enti soppressi e costituzione del rapporto di lavoro con la PA

La soppressione degli enti disposta con l'articolo 7 del dl n 78 del 2010 e la questione relativa alla possibilità di costituire un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni incorporanti
 
 
Una questione che sta interessando la giurisprudenza di merito in particolare del Tribunale di Roma è quella se, per effetto dell'art. 7 del d.l. n. 78 del 2010 che ha disposto la soppressione di una serie di enti a partecipazione statale e di natura formalmente privatistica ed il conseguente passaggio di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione, sia ammissibile un'azione volta all'accertamento dell'illegittimità del ricorso a forme di lavoro temporaneo da parte degli enti soppressi al fine di veder costituito un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della PA incorporante.
 
L'articolo 7, comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche in legge del 30 luglio 2010 n. 122, stabilisce la soppressione e contestuale trasferimento all'amministrazione delle funzioni e compiti esercitati da una serie di enti. Lo stesso comma 20 stabilisce, tra l'altro, che "...il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni...e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione...i dipendenti trafseriti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento...dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o magiori oneri a caricod ella finanza pubblica"
 
Il comma 15 dell'art. 14 del d.l. n. 98 del 2011 ha, a sua volta, stabilito, con norma di interpretazione autentica che "L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
 
Il quesito che si pone è, come detto, se sia ammissibile una domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione per effetto dell'illegittimo ricorso a forme di lavoro temporaneo da parte degli enti soppressi.
 
Per rispondere al quesito occorre, in via preliminare, verificare la natura giuridica di tali enti soppressi e, in particolare, al fine di stabilire se essi possano ritenersi compresi nel novero della amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, soggetti alla normativa generale che disciplina il pubblico impiego e, più in particolare, all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 che osta alla possibilità di una costituzione, per via giudiziale, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A.
 
Orbene, deve ritenersi che, ai fini dell'applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, debba prevalere la qualificazione formale del datore di lavoro e la conseguente possibilità della sua sussunzione nell'alveo dei soggetti contemplati dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai sensi del quale "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
 
Sulla base di tale criterio interpretativo, gli enti soppressi di cui al comma 20 dell'art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, stante la loro formale veste privatistica, non possono ritenersi soggetti alle norme di cui al d.lsg. n. 165 del 2001 ed in particolare a quelle che disciplinano e limitano l'accesso all'impiego.
 
Quindi, in ipotesi di illegittimo ricorso a forme di lavoro temporaneo da parte degli enti soppressi, il giudice ben avrebbe potuto emettere una pronuncia costitutiva.
 
A questo punto, si pone il problema se detta pronuncia sia ancora consentita a seguito della soppressione di tali enti e della loro incoroporazione nell'ambito dell'amministrazione statale ed in considerazione della norma ostativa di cui al comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 
Si ritiene che un percorso interpretativo logico e secondo ragione della normativa sin qui richiamata imponga di concludere in senso positivo.
 
La pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'ente soppresso, infatti, costituisce solo una premessa logica e giuridica del successivo accertamento dell'intercorrenza del rapporto di lavoro con la P.A. di destinazione ai sensi dell'art. 7, comma 20 del d.l. n. 78 del 2010.
 
In altre parole, una volta convertito il rapporto di lavoro temporaneo alle dipendenze dell'ente (privato) soppresso in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la pronuncia che il giudice è chiamato ad emettere nei confronti dell'amministrazione di destinazione è di mero accertamento in quanto, ai sensi del comma 20 cit. "il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni..".
 
D'altronde una diversa soluzione interpretativa condurrebbe, a ben guardare, ad una serie di esiti irragionevoli.
 
Si pensi ad esempio al caso di due lavoratori con situazioni lavorative speculari, dei quali uno abbia intentato, con esito favorevole, un giudizio prima della soprpessione degli enti e l'altro abbia solo tardato nell'introduzione di un analogo giudizio.
 
Non v'è chi non veda come vi sarebbe una palese disparità di trattamento, laddove la normativa consentisse la somministrazione della tutela costitutiva solo nei confronti del primo lavoratore (con conseguente passaggio del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione) a fronte di un dato meramente formale come quello della data dell'introduzione del giudizio e/o di un dato, anch'esso sostanzialmente casuale, del tempo necessario ad emettere la decisione.  
 
 
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