Il fascicolo personale del lavoratore ed il trattamento da parte del datore dei suoi dati personali, diritto di accesso e modalità consentite e vietate dell'esercizio del diritto
Le informazioni raccolte relative ai lavoratori dipendenti devono essere custodite in un apposito fascicolo personale ed "i dati sensibili devono essere conservati in una sezione separata del fascicolo personale ed essere accessibili solo al personale autorizzato" (cfr. Garante della Privacy, newsletter n. 230/04).
Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati in possesso del datore di lavoro (art. 7 ess. Codice) e di essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati nonchè di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè poertinenti allo scopo della raccolta.
Il diritto di accesso del lavoratore, peraltro, non riguarda le notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali riferibili a persone identificate o identificabili (ad esempio le mansioni relative ad un determinato profilo professionale).
Inoltre, l'esercizio del diritto di accesso consente di ottenere solo la comunicazione dei dati personali relativi al richiedente nella misura in cui essi siano detenuti dal titolare del trattamento, ma non permette "il diretto ed illimitato accesso a documenti e ad intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi".
Il diritto di accesso del lavoratore può essere soddisfatto con la messa a sua disposizione del fascicolo personale.