CCNL scuole materne scheda sintetica - tabelle retributive, inquadramento del lavoratore, disciplina del rapporto di lavoro ed altri aspetti della retribuzione
Fonti di riferimento
Accordo 15 giugno 2020
Parti stipulanti
Federazione italiana scuole materne (FISM) e CGIL-Scuola, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL
Decorrenza e durata
1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018
Campo di applicazione
Servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, IPAB e ex IPAB, aderenti o rappresentati dalla FISM; personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, "sezioni primavera", ecc.; rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Area |
Livello |
Declaratorie contrattuali |
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Area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario |
1° |
Personale ausiliario: lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto.
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2° |
Personale esecutivo. Lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, quali ad esempio funzioni tecniche: aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori, personale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti; funzioni amministrative: impiegati d'ordine.
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3° |
Operatore qualificato. Lavoratori che effettuano lavori socio assistenziali e attività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze specifiche, quali ad esempio: operatore di asilo nido e di scuole dell'infanzia la cui mansione contempli la cura della persona e dell'igiene personale dei bambini; tecnici: cuochi.
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4° |
Personale di concetto: cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze della stessa scuola con la medesima mansione; impiegati di concetto; operai specializzati; applicati di segreteria, impiegati addetti all'amministrazione, contabili, aiuto economo.
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5° |
Personale con specializzazione. Lavoratori per· i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale: segretari ed economi, contabili di rete scolastica, responsabili servizio paghe e contributi.
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Area del personale servizi di istruzione, formativi ed educativi |
3° |
Operatore qualificato. Assistenti asili nido, altro personale educativo di altri servizi all'infanzia diversi dall'asilo nido. |
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4° |
Operatore specializzato. Esegue mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio per l'espletamento di attività educative e formative in genere, quali ad esempio: assistenti al pre e/o post scuola; assistenti ai bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni; animatori, responsabili di asili condominiali; lettori di madrelingua in compresenza.
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5° |
Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia. Lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere funzioni educative nei servizi per la prima infanzia, fomiti di adeguato titolo professionalizzante, quali ad esempio: personale educativo degli asili nido; educatori di colonie e soggiorni; istruttori di attività parascolastiche; puericultori, logopedisti, fisioterapisti. In caso di sezione primavera annessa alla struttura di nido, l'attività di docenza/educativa viene svolta da personale educativo inquadrato al livello V.
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6° |
Personale docente nelle scuole dell'infanzia. Sono inquadrati i lavoratori con funzione dell'infanzia fomiti di adeguato titolo professionalizzante e/o abilitante, quali ad esempio: docenti di scuola dell'infanzia; insegnanti dì sostegno. È inquadrato nel presente livello il personale docente di discipline culturali integrative del curricolo della Scuola, in possesso dì abilitazione o apposito titolo di specializzazione; il personale che coordina un servizio di scuola dell'infanzia senza attività di docenza. In caso di sezione primavera annessa alla struttura di scuola dell'infanzia, l'attività di docenza viene svolta dal personale docente inquadrato al livello VI
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Area del personale servizi di direzione e di coordinamento superiore |
7° |
Coordinatore di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in cui l'ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della scuola dell'infanzia ad un numero inferiore a cinque, il dipendente ha diritto di mantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di lavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di natura amministrativa e/o gestionale; Coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi, divezzi); Coordinatore di Scuola dell'Infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni e che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia (nido); Responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole dell'infanzia. asili nido, servizi doposcuola, ecc.); Coordinatore di rete di scuole dell'infanzia o di nidi.
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8° |
Personale che organizza e coordina scuole dell'infanzia e servizi socio educativi della prima infanzia a livello territoriale; docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività interna di formazione; coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale; direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.
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Personale incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore: per 6 giorni lavorativi, è dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo, per oltre 3 mesi continuativi in un anno scolastico, compete il livello superiore.
Personale non docente abitualmente addetto a mansioni promiscue: compete la qualifica e la retribuzione mensile del livello corrispondente alla mansione prevalentemente espletata.
Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza è considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione.
Composizione delle sezioni
Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 alunni con la possibilità, in presenza di mono sezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 10% di alunni in più; 20 alunni e presenza di un insegnante di sostegno in presenza di alunni disabili.
Supplenza personale docente
La supplenza del personale docente deve essere proposta, con contratto a termine, prioritariamente al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni.
Qualora la supplenza raggiunga la durata di 180 giorni nell'anno scolastico, compete l'intera retribuzione nel periodo estivo sempre che non rientri il dipendente supplito.
La supplenza affidata al personale in servizio, ma a tempo parziale, è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore ordinarie fino al completamento di orario.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: per i dipendenti a 37 ore settimanali, 160; per i dipendenti a 35 ore settimanali, 152; per i dipendenti a 32 ore settimanali, 139. Divisore giornaliero: 26 Retribuzione mensile: paga base; indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991; aumenti periodici di anzianità; eventuale superminimo; eventuale salario accessorio; eventuale assegno per il nucleo familiare. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività strettamente collegate o non all'insegnamento e connesse con il normale funzionamento della scuola, consigli di classe, collegio dei docenti, colloqui con i genitori, attività di programmazione e di aggiornamento. Minimi di retribuzione: sono comprensivi dell'indennità di contingenza.
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Variazioni retributive per le varie decorrenze
Quadri - Impiegati - Operai |
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Livelli |
Minimo 31/12/2015 |
Minimo 1/4/2016 |
Minimo 1/1/2017 |
Minimo 1/1/2018 |
Minimo 1/9/2018 |
I |
1.259,74 |
1.272,82 |
1.285,90 |
1.298,98 |
1.312,06 |
II |
1.309,10 |
1.32;2,69 |
1.336,29 |
1.349,88 |
1.363,46 |
III |
1.311,00 |
1.324,61 |
1.338,23 |
1.351,84 |
1.365,44 |
IV |
1.352,92 |
1.366,97 |
1.381,02 |
1.395,07 |
1.409,12 |
V |
1.426,62 |
1.441,43 |
1.456,25 |
1.471,06 |
1.485,86 |
VI |
1.444,55 |
1.459,55 |
1.474,55 |
1.489,55 |
1.504,55 |
VII |
1.587,07 |
I.603,55 |
1.620,03 |
1.636,51 |
1.652,99 |
VIII |
1.622,98 |
1.639,83 |
1.656,69 |
1.673,54 |
1.690,38 |
Salario accessorio
Compete:
- al personale del livello retributivo VI con funzioni di coordinatore in scuole fino a 4 sezioni, in misura pari a € 25,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia;
- al personale del livello retributivo VII in misura pari a € 12,00 lordi mensili per il numero delle sole sezioni di scuola dell'infanzia;
- al personale del livello retributivo VIII in misura pari a € 30,00 lordi fisso
- al personale educativo del V livello cui è attribuita la funzione di coordinatore del servizio di nido: €. 20,00 lordi mensili fissi.
Le indennità competono per l'intera durata dell'incarico, sono computate anche nella 13 mensilità e nel TFR.
In caso di riduzione del numero delle sezioni l'indennità sarà ricalcolata a far tempo dal mese successivo in cui si è verificata la riduzione.
Scatti di anzianità
Con il 31.12.2015 cessa ad ogni effetto l'istituto degli "scatti di anzianità". L'importo maturato a tale data costituirà dal 1.1.2016 un elemento fisso della retribuzione.
Lo scatto di anzianità di cui all'art. 35 del precedente CCNL in corso al 31.12.2015 viene liquidato in rapporto ai ventiquattresimi ovvero ai quarantottesimi maturati alla medesima data e l'importo viene incluso tra gli elementi fissi della retribuzione a partire dallo stipendio del mese di gennaio 2016.
Salario di anzianità
Dal 1.1.2016 viene istituito il "salario di anzianità'' quale elemento fisso della retribuzione.
Al personale di tutti i livelli, che al 31.12.2018 e nell'arco della vigenza del contratto 2016 abbia maturato almeno due anni di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile per tredici mensilità di euro 27,00 (ventisette/OD).
Servizio fuori sede. Missioni.
Il personale comandato nell'accompagnamento e nella vigilanza dei bambini fuori sede di lavoro si considera in missione. Compete la normale retribuzione, il rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di trasporto sostenute e le spese di vitto e alloggio a piè di lista, una indennità di missione di €. 10,00 (dieci) giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore giornaliere e di €. 20,00 giornaliere per prestazioni eccedenti le 24 ore.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: entro il 20 dicembre
Misura: una mensilità pari alla retribuzione di fatto. In caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, si moltiplica la media ponderale delle ore di lavoro mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
Maturazione: per dodicesimi.
Una tantum
Per quanto riguarda il periodo 01.01.2013-31.12.2015, al personale in forza al 24 giugno 2016 viene erogato, unitamente alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2016 in proporzione all'orario stabilito dal contratto individuale di lavoro, a titolo di Una Tantum l'importo lordo riportato nella seguente tabella:
livello di appartenenza |
Una tantum €. Da erogare a settembre 2016 |
Livello I-II -III -IV | 100,00 €. |
Livello V-VI-VII-VIII | 120,00 €. |
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
- I, II, III livello: 30 giorni lavorativi;
- IV, V, VI livello: 90 giorni lavorativi;
- VII, VIII livello: 120 giorni lavorativi.
- personale a tempo determinato: 30 giorni lavorativi
Il personale riassunto con le stesse mansioni non deve ripetere il periodo di prova.
Orario di lavoro
Orario settimanale
Orario normale di lavoro del personale 37 ore settimanali.
Personale docente della scuola dell'infanzia 32 ore settimanali.
Personale educativo dei servizi della prima infanzia 35 ore settimanali.
Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell'Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.
Docenti di altre discipline 35 ore settimanali. L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi il personale docente della scuola dell'infanzia, conservando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto· della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Orario del personale docente.
Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell’attività della Scuola, è tenuto a prestarle.
Le ore eccedenti sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giomalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:
casistica |
33 ore settimanali |
34 ore settimanali |
35 ore settimanali |
Orario settimanale su 5 giorni |
8 giorni |
15 giorni |
22 giorni |
Orario settimanale su 6 giorni |
9 giorni |
18 giorni |
26 giorni |
Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti, non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.
Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.
Personale ATA e con funzioni di coordinamento: 37 ore settimanali.
Personale inquadrato nel livello retributivo VI dell'area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia: 32 ore settimanali comprensive delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all'attività di docenza.
L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico, comprensive dei periodi di sospensione determinati dal calendario scolastico.
Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica il personale, conservando la normale retribuzione, può essere impegnato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto di svolgere fino a 35 ore settimanali e l'insegnante, nel rispetto della programmazione dell'attività della scuola, deve prestarle.
Le ore eccedenti sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (ovvero nei periodi di chiusura e/o sospensione dell'attività didattica secondo quanto definito dai calendari scolastici), come permessi retribuiti, anche conglobati:
- 33 ore settimanali: 9 giorni lavorativi per anno scolastico di permesso retribuito;
- 34 ore settimanali: 18 giorni lavorativi per anno scolastico di permesso retribuito;
- 35 ore settimanali: 26 giorni lavorativi per anno scolastico di permesso retribuito.
Personale inquadrato nel livello retributivo V dell'area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia: 35 ore settimanali, comprensive di tutte le attività connesse alla funzione educativa e non è tenuto alla presenza nei periodi di interruzione e/o di sospensione dell'attività.
Personale del III e IV livello retributivo dell'area del personale educativo e docente: 37 ore settimanali.
Il calendario delle attività è deliberato dal Collegio dei docenti per quanto riguarda la scuola dell'infanzia o da altro Organismo collegiale per le attività relative ad altri servizi educativi, d'intesa con la Direzione della scuola.
A titolo di esempio, per quanto riguarda le attività connesse si intendono tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi collegiali.
Le ore per le attività funzionali e connesse alle attività di insegnamento sono comprensive dei corsi di aggiornamento promossi dalla scuola, delle riunioni di coordinamento della FISM, della partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dalla scuola, delle attività di accoglienza e della partecipazione alle Commissioni di continuità, dell'organizzazione di visite didattiche.
Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, deve avvenire di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità come permessi retribuiti anche conglobati oppure in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.
Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore, per decisione dell'ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.
La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerate festive le domeniche e la ricorrenza del Santo Patrono
Completamento d'orario
Il personale con orario inferiore a quello contrattuale ha diritto al completamento del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni. Tale priorità, nel caso di più insegnanti nella medesima situazione, terrà conto, nell'ordine, dell'anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.
Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita. Il Gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Tipologia della prestazione |
Percentuali di maggiorazione |
Lavoro straordinario: |
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- diurno feriale |
25% |
- festivo |
75% |
- festivo notturno |
100% |
- notturno feriale |
40% |
Festivo con riposo compensativo |
25% |
Notturno |
25% |
Per il personale ATA e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati e, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, sono monetizzate e corrisposte con le competenze del mese di agosto.
Per il personale docente ed educativo degli asili nido il lavoro straordinario non deve superare le 80 ore annue, 120 ore annue per il personale direttivo, amministrativo ed ausiliario e può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio.
Lavoro notturno definizione: quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane.
Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Ferie e permessi annui
Ferie
30 giorni lavorativi annui. Le ferie maturano per dodicesimi dal 1° settembre al 31 agosto; le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. di calendario sono considerate mese intero. La settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario settimanale, è considerata di 6 giorni. Per il personale a tempo indeterminato le ferie devono essere godute per i docenti durante la sospensione estiva.
Tuttavia le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione delle attività educative/didattiche nei casi di: malattia insorta prima dell'inizio delle ferie e protrattasi nel periodo di ferie; malattia sopravvenuta durante le ferie; astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo.
Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.
Il calendario delle ferie per i non docenti è definito dalla Direzione in accordo con la R.S.A. di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Festività soppresse
Competono 4 gg di permesso retribuito per ciascun anno scolastico e possono essere goduti, di norma, solo in periodi di sospensione dell'attività didattica.
Assenze
Malattia
- comporto: per assenza continuativa, massimo 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; successivamente può essere richiesto un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino a un massimo di 6 mesi; per assenze, anche non continuative e per eventi morbosi diversi, massimo 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno. In caso di malattie fortemente invalidanti può essere chiesto un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day - hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata.
Per le giornate di assenza il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
- trattamento economico: dal 1° al 180° giorno nell'anno solare, 100% della retribuzione mensile lorda del mese precedente.
Infortunio sul lavoro
- comporto: fino alla guarigione clinica documentata, in caso di infortunio, o fino a quando viene corrisposta l'indennità per inabilità temporanea, in caso di malattia professionale
- trattamento economico: dal 1° al 180° giorno, 100% della normale retribuzione
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta l'80% della retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
Congedo parentale
Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa (ovvero congedo parentale) dal lavoro per un periodo, anche frazionato, come segue:
la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;
il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.
II diritto di astenersi dal lavoro é riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. II beneficio spetta:
- fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso il rimanente periodo di spettanza dei congedi può essere utilizzato come congedo non retribuito.
- dai sei ai dodici anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di astensione.
Prolungamento del congedo.
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32 del D.lgs. 80/2015, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Congedi parentali in modalità oraria.
Il congedo parentale in modalità oraria dovrà essere usufruito con pacchetti orari non inferiori al 50% del proprio orario di lavoro medio giornaliero calcolato su base settimanale.
Il congedo parentale dovrà essere usufruito facendo coincidere l'inizio o la fine con l'inizio e/o la fine dell'orario di lavoro del dipendente.
La richiesta di utilizzo del congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata per iscritto alla Direzione dell'ente con un preavviso di almeno 15 giorni.
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario retribuiti non frazionabili.
Diritto allo studio
Per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali da utilizzare in un solo anno. Contemporaneamente ne possono usufruire fino a 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica.
Diritto alla crescita professionale
Al personale docente non fornito di specifica abilitazione all'insegnamento è garantita la possibilità di utilizzo dei permessi retribuiti.
Permessi retribuiti
Il dipendente può usufruire nell'anno scolastico, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi anche in frazioni orarie, di permessi retribuiti così suddivisi:
3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado conviventi;
2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentare e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione;
5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado di parentela q uali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione.
Le suddette giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi gravi.
Per motivi di studio sono inoltre concessi per un massimo di 15 ore per anno scolastico, da recuperare, di norma, entro il mese successivo anche in attività di supplenza.
Permessi non retribuiti
Per comprovati motivi il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni lavorativi nell'anno solare.
Aspettativa
Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di 12 mesi ogni 2 anni di servizio.
Lavoro a tempo parziale
Per il personale docente ed educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente il part-time orizzontale.
Lavoro supplementare
È retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Clausole elastiche.
Possono essere previste a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo che la direzione dell'ente dovrà preventivamente comunicare al lavoratore con un un preavviso di due giorni lavorativi.
Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a 5 del D.lgs. 81/2015, ovvero in quelle di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20.5.1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
Contratto a tempo determinato
Causali
È consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o per progetti approvati dall'ente gestore;
- per punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica anche connessa alla sostituzione o alla modifica di programmi informatici, o connessa all'applicazione di nuove procedure amministrative, ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per effettuazione di operazioni di rilevazione o di controllo periodico della qualità;
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- per l'inserimento di figure professionali non esistenti nell'organizzazione aziendale: per i primi 24 mesi di inserimento;
- per l'attivazione di altri servizi diversi dalla scuola materna: per attivazione si intende un periodo di 24 mesi dall'inizio del nuovo servizio;
- per i servizi ottenuti in appalto o in convenzioni con enti pubblici.
- a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, nei casi esplicitamente menzionati dal c.c.n.l. e in tutti i casi consentiti dalla legge.
- per il personale docente non abilitato nei casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato.
Limiti
La percentuale massima dei contratti a termine, superiori a sette mesi, non potrà superare il 30% (trenta per cento) del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato arrotondato all'unità superiore in forza al momento dell'assunzione del lavoratore a tempo determinato. È sempre possibile l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino a due unità.
Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a termine conclusi:
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- per l'attivazione di nuovi servizi;
- per i servizi svolti durante il periodo estivo come: centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.
- per l'assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili.
Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso enti nelle quali si sia proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi (art. 20 D.lgs. 81/2015);
- presso enti ed istituzioni nei quali siano occupati lavoratori con orario ridotto anche a seguito della applicazione degli accordi di solidarietà sottoscritti dalle 00.SS. firmatarie del CCNL a tutela dell'occupazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss..mm. e ii.
Durata e proroghe
La durata del contratto a tempo determinato non può essere superiore a 36 mesi.
Oltre tale termine un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nella stessa qualifica e livello, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.
È ammesso il superamento del limite dei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, per i lavoratori con uno o più contratti a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro presso lo stesso ente.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell'arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto de quo si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Successione dei contratti.
Qualora il lavoratore venga riassunto entro un periodo di dieci giorni per contratti di durata non superiori ai sei mesi ovvero venti giorni dalla data di scadenza per contratti superiori a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratti di due assunzioni a temine successive, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro sì considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Il periodo cumulativo dei contratti a termine non può superare comunque i termini di trentasei mesi.
Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Apprendistato professionalizzante
È ammesso esclusivamente per i livelli dal I al V dell'area del personale ATA.
Periodo di prova
Il periodo di prova è di 60 giorni di lavoro effettivo.
Trattamento normativo ed economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
Durata 24 mesi: primo semestre, 90% della retribuzione globale in atto; secondo semestre, 95% della retribuzione globale in atto; dal terzo semestre, 100% della retribuzione globale in atto.
Durata 36 mesi: primo anno, 90% della retribuzione globale in atto; dal secondo anno, 100% della retribuzione globale in atto.
Durata massima
- 24 mesi per il personale inquadrato nei livelli I, II e III;
- 36 mesi per il personale inquadrato oltre il III livello;
La durata è ridotta a 18 e 30 mesi per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professionalità da conseguire.
Contratto di inserimento
Non disciplinato
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Può essere concluso, a tempo determinato, nelle seguenti fattispecie: per particolari punte di attività; per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella scuola.
È fatto divieto di utilizzarlo per le qualifiche e le mansioni appartenenti all'area educativa e docente.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione impegnate/i per le fattispecie sopra individuate non possono superare per ciascun trimestre il 10% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nella scuola.
Lavoro intermittente o discontinuo
Le parti hanno convenuto che il contratto di lavoro intermittente sia utilizzato in relazione a particolari esigenze organizzative del lavoro connesse con la necessità di assicurare, mediante la chiamata di personale fornito di specifica professionalità, la continuità educativo - didattica nei servizi socio educativi e di fare fronte ad esigenze lavorative per particolari punte di attività scolastica.
Contratti coordinati a progetto
Possono essere utilizzati solo nelle seguenti condizioni e modalità: per figure professionali non presenti nel vigente c.c.n.l.; per attività saltuarie e temporanee; per attività diverse dalle attività principali o accessorie alle attività d'impresa; per attività non ordinarie e non previste dalla sfera di applicazione del c.c.n.l.; per le funzioni di attività per le quali non è presente personale assunto presso l'azienda.
Lavoro ripartito
Non disciplinato
Accordo di rete fra più enti
Si configura come una collaborazione organizzata e duratura tra più gestori che mantengono, però, la loro autonomia e la loro individualità. Si applica, a titolo indicativo, per:
- il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico didattico, amministrativo e altro;
- il personale in esubero e per il completamento dell'orario di lavoro.
- il luogo dello svolgimento delle prestazioni; le mansioni da svolgere;
- la durata del distacco.
La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all'ente che ha assunto il lavoratore.
Contratto di tirocinio e stage.
I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso un'idonea compagnia assicuratrice. L'obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.
Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell'azienda, gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.
Lavoro stagionale
Le attività dei centri estivi non rientrano tra le attività ricorrenti educative e scolastiche, ma rientrano tra i servizi di accoglienza, di sorveglianza e ludici. Le attività dei centri estivi a carattere socio educativo svolti nei mesi di luglio ed agosto dagli enti gestori che applicano il CCNL FISM - OO.SS. CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal, hanno le caratteristiche della stagionalità. I lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali. Ai medesimi lavoratori si applica il trattamento giuridico ed economico del CCNL FISM/OO.SS. in vigore e gli eventuali accordi territoriali e aziendali.
Le lavoratrici e i lavoratori assunti sono inquadrati nel livello professionale e per le mansioni previste del CCNL FISM vigente in base alle attività programmate del centro estivo medesimo.
La contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiuntivo a favore del personale che presta la propria attività volontaria nelle attività dei centri estivi. Vengono fatte salve le intese territoriali già sottoscritte.
Sono fatti salvi e continuano ad applicarsi gli accordi di secondo livello riguardanti le attività nei centri estivi del personale su base volontaria. I lavoratori in forza presso l’istituto che manifestano la volontà a prestare servizio nei centri estivi, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dell’attività estiva e le competenze spettanti per la mansione svolta si intendono aggiuntive a quelle ordinarie.
Le istituzioni ove sono previste le attività dei centri estivi, devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nonché la presenza di personale formato per il primo soccorso.
Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza previsto dal D.lgs.81/2015.
La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i sei giorni lavorativi.
Estinzione del rapporto
Preavviso
dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese
dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi
dipendenti del 7° e 8° livello: 3 mesi
I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni. Durante il preavviso il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.
Trattamento di fine rapporto
Il ccnl ripropone la disciplina di legge in materia.