Tribunale di pavia – sent 14 settembre 2016
Con ricorso, depositato in data 10.07.2015, i ricorrenti, premesso:
- di essere in possesso del diploma accademico di conservatorio, rilasciato dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)” e conseguito prima dell’entrata in vigore della L. 508/1999, che ha dato vita al “comparto AFAM” o comunque di essersi iscritti ai corsi di avviamento coreutico attivati prima dell’entrata in vigore della L. 508/1999;
- di essere, inoltre, in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado;
- di essere collocati nella III fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Milano, valide per gli aa. ss. 2014-2017;
- che tale collocazione risulta impropria, in quanto i ricorrenti si ritengono abilitati ed idonei all’insegnamento, in base al disposto della legge di stabilità n. 228/2012, la quale prevede l’”equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge (come quelli in possesso dei ricorrenti) e purché congiunti con il diploma della scuola secondaria di secondo grado, ai diplomi accademici di secondo livello” (le lauree magistrali);
- che, nonostante ciò, il M.I.U.R, con D.M. 323/2014, non ha riconosciuto ai diplomi AFAM valore abilitante all’insegnamento, riservando, invece, diverso trattamento ai diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il 2002, il cui titolo è stato equiparato a quello dei laureati in scienze della formazione primaria, quanto ad attribuzione del valore di abilitazione all’insegnamento;
adivano il Tribunale al fine di accertare e dichiarare l’illegittimità e la conseguente disapplicazione dei Decreti dirigenziali di pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto e dei relativi elenchi dei docenti inseriti, nonché l’illegittimità e la conseguente applicazione del D.M. 323/2014, nella parte in cui all’art. 2, lettera c, prevede l’inserimento in terza fascia, anziché nella seconda, degli “aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto”, discriminandoli rispetto ai colleghi “laureati in scienze della formazione primaria o diplomati in maturità magistrale, diplomati triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati e conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002”; inoltre, al fine di ordinare all’amministrazione resistente il riconoscimento del valore formativo/abilitante ai diplomi AFAM conseguiti ante L. 508/1999, consentendo ai ricorrenti l’inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.
…La controversia in esame verte essenzialmente sulla valutazione dell’equipollenza dei titoli vantati dai ricorrenti all’abilitazione.
Come stabilito dal D.M. 323/2014, per l’accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento deve essere in possesso oltre che del titolo di studi, dell’abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati dall’art. 2 del D.M. medesimo.
Gli odierni ricorrenti ritengono che i diplomi AFAM, conseguiti prima della riforma del 1999, debbano godere dello stesso trattamento normativo riservato, dal D.M. 323/2014, al diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002 (di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), punto 7), titolo equiparato, dal Decreto medesimo, all’abilitazione all’insegnamento (e già precedentemente equiparato alla laurea in scienze della formazione primaria ex l. 53/2003).
L’argomento è condivisibile.
La L. n. 228 del 2012, infatti, all’art. 1, comma 107, così prescrive: “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.
La norma, dunque, è chiarissima nell’equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.
Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.
In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”.
Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest’ultimo tipo di diploma tra quegli “aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto” citati dall’art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione in III fascia.
Peraltro, l’art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione”; proposizione, quest’ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopraccitati diplomi come abilitanti all’insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.
….La domanda di inserimento in II fascia deve dunque essere accolta.
Ordinanza Trib. Salerno 31 maggio 2017
….E’ pacifico che per l’accesso alla seconda fascia della graduatorie di istituto il docente deve essere in possesso , come statuito dall’art. 2 , lett. b) del DM 353 del 2014 , oltre che del titolo di studio , dell’abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento ovvero in possesso di una serie di titoli elencati .
Nel caso che ci occupa non è in discussione che i ricorrenti abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e siano titolari di un diploma rilasciato dal Conservatorio in data antecedente la legge n. 508/99 .
Tale ultima letta, come è noto , ha istituito il comparto AFAM ( Alta Formazione Artistica , Musicale e Coreutica ) e , in relazione alla validità dei diplomi all’art. 4 , così come modificato dalla legge n. 268/02 , ha stabilito che : “ 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’art.1 , in base all’ordinamento previgente al momento della entrata in vigore della presente legge , ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico , mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento , ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione ….
La legge di riforma del 1999 , dunque , stabiliva la equiparazione del diploma musicale di vecchio ordinamento , in quanto titolo accademico , ai titoli rilasciati dall’Università , consentendo ai diplomati l’accesso all’insegnamento , ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione .
E questo è tutto ; nel senso che la predetta legge non ha mai attribuito valore abilitante ai diplomi musicali di vecchio ordinamento , ma ha soltanto riconosciuto che i vecchi diplomati potevano continuare ad accedere all’insegnamento , cosa che già facevano in precedenza a prescindere dall’abilitazione . La legge di riforma , in sostanza , continuava a riconoscere i diplomi musicali di vecchio ordinamento come titoli di studio idonei all’insegnamento , ma non attribuiva loro valore abilitante . A riprova di quanto siamo venuti affermando, si può richiamare proprio la situazione degli attuali ricorrenti , i quali , solo perché in possesso di un diploma musicale conseguito prima dell’anno 1999 , sono stati inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ed hanno regolarmente svolto attività di docenza , a prescindere dal riconoscimento o meno dell’abilitazione.
E ciò appare tanto più vero se si considera che il decreto legge 25 settembre 2002 n. 212 , nell’affrontare la specifica tematica della valenza dei titoli rilasciati dalle accademie e dai Conservatori ,afferma all’art. 6 , comma 2 :” Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore , i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica , compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge , hanno valore abilitante per l’insegnamento della educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concordi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie , purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola superiore e del diploma di conservatorio “.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti , pertanto , la legge 508/99 , come modificata dalla legge Moratti , conteneva uno specifico riferimento ai titoli abilitanti , negando che tale valore potesse essere attribuito ai soli possessori di un diploma di conservatorio unito al diploma di scuola superiore e richiedendo , invece , un diploma conseguito al termine dei corsi di didattica musicale.Non ci sarebbe stata alcuna ragione di ribadire il valore abilitante del diploma di didattica musicale, chiarendo tuttavia che ad esso doveva accompagnarsi necessariamente un diploma di conservatorio e di scuola superiore , se tali ultimi diplomi avessero già avuto , da soli , natura abilitante .
E quanto siamo venuti dicendo trova ancora conferma nel comma 3 dell’art. 6 d.l. 212/2002 allorquando afferma “ I possessori dei diplomi di cui al comma 1 , ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico , sono ammessi , previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti , e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado , ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all’art. 2, comma 3, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso università . I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea preso le università “.
Il legislatore , dunque , non si limitava ad affermare la equipollenza dei vecchi diplomi ai titoli rilasciati dalle Università , ma indicava con esattezza cosa potevano fare i possessori dei diplomi del vecchio ordinamento , vale a dire essere ammessi ai corsi di diploma accademico di secondo livello , ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello . In definitiva , la legge 508/99 non faceva altro che equiparare il diploma di conservatorio secondo il vecchio ordinamento ad una laurea triennale.
Su questa normativa , interviene poi nuovamente il legislatore e lo fa con la cd. Legge Finanziaria di Stabilità ( l.24.12.2012 n. 228) che contiene delle norme riguardanti Conservatori e Accademie.
L’art. 1 , comma 102 , stabilisce infatti .” Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso , i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art. 2, comma 1 , della legge 21 dicembre 1999 n. 508 , sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative , della musica , dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007 “.
Il comma 103 aggiunge :” Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso , i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale …..”
E ancora il comma 104 :” I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’art 2, comma 1 , della legge 21 dicembre 1999 n. 508 , costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico , musicale , storico artistico o storico musicale istituiti dalle università “.
…
Comma 107 :” I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 , al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento , conseguiti prima della entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore , sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione , dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 , da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge “.
Forse è il caso di fare un po’ di chiarezza sul significato del “Diploma Accademico “ . Questo è un titolo che viene rilasciato dalle istituzioni di alta cultura comprese nell’alta formazione artistica , musicale e coreutica .
Il diploma accademico di I livello comprende 3 anni di studio come l’attuale laurea .
Il diploma dà accesso ai corsi di laurea magistrale oppure di diploma accademico di II livello , oltre che a master universitari di 1° livello , diplomi accademici di specializzazione e diploma di perfezionamento .
Il diploma accademico di II livello , invece , prevede 2 anni di studio e per accadervi si ha bisogno di un diploma accademico di I livello o una laurea universitaria equipollente . Il diploma dà accesso ai mater di 2° livello ed a qualunque titolo di terzo ciclo .
Ed infine abbiamo il diploma accademico di formazione alla ricerca equivalente al dottorato di ricerca universitario che prevede un minimo di 3 anni di studio . Per accedere è necessario un diploma accademico di 2° livello o una laurea specialistica o magistrale oppure un diploma di laurea o diploma accademico del previgente ordinamento .
Volendo riassumere con uno schema , abbiamo :
UNIVERSITA’ AFAM
Laurea 1° ciclo Diploma Accademico di primo livello
Laurea Magistrale/
Specialistica 2° ciclo Diploma Accademico di secondo livello
Dottorato di ricerca 3° ciclo Diploma Accademico di Formazione
Alla Ricerca
Tanto premesso , veniamo ad esaminare in particolare il punto 107 , vale a dire quello invocato dai ricorrenti a fondamento della propria domanda . Abbiamo anticipato che detto comma riconosce che i diplomi finali rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento , congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore , sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello .
Cosa significa ? Che il legislatore interviene sulla materia per affermare che i vecchi diplomi musicali sono equipollenti, non ai diplomi accademici di primo livello come aveva affermato la legge 508/99 , ma ai diplomi accademici di secondo livello .
In definitiva , poiché il diploma ( quinquennale , settennale , decennale , a seconda dello strumento studiato ) era stato , fino ad una certa epoca , il massimo titolo disponibile per la musica , era necessario equipararlo ai diplomi di II livello .
Sono dunque equiparati alle lauree specialistiche / magistrali i diplomi musicali del previgente ordinamento se associati ad una diploma di scuola secondaria.
Sennonché , è pacifico che il massimo titolo disponibile in università è il dottorato di ricerca e , una volta che esso è stato introdotto nel sistema italiano , certamente non si è provveduto ad addottorare de iure i tanti laureati italiani .
In definitiva, l’aver ottenuto il riconoscimento della equipollenza di un diploma conseguito ante riforma con il diploma accademico di secondo livello non significa che esso abbia valore abilitante . Non lo dice il legislatore del 2012 e, per quanto abbiamo sopra detto , lo esclude espressamente la legge di riforma del 1999.
L’equipollenza è stabilita , invece , al solo ed esclusivo fine dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego richiedenti il possesso di tali titoli, e il comma 107 dell’art. 1 legge 228/2012 si limita a sancire l’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al precedente comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sempre se conseguiti questi ultimi diplomi entro la data di entrata in vigore della legge 228/2012 (termine poi prorogato al 31-12-2017 dall’art. 1 comma 10 ter della legge 21/2016, che ha inserito un nuovo comma 107 bis nell’art. 1 della legge 228/2012) e sempre se congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Altresì, il comma 104 del ridetto art. 1 della legge 228/2012 prevede che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università; ma dall’art. 4 comma 2 della legge 341/1990 si evince che è necessario inoltre, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, il diploma di specializzazione conseguito dopo la laurea e rilasciato da una scuola di specializzazione (finalizzata alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie). Pertanto, se il diploma accademico di secondo livello (o, quello, ad esso equipollente, del diploma di conservatorio musicale rilasciato secondo il previgente ordinamento) è sufficiente come titolo di studio per l’ammissione ai concorsi a cattedra (e per l’inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto), esso non lo è come titolo abilitante (e dunque per l’inserimento nella seconda fascia, rivendicata dai ricorrenti), occorrendo, in aggiunta, un diploma di specializzazione successivamente conseguito, di cui il ricorrente non risulta in possesso. Con tale principio è coerente il DM 353 del 22-5-2014, di cui i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione giudiziale per pretesa ma insussistente violazione di legge, laddove ha previsto come requisito per l’inserimento nella seconda fascia (ove collocati gli aspiranti muniti di specifico titolo di abilitazione) il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al DM 28-9-2007 n° 137 o, in alternativa, il diploma quadriennale di didattica della musica congiunti al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 508/1999 che dell’ordinamento previgente, in quanto avente valore abilitante e dunque valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A; e laddove considera, per converso, come semplice titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto (con conseguente inserimento in terza fascia) il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 508/99 ovvero il diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), del DM 19.9.2010 n° 249, per l’accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, così come considera semplicemente come valido titolo di studio il diploma…… di Conservatorio di musica rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 508/99 e i diplomi di II livello conseguiti ai sensi della legge stessa per l’accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica.
L’equiparazione dei titoli , dunque , non comporta affatto l’attribuzione ai vecchi diplomati dell’abilitazione , per la quale , abbiamo detto , sono richiesti ulteriori corsi di specializzazione…
Ordinanza del Tribunale di Taranto 26 maggio 2017
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, mentre i commi 102 e 103 dell’art. 1 della legge 228/2012 si limitano ad equiparare, rispettivamente, i diplomi accademici di primo livello ai titoli di laurea ed i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM di cui all’art. 2 legge 508/1999 ai titoli di laurea magistrale, ma al solo ed esclusivo fine dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego richiedenti il possesso di tali titoli, il successivo comma 107 dell’art. 1 legge 228/2012 a sua volta si limita a sancire l’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al precedente comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sempre se conseguiti questi ultimi diplomi entro la data di entrata in vigore della legge 228/2012 (termine poi prorogato al 31-12-2017 dall’art. 1 comma 10 ter della legge 21/2016, che ha inserito un nuovo comma 107 bis nell’art. 1 della legge 228/2012) e sempre se congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
Altresì, il comma 104 del ridetto art. 1 della legge 228/2012 prevede che i diplomi accademici di secondo livello costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università; ma dall’art. 4 comma 2 della legge 341/1990 si evince che è necessario inoltre, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, il diploma di specializzazione conseguito dopo la laurea e rilasciato da una scuola di specializzazione (finalizzata alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie).
Pertanto, se il diploma accademico di secondo livello (o, quello, ad esso equipollente, del diploma di conservatorio musicale rilasciato secondo il previgente ordinamento) è sufficiente come titolo di studio per l’ammissione ai concorsi a cattedra (e per l’inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto), esso non lo è come titolo abilitante (e dunque per l’inserimento nella seconda fascia, rivendicata dalle ricorrenti), occorrendo, in aggiunta, un diploma di specializzazione successivamente conseguito, di cui il ricorrente non risulta in possesso.
Con tale principio è coerente il DM 353 del 22.5.2014, menzionato dall’attore, laddove ha previsto come requisito per l’inserimento nella seconda fascia (ove collocati gli aspiranti muniti di specifico titolo di abilitazione) il diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al DM 28.9.2007 n° 137 o, in alternativa, il diploma quadriennale di didattica della musica congiunti al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 508/1999 che dell’ordinamento previgente, in quanto avente valore abilitante e dunque valido per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A; e laddove considera, per converso, come semplice titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto (con conseguente inserimento in terza fascia) il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 508/99 ovvero il diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), del DM 19.9.2010 n° 249, per l’accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, così come considera semplicemente come valido titolo di studio il diploma…… di Conservatorio di musica rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 508/99 e i diplomi di II livello conseguiti ai sensi della legge stessa per l’accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica.