il comporto secco e per sommatoria

La disciplina del comporto e la giurisprudenza di legittimità, il comporto secco e per sommatoria nelle previsioni della contrattazione collettiva ed in assenza di pattuizioni negoziali
 
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Il periodo di comporto è l'arco di tempo durante il quale il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro.
 
Si usa distinguere tra unica malattia (c.d. comporto secco o unitario) e somma di singoli periodi morbosi (c.d. comporto per sommatoria). che superano il periodo di comporto.

Per quel che concerne il comporto per sommatoria, sono di norma i contratti collettivi che stabiliscono a) l'ammissibilità; b) l'arco di tempo entro il quale può essere effettuata la somma dei periodi di malattia.

Si è però discusso se il giudice, in mancanza di previsioni della contrattazione collettiva, possa valutare diversi episodi morbosi ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto (c.d. eccessiva morbilità).

La giurisprudenza di legittimità, pur escludendo, sul piano dei principi generali, la possibilità di sommare i singoli periodi di malattia ai fini di stabilire il superamento del periodo di comporto, in mancanza di previsioni specifiche della contrattazione collettiva, ha tuttavia rimesso algiudice del merito la possibilità di valutare con criteri equitativi la situazione concreta: "procedendo alla sommatoria delle assenze ai fini del comporto ragionevolmente determinato" (in tal senso si vedano Cass Civ Sez Lav nn 7187/90 e 7868/94).

Secondo la giurisprudenza, il recesso del datore di lavoro nell'ipotesi di assenze  determinate dalla malattia del lavoratore, sia nel caso di una sola affezione continuata che in quello del succedersi di diversi episodi morbosi, è soggetto alle regole dell'art. 2110 c.c. che prevalgono, stante la loro specialità, sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

E' bene chiarire però che il superamento del periodo di comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto di lavoro sicchè il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di recedere dal rapporto nel rispetto delle forme prescritte.

Art. 2110 c.c.
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio.

[I]. In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza [382 Cost.], è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità [21112; 98 att.] (2).
[II]. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
[III]. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio [2120].


Cassazione civile  sez. lav. 28 gennaio 2010 n. 1861



La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.


Cassazione civile  sez. lav. 10 luglio 1990 n. 7187



In tema di eccessiva morbilità, il comporto per sommatoria - ove la contrattazione collettiva non lo preveda e non vi siano usi utilmente richiamabili - deve essere determinato dal giudice secondo equità, la quale si identifica nella cosiddetta equità integrativa che è diretta a contemperare i contrastanti interessi del datore di lavoro e del lavoratore. Tale giudizio equitativo però non si sottrae al controllo di legittimità, essendo la pronuncia adottata dal giudice del merito censurabile sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale, nel determinare secondo equità il comporto per sommatoria aveva erroneamente fatto riferimento, quanto al termine interno, al comporto previsto per l'ipotesi della ricaduta nella stessa malattia, quale previsto dall'art. 19 c.c.n.l. 15 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, senza tener conto della peculiarità di tale ipotesi, non assimilabile a quella dell'eccessiva morbilità).


Cassazione civile  sez. lav.24 agosto 2004 n. 16696



La sussistenza delle condizioni legittimanti il potere di recesso disciplinato dall'art. 2110 c.c. deve essere verificata al momento del suo esercizio, atteso che il superamento del periodo di comporto non implica la risoluzione automatica del rapporto, ma occorre che il datore di lavoro, che intenda avvalersi di tale disposizione e delle collegate previsioni del contratto collettivo, eserciti il suo diritto di recesso con le forme prescritte per porre fine al rapporto. Ne consegue che il superamento del periodo di comporto in relazione all'anzianità del lavoratore deve essere valutato al momento dell'invio della lettera di licenziamento e non all'inizio del periodo di malattia.
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