controlli a distanza controlli difensivi e controlli ex post

Controlli a distanza controlli difensivi e controlli ex post, il campo di applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e i chiarimenti della giurisprudenza di legittimità 
 
 
 
L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori pone il divieto di effettuare controlli mediante impianti audiovisivi (es. televisioni a circuito chiuso) o altre apparecchiature atte a sorvegliare a distanza l'attività dei lavoratori.
 
L'impiego di tali strumenti è consentito solo per comprovate esigenze organizzative e produttivi o per motivi di sicurezza  previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU).
 
Se il datore di lavoro non raggiunge l'accordo con le rappresentanze dei lavoratori, potrà, al fine di consguire l'autorizzazione ad installare i necessari strumenti in azienda, adire la Direzione Provinciale del Lavoro competente.
 
Tra gli esempi tratti dalla prassi amministrativa, può ricordarsi la risposta ad interpello del Ministero del Lavoro in ordine ad apparecchiature volte ad effettuare un più incisivo controllo dei costi del servizio telefonico, effettuata al fine di realizzare una loro puntuale imputazione contabile alle varie unità aziendali. E' stato osservato, al riguardo, che se tale imputazione è effettuata nei confronti della singola utenza, occorrerà verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sull'attività lavorativa dei dipendenti in quanto, in tale caso, sarà necessario il previo accordo sindacale o l'autorizzazione della DPL.
 
Numerosi problemi ha posto l'art. 4 dello Statuto in relazione alle nuove tecnologie dell'informazione ed in particolare con riferimento all'uso della posta elettronica e di internet da parte dei lavoratori. Il Garante, con la deliberazione n. 13 del 1 marzo 2007 ha fornito alcune precisazioni.
 
Nell'ambito delle apparecchiature con finalità di controllo a distanza vanno ricomprese anche le strumentazioni hardware e software dirette a controllare il lavoratore quale utente di un sistema di comunicazione elettronica con la conseguenza che è considerato illecito "il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire - a volte anche  minuziosamente l'attività dei lavoratori " ad esempio mediante la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, la riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore, la lettura dei testi o l'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.
 
I dati acquisiti in violazione del divieto non possono essere utilizzati ed il datore risponde dell'illecito civilmente e penalmente.
 
Per quel che riguarda i controlli difensivi diretti solo ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, essi sono stati, da ultimo, ricondotti nel cmpo applicativo dell'art. 4 in quanto rientranti nella categoria dei c.d. controlli preterintenzionali; in quanto tali, richiedono il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o l'autorizzazione della DPL (cfr. Cass Civ. Sez Lav. n. 4375 del 23 febbraio 2010).
 
Diversamente, la Cassazione ha riutenuto ricadere al di fuori del campo applicativo dell'art. 4 dello Statuto il controllo a distanza effettuato dal datore di lavoro dopo il comportamento illecito del lavoratore in quanto finalizzato esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale.
 
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