domanda ritorsivo e tutela obbligatoria questioni processuali

Le questioni di natura processuale in ipotesi di impugnazione del licenziamento con istanza di applicazione dell'art. 18 in via principale e dell'art. 6 legge 604 66 in subordine - il caso del ritorsivo
 
 
Un caso frequente nella pratica è quello in cui venga proposto un ricorso, con il rito c.d. Fornero, sostenenedo in via principale la natura ritorsiva del licenziamento e in subordine la mancanza del giustificato motivo oggettivo/soggettivo o della giusta causa. Non è, poi, infrequente, specie nel periodo che ha precedeuto alcuni recenti interventi della Cassazione sul punto di segno contrario, che con l'ordinanza conclusiva del procedimento instaurato con il rito c.d. Fornero, sia rigettata la domanda di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e contestualmente separata la domanda di risarcimento per il licenziamento illegittimo, trattandosi di datore sotto soglia. Opposta l'ordinanza Fornero sfavorevole, si pone la questione dell'autorità dell'eventuale sentenza medio tempore emessa sulla domanda avente ad oggetto la richiesta tutela obbligatoria in relazione al licenziamento illegittimo in quanto, per giurisprudenza consolidata, la nullità del licenziamento per motivo ritorsivo presuppone che l'eventuale motivo ritorsivo sia l'unico ad avere indotto il datore di lavoro a intimare il licenziamento.
In altre parole, la sussistenza del gmo , a meno  che tale causa non venga invocata strumentalmente dovrebbe escludere il requisito dell'unicità del motivo che dovrebbe accompagnare il carattere ritorsivo ai fini della nullità.
Il problema appare, dunque, sotto il profilo processuale, sufficientemente lineare laddove la sentenza emessa con riferimento alal domanda separata passi in giudicato in quanto la sua autorità dovrebbe necessariamente estendersi, quanto all'esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento o alla sua inesistenza, anche nell'ambito del giudizio avente ad oggetto la richiesta tutela ex art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Meno agevole risulta, invece, la soluzione laddove la sentenza emessa con riguardo alla domanda di tutela ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 sia stata impugnata.
Probabilmente, in tale ipotesi la norma applicabile sarebbe quella di cui all'art. 337 c.p.c., nel senso che il datore di lavoro (o il lavoratore) invocherà, nell'ambito del giudizio di opposizione Fornero l'autorità della sentenza appellata per escludere (o sostenere) la tesi della ritorsività del licenziamento e il giudice dovrà, alternativamente, porre a base della decisione l'accertamento in fatto sull'esistenza/inesistenza del GMO/GMS - giusta causa decidendo di conseguenza se non ritiene di sospendere facoltativamente in attesa della definizione dell'appello  ma, in tale ipotesi, dovrà motivare espressamente sulla prognosi di riforma della sentenza appellata.
I problemi processuali evidenziati sarebbero, peraltro, assorbiti dalla soluzione cui sembra avere definitivamente aderito la più recente giurisprudenza di legittimità che ha concluso nel senso che la domanda subordinata debba essere trattata nell’ambito del rito di cui all’art. 1 commi 48 e ss della l. n. 92 del 2012 (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 12094 del 13.6.2016, 17091/2016, 17107/2016). La giurisprudenza di legittimità richiamata ha, infatti, ritenuto che, per economia processuale e onde evitare potenziali conflitti di giudicato ed inutili ripetizioni di attività istruttorie, la domanda principale di tutela ex art. 18 della l. n. 300 del 1970 e quella subordinata ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 debbano essere trattate in via unitaria nell’ambito del rito di cui all’art. 1 commi 48 e ss della l. n. 92 del 2012, trattandosi di domande fondate su analoghi fatti costitutivi.
 
 
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