.ra Maria Capri sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 35 della l. 20 maggio '70, n. 300 e degli artt. 2094, 2727, 2729, cod. civ., nonché motivazione carente e contraddittoria (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), in quanto, a fronte del tentativo fisiologico del datore di lavoro di sottrarsi alla disciplina garantista del lavoro, andava affermata l'esistenza d'un unico centro d'imputazione del rapporto, al fine della applicazione degli artt. 18 e 35, St. lav., dovendo prevalere, sulla forma, il dato della realtà effettiva.
Al riguardo, oltre a evidenziare che le deposizioni di due testi, secondo cui tutti i dipendenti delle tre società svolgevano indistintamente la stessa attività ed erano sottoposti al potere direttivo e di controllo di tal Persiani, dipendente della Sege, erano state ingiustificatamente svalutate dalla sentenza, equilibrandole, senza indicare le fonti, con generici riferimenti contrari, la Capri denuncia la contraddittoria argomentazione del Tribunale sulla funzione del Persiani, incaricato, secondo la sentenza, a verificare l'esecuzione del contratto d'appalto.
In questo ambito, contesta il giudizio complessivo del Tribunale, circa i locali di lavoro, l'orologio marcatempo e l'unico elaboratore centrale, collegato ai vari computers, manifestato senza tener conto della posizione del lavoratore nell'"impresa" (art. 2094, cod.civ.), quale strumento operativo per l'esercizio di un'attività economica (la pubblicazione del periodico "Porta Portese"), in considerazione dei risvolti emergenti dalla l. n. 1369 del 1960, nell'ambito del riconosciuto intreccio societario sul piano tecnico e operativo, dovendosi riconoscere, lasciando inalterata la soggettività di ciascuna società, "la solidale responsabilità delle società per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo".
Invoca, con il secondo mezzo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di simulazione a fini elusivi della tutela reale del rapporto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417, cod. civ., nonché la motivazione carente e contraddittoria (art. 360. nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), dolendosi che, a fronte dell'apparenza, costituita, per il lavoratore in buona fede, esclusivamente dall'edizione e pubblicazione del periodico "Porta Portese", il Tribunale abbia privilegiato il dato formale espresso dalle tre società.
Solleva, con il terzo motivo, eccezione d'incostituzionalità degli artt. 18 e 35, St. lav., nonché da 2359 a 2362, cod. civ., perché in contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 41, II comma, 42 e 43 Cost., esponendo che, mentre il collegamento societario godrebbe di rilevanza ai fini fiscali, o in relazione all'azione del socio per far valere la responsabilità del Gruppo, ciò sarebbe precluso al lavoratore.
Illustra infine, come ultima ragione di gravame, la violazione e falsa applicazione degli articoli da 2067 a 2071, e da 1362 a 1371, cod. civ., nell'interpretazione dei documenti n. 24, 25 e 38 del fascicolo di I grado di parte ricorrente, nonché carente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), ai fini del riconoscimento, in base alla applicazione della normativa collettiva, negata dal Tribunale, di integrazioni retributive, richieste per oltre 15 milioni di lire, essendo stata, per contro, richiamata in una precedente lettera di licenziamento e, comunque, di fatto, avendovi aderito il Gruppo, in relazione al numero delle mensilità, alla disciplina delle ferie e agli "altri istituti significativi", posto che, non essendo mai stato stipulato alcun contratto individuale di lavoro che prevedesse specificamente detti istituti, l'unica interpretazione possibile del riferimento al "contratto", contenuto nella lettera di licenziamento, non poteva che riguardare il contratto collettivo per le aziende grafiche e stampatrici di giornali.
Il ricorso è, nel suo insieme e per ciascuna dei motivi che lo sorreggono, infondato.
Quanto al primo motivo che, unitamente al secondo, è complessivamente diretto, attraverso la valorizzazione di alcune presunzioni (ambiente di lavoro; orologio marcatempo; personale sottoposto alla direzione di tal Persiani, indipendentemente dall'appartenenza formale all'una, piuttosto che all'altra società, ecc.), a contrastare la riduttiva valutazione del Tribunale sul "collegamento, anche intenso, tra le attività delle suddette società..", posto che dal loro corretto apprezzamento emergerebbe ben più del riconosciuto "coordinamento di tali attività anche sul piano tecnico e, in caso di necessità, su quello operativo", va anzitutto osservato che la sentenza ha escluso, con giudizio di fatto non contrastabile in cassazione, se non nei noti limiti dell'omessa valutazione di elementi decisivi o di manifesta ed evidente illogicità del giudizio, che fosse emersa "l'esistenza di una simulazione o di una frode diretta ad eludere l'applicazione del regime di stabilità reale del rapporto di lavoro.".
In particolare i passaggi fondamentali della sentenza d'appello si fondano e riguardano sia gli atti costitutivi delle tre società, sia i rapporti contrattuali fra esse intercorrenti, sia, infine, sul piano dinamico del rapporto di lavoro e della sua effettività, l'analisi di alcune testimonianze, circa le modalità concrete della prestazione lavorativa, discusse tenendo presenti l'ambito spaziale, funzionale e temporale del rapporto.
Orbene dall'indagine diffusa e circostanziata di queste evenienze istruttorie, valutate complessivamente e sinteticamente, il Tribunale ha tratto la convinzione che "non sono emersi, in definitiva, elementi idonei per poter ritenere realizzate fattispecie simulatorie, ovvero ipotesi di frode diretta ad eludere l'applicazione della cd. tutela reale del lavoratore.".
D'altra parte, in questo quadro, non pare pertinente il richiamo, pur suggestivo e chiaramente espresso per la prima volta ad colorandum nel ricorso, alla legge n. 1369 del 1960, in tema d'intermediazione e interposizione fittizia, che o presuppone e lascia inalterata la soggettività propria di ciascun imprenditore (art. 5), o ne sottolinea la frode evidente (art. 1) (arg. Cass. nn. 5995 del 16 giugno 1998; 6347 del 26 giugno 1998; 6860 del 13 luglio 1998).
La difesa ricorrente sostiene, inoltre, che quand'anche non si possa "affermare... l'esistenza di un unico centro d'imputazione delle obbligazioni giuridiche dal punto di vista formale", tuttavia il ricordato collegamento, secondo quanto, anche, ritenuto dalla Cassazione, era sufficiente ai fini dell'applicazione degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei lavoratori, in forza del principio di effettività, che prevale sulla "struttura formale" del rapporto Il riferito principio è assolutamente condiviso dal Collegio che obietta, peraltro, la necessità di confrontarlo, nello specifico, con la realtà fattuale, sulla base dell'apprezzamento del dato processuale, filtrato dal libero convincimento del giudice di merito.
In altre parole, per seguire l'impostazione di una delle ultime sentenze di questa Corte (l aprile 1999, n. 3136, citata dalla difesa ricorrente, cui, adde, 19 giugno 1998 n. 6137, ed ivi, in motivazione, ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, attenta alla valorizzazione del principio di prevalenza dell'elemento sostanziale, rispetto a quello formale), il Tribunale, premesso il citato orientamento giurisprudenziale che ha affermato la cd. tutela reale al lavoratore licenziato, ove si verifichi, nel concreto, l'elusione di precetti normativi o di diritti di terzi, in considerazione della emersione, nel giudizio di merito, di circostanze univocamente e convergentemente dirette ad evidenziare la dissoluzione del rapporto di lavoro nel "gruppo", ai fini dell'accertamento del requisito numerico occupazionale complessivo, ha escluso che, nel caso in esame, ne ricorressero i presupposti.
Ed invero, come ricorda la sentenza n. 3136, succitata, e su cui fa grande affidamento parte ricorrente, "il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione, - prosegue la sentenza citata- deve essere accertata in modo adeguato, ovviamente nella sede propria di merito, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da soggetti diversi, e deve "rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.".
Orbene, analizzando il caso sottoposto a questa Corte, escluso che i "passaggi" del personale dall'una all'altra società potessero ritenersi "fittizi, ovvero preordinati ad eludere l'applicazione del c.d. regime di stabilità reale, come nel caso in cui il lavoratore, solo formalmente dipendente dal nuovo datore di lavoro, continui ad essere utilizzato dal suo ex datore di lavoro, ovvero venga utilizzato indifferentemente da entrambi.".
E, d'altra parte, non è emersa prima, nè in questa sede è stata espressa, la denuncia di una generalizzata, diffusa e costante rotazione del personale, trascurata in sede di merito, ben oltre i casi di necessità previsti dai vicendevoli contratti di appalto, per lo svolgimento dei compiti propri di ciascuna società, gestita - la rotazione - unitamente e indifferentemente, con poteri di iniziativa, anche disciplinare, nei confronti del personale di tutte le società, ma sono stati reputati dal Tribunale ("non possono ritenersi elementi indicativi...") non significativi e convergenti, gli elementi indiziari costituiti, in primis dalla presenza di tal Persiani, con compiti limitati al "controllo e (alla) verifica del risultato della prestazione che spettano al committente nei confronti dell'appaltatore" e, gli ulteriori, surriferiti (orologio, ambiente di lavoro, ecc.), reputati coerenti con il coordinamento e la necessaria integrazione delle distinte attività sociali.
In dettaglio, la prova, che faceva carico alla Capri, di questo requisito fondamentale per l'economia del rapporto, secondo il rigoroso, ma nondimeno rispettabile, da parte del Giudice di legittimità, giudizio del Tribunale, non è risultata univoca e tranquillante, dovendo, semmai, parte ricorrente denunciare il travisamento del giudizio, attraverso il richiamo fedele alle prove convergenti con la sua tesi, posto che costituisce difetto di motivazione ed errore di giudizio su un punto decisivo della controversia, denunciabile in cassazione a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e non un'ipotesi di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di specifiche deposizioni testimoniali, o quant'altro, idonei a fornire l'esatta rappresentazione di un fatto, oggetto di accertamento giudiziale (v. Cass, 18 febbraio 1995, n. 1803).
Nè la mancata, specifica individuazione delle prove considerate genericamente, dal Giudice d'appello, confliggenti con quelle nominativamente segnalate, integra di per sè un vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo la puntuale dimostrazione, da parte di chi ne allega il fraintendimento, che le risultanze processuali contrastanti, riferite in modo indistinto dalla sentenza, attengano a circostanze che, con un giudizio di totale certezza, e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Costituisce, infatti, fermissimo principio, costantemente riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., da ultimo, SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802), quello secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, in relazione alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non consente il riesame del fatto, essendo precluso alla Cassazione il potere di rivalutare il merito della controversia, ma solo di controllarne la correttezza giuridica e la coerenza logico formale, spettando istituzionalmente a quel Giudice l'apprezzamento delle fonti del suo convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere le risultanze ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.
Pertanto, dati questi presupposti, non può certamente essere addebitato alla Corte di Cassazione, come sembra sostenere complessivamente la difesa ricorrente, un atteggiamento di chiusura, contrapposto alle aperture dei giudici di merito, di fronte alla, affermata in tesi, surrettizia frammentazione soggettiva del "gruppo", operata al fine di escludere l'esistenza di un centro unitario d'imputazione del rapporto di lavoro, non potendo questa Corte, si ribadisce, perseguire diverse soluzioni di merito, rispetto a quelle logicamente e correttamente cristallizzate nella sentenza impugnata, formulata in seguito a un corretto dibattito processuale che ha, nella prova e, preventivamente, nelle appropriate strategie difensive delle opposte difese, il momento più significativo, essendo dirette ad assodare, come riporta esattamente la memoria della sig.ra Capri (v, ivi, pag. 14), se tra i soggetti collegati si sia posto in essere un accordo societario di fatto nella gestione del rapporto di lavoro.
I primi due motivi di ricorso devono, pertanto, essere rigettati.
Quanto al terzo motivo di ricorso è appena il caso di rilevare che le osservazioni della difesa ricorrente, sopra riferite e formulate per argomentare il trattamento deteriore dei lavoratori nei confronti del gruppo di imprese, rispetto a vicende parametro, previste dalla legislazione fiscale e societaria, non appaiono decisive, non solo perché a situazioni non identiche non v'è norma costituzionale che garantisca uniformità di trattamento, ma perché l'opposta eventualità appartiene alla scelta discrezionale del legislatore, senza considerare, ma non per ultimo, che frode, simulazione, intenti elusivi, interposizione, ecc., possono trovare adeguata soddisfazione sul piano giudiziario, in funzione della prova offerta e raggiunta (v. art. 2359, u.c. e ss., cod. civ.), come si evince dalle stesse sentenze della Cassazione, richiamate negli scritti conclusivi di questa parte.
Passando, infine ad esaminare il quarto mezzo d'impugnazione valgono, mutatis mutandis, le considerazioni sopra svolte in relazione alla valutazione della prova e al libero convincimento del giudice.
Il Tribunale ha escluso che fosse stata raggiunta la prova del recepimento, diretto o indiretto, della contrattazione collettiva, giustificando il suo convincimento in modo adeguato e corretto e discutendone le fonti. In particolare circa il riferimento al termine "contratto", contenuto nella lettera di licenziamento, su cui fa affidamento laCapri, per riferirlo alla contrattazione collettiva, la sentenza ne segnala l'equivocità, soprattutto a fronte di "numerosi altri documenti dai quali risulta che proprio la mancata applicazione del contratto collettivo aveva formato oggetto di contrasto fra le parti (e tra la società e gli altri dipendenti)...".
Il che, a ben vedere, se significa l'impermeabilità delle società ruotanti intorno al periodico "Porta Portese" di fronte al sindacato, sottolinea anche l'incapacità del sindacato e, prima ancora dei lavoratori, di proporsi quali interlocutori coesi e autorevoli nei confronti del datore di lavoro.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, in considerazione del diverso esito dei precedenti gradi di merito.
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