Il collocamento dei lavoratori disabili

Il quadro normativo relativo al collocamento dei lavoratori disabili, i destinatari della tutela, i datori di lavori obbligati all'assunzione e le quote di riserva
 
 
 
 
 
La legge n. 68 del 1999, che è stata recentemente innovata dal d.lgs. n. 151 del 14 settembre del 2015 e dal d.lgs. n. 185 del 24 settembre del 2016, prevede una disciplina speciale in merito all’assunzione di persone disabili.
 
 
I beneficiari della tutela sono, ai sensi dell’art. 1 della legge cit., : a) le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche sensoriali e portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; b) persone le cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini sia ridotta a meno di un terzo (categoria, questa, aggiunta dal d.lgs. n. 151/2015); c) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; d) persone non vedenti o sordomute; e) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. 
 
 
Ove le persone appartenenti a tali categorie aspirino ad un impiego essendo in stato di disoccupazione, sono tenute ad iscriversi in un apposito elenco destinato alla formazione di una graduatoria unica da valere per le successive assunzioni ad opera dei datori di lavoro tenuti all’assunzione dei disabili.
 
 
In particolare sono tenuti ad assumere lavoratori disabili i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti.
 
 
Le quote di riserva sono le seguenti:
1) un lavoratore se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti (l’obbligo, tuttavia, si applica solo in caso di nuove assunzioni); 
2) due lavoratori se occupa da 36 a 50 dipendenti;
3) 7% dei lavoratori occupati se occupa più di 50 dipendenti.
 
 
Non vengono computati, nell’organico al fine del calcolo della quota di riserva: a) i disabili già assunti per obbligo di legge; b) i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi; c) i soci delle cooperative di produzione e lavoro; d) i dirigenti; e) i lavoratori assunti con contratto di inserimento; f) i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. Quanto ai lavoratori a tempo parziale essi vengono computati in proporzione rispetto al loro orario di lavoro.
 
 
Per i lavoratori già assunti, l’art. 4 della l. n. 68 del 1999 prevede che, nella quota di riserva, possono essere computati anche i lavoratori già occupati che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia purchè: a) la riduzione della capacità lavorativa non sia inferiore al 60%; b) l’inabilità non sia causata dall’inadempimento datoriale all’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.
 
 
Infine, il d.lgs. n. 151 del 2015 ha aggiunto il comma 3 bis al suddetto art. 4 prevedendo “3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti
 
 
 
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