Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo la riforma Fornero: l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alla DTL
Una importante novità contenuta nella legge n 92 del 2012 è quella che concerne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso di aziende di grandi dimensioni (in sintesi quelle con più di quindici dipendenti occupati).
La legge, infatti, intervenendo sull'art. 7 della Legge n 604 del 1966, ha introdotto una procedura conciliativa che il datore di lavoro è tenuto ad intraprendere prima di procedere con il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Il datore di lavoro deve infatti inviare alla Direzione territoriale del lavoro (DTL ex DPL) del luogo dove il dipendente è impiegato, una comunicazione da trasmettere per conoscenza anche al lavoratore, nella quale dichiara l'intendimento di procedere con il licenziamento per motivo oggettivo, indicando altresì i motivi del licenziamento medesimo.
Nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta, la DTL trasmette la convocazione, sia al datore di lavoro che al lavoratore per un incontro innanzi alla commissione provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c.).
Durante lo svolgimento della procedura, le parti, con la partecipazione attiva della commissione, esaminano anche soluzioni alternative al recesso.
La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla trasmissione della comunicazione di convocazione per l'incontro, salvo che le parti, di comune accordo, non intendano proseguire la discussione per il raggiungimento di un accordo.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia per il lavoro ovvero di somministrazione, di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale.
Se invece il tentativo di conciliazione ha esito negativo e, comunque, decorso il termine di 7 giorni per la trasmissione della convocazione da parte della DTL, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore che produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato.
Nel giudizio di impugnativa del licenziamento, il giudice dovrà tener conto del comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e della proposta conciliativa avanzata dalla stessa, ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria e della condanna alle spese processuali (artt. 91, 92 c.p.c.).
art. 1 commi 40 e 41 della Legge n 92 del 2012
«Art. 7. -
1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (7).
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.