retribuzione globale di fatto e rateo di TFR

La nozione di retribuzione globale di fatto e la questione delle computabilità del rateo di TFR nelle diverse ipotesi di licenziamento illegittimo di cui all'art. 8 della l. 604 del 1966 e di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970
  
 
 
In ipotesi di licenziamento, sino alle recenti modifiche introdotte con il d.lgs. n. 23 del 2015 recante disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti, le norme di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966, per i licenziamenti intimati da datori di lavoro di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1990 nonchè quelle di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 per i licenziamenti intimati da datori di lavoro soggetti alla relativa disciplina, facevano riferimento, ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, alla retribuzione globale di fatto.
 
 
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato illegittimo L. n. 300 del 1970, ex art. 18, deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonchè di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (Cass. n. 10307/02; Cass. n. 2262/07; Cass. n. 19956/09).
 
 
Si pone, allora, la questione se debbano essere computati anche i ratei di TFR nella retribuzione globale di fatto tenuto conto che, secondo giurisprudenza consolidata, il TFR costituisce una forma di retribuzione differita esigibile solo con la cessazione del rapporto di lavoro.
 
 
Il problema è complicato dal fatto che la retribuzione globale di fatto costituisce un parametro unico di liquidazione dell'indennità risarcitoria ma si atteggia in modo diverso a seconda che il rapporto si ricostituisca o meno a seguito della pronuncia giudiziale.
 
 
Infatti, laddove la condanna al risarcimento del danno patrimoniali si accompagni ad un provvedimento di reintegra, anche la retribuzione globale di fatto liquidata a titolo risarcitorio entrerà a fare parte della base di computo del TFR che sarà liquidato una volta cessato il rapporto di lavoro, sicchè dovrebe escludersi che possa essere liquidata un'indennità che includa anche il rateo di TFR in quanto ciò produrrebbe senz'altro una duplicazione.
 
 
Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 604 del 1966 e in tutte le numerose ipotesi del novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970 in cui la tutela risarcitoria non s'accompagni a quella reintegratoria nonchè nell'ipotesi dell'indennità sostituiva della reintegra pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, si pone la questione se la retribuzione globale di fatto debba includere anche il rateo di TFR.
 
 
La soluzione positiva, sarebbe indotta proprio dalla ricostruzione del TFR come retribuzione differita e, quindi, dall'argomento logico secondo cui anche la retribuzione precedente il licenziamento include, sia pure ancora non esigibile, una quota del TFR che potrà essere percepito solo all'atto del licenziamento.
 
 
La soluzione negativa, invece, si fonda su una ricostruzione della retribuzione globale di fatto quale retribuzione oggetto di effettiva percezione da parte del lavoratore al momento del licenziamento e sull'argomento per il quale, cessato il rapporto di lavoro, il TFR non matura ulteriormente.
Come detto, il problema è stato risolto alla radice dall'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 il quale ha introdotto, ai fini della liquidazione dell'indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamento illegittimo, la nozione di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto il che esclude la computabilità del rateo di TFR.
 
 
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