licenziamenti collettivi illegittimi il nuovo regime risarcitorio

Il nuovo regime risarcitorio in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, le novità della legge n 92 del 2010
 
 
 
In caso di licenziamenti collettivi, l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 prevede che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, ove non siano raggiunti accordi sindacali in materia, debba avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di scelta:
 
a) carichi di famiglia;
b) anzianità:
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative (1).
 
Il precdente art. 4 prevede che, prima di procedere al licenziamento collettivo, il datore di lavoro informi le RSA e le rispettive OOSS (ovvero, in mancanza di RSA, le OOSS maggiormente rappresentative) sui motivi della riduzione di personale e sui profili professionali interessati, nonchè in ordine ad ulteriori circostanze (cfr. il comma 3 dell'art. 4).
 
Segue una fase di consultazione sindacale, all'esito della quale possono essere stipulati accordi che regolano la mobilità ovvero, in caso di esaurimento della procedura in difetto di accordo sindacale, il datore può procedere ai licenziamenti collettivi, nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1 della l. n. 223 del 1991.
 
Il comma 12 dell'art. 4 prevede che i licenziamenti collettivi sono privi di efficacia ove siano stati effettuati senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dall'art. 4.
 
Il comma 3 dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991, in ordine alle conseguenze di vizi che inficino la procedura di licenziamento collettivo stabilisce che "Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".
 
Quindi, in caso di licenziamento collettivo orale, si applica la disciplina di cui ai nuovi commi 1° e 2° dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970: reintegra ed indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dalla data del recesso alal reintegra (con un minimo di cinque mensilità) nonchè condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; possibilità di optare, anzichè per la reintegra, per la corresponsione di un'indennità commisurata a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
 
Stante la previsione di cui al comma 12 dell'art. 4, si potrebbe ipotizzare che il licenziamento collettivo orale si verifichi anche allorchè non siano state rispettate le procedure di cui all'art. 4 (in quanto, in tale ipotesi, l'art. 4 stabilisce l'inefficacia della comunicazione di recesso).
 
Tale interpretazione va, però, esclusa per ragioni di ordine sistematico in quanto il mancato rispetto delle procedure di cui all'art. 4 è sanzionato espressamente con l'applicazione del regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18 : dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto.
 
Ove, infine, il datore non abbia rispettato i criteri di scelta nell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità si applicherà il seguente regime sanzionatorio: annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e  pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura non superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto; condanna, altresi', del datore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione
 
 
Argomenti correlati
 
 
 
 
 
RICHIEDI CONSULENZA