lavoro a domicilio

La disciplina del lavoro a domicilio di cui alla legge n 877 del 1973 distinzione tra lavoro a domicilio autonomo e subordinato e elementi caratterizzanti rispetto al lavoro subordinato ex art 2094 cc 
 

 

 

 
Il rapporto di lavoro a domicilio si caratterizza per il fatto che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa si trova presso il domicilio del lavoratore o comunque presso locali dei quali abbia la disponibilità; non può invece ricondursi nell'alveo del lavoro a domicilio la prestazione svolta in locali di pertinenza del datore di lavoro anche se per l'uso degli stessi il lavoratore corrisponda un canone o un corrispettivo di altro tipo.
 
La disciplina del lavoro a domicilio si rinviene nella legge n. 877 del 12.12.1973 che, all'art. 1, definisce lavoratore a domicilio " chiunque con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi".
 
La speciale connotazione del rapporto di lavoroa domicilio determina il diverso atteggiarsi del potere di supremazia
 datoriale che, a mente dell'art. 1 comma 2 della L. n. 877/73 cit. si estrinseca nel fatto che il lavoratore "è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa lke modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere".
 
Occorre sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la distinzione tra il lavoro a domicilio di tipo subordinato ed autonomo da individuarsi nel fatto che mentre la prestazione del lavoratore a domicilio subordinato è sovrapponibile a quella svolta da un qualsiasi lavoratore dell'impresa caratterizzandosi unicamente per il luogo di espletamento, la prestazione di un lavoratore a domicilio senza vincolo di subordinazione è destinata a realizzare un'opera finita con organizzazione di mezzi a carico del lavoratore e con assunzione in proprio del rischio dell'organizzazione e delle strutture (cfr, Cass n. 6150/1999).
 
La disciplina del rapporto di lavoro a domicilio, così come innovata dal D.L. n. 112/2008, ha i seguenti punti caratterizzanti:
 
i datori di lavoro possono assumere direttamente lavoratori a domicilio (i quali sono iscritti in un apposito registro istituito presso la DPL);
 
il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze lavoratori a domicilio deve registrarne sul libro unico del lavoro, il nominativo, il relativo domicilio e la misura della retribuzione (cfr. art. 3 comma 5, L. 877/\1973
 
non è ammessa l'esecuzione di lavori pericolosi comportanti l'impiego di di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
 
Il lavoratore a domiclio può esercitare la prestazione lavorativo per conto di uno o più imprenditori. Vige il divieto di  eseguire lavori in concorrenza con il datore di lavoro  quando al lavoratore a domicilio è affidata una quantità di lavoro tale da procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario di lavoro normale.
 
la retribuzione del lavoratore a domicilio viene corrisposta sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria; il lavoro a domicilio costituisce dunque uno dei pochi casi in cui viene sancita per legge l'obbligatorietà del sistema di cottimo integrale.
 
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