licenziamento ad nutum casistica

Il regime della libera recedibilità del datore di lavoro dal rapporto lavorativo i casi di licenziamento ad nutum ammessi dalla vigente normativa
 
 
Il licenziamento c.d. ad nutum (letteralmente "con un semplice cenno") costituisce un'eccezione alla regola del regime vincolistico stabilito dall'art. 1 della Legge n 604 del 15 luglio 1966 secondo cui il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o giustificato motivo.

Il regime del licenziamento ad nutum, di libera recedibilità dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, è ammesso nei seguenti casi:

a) per i dirigenti. L'art. 10, comma 1 della L. n. 604 del 1966 richiama espressamente solo le categorie degli impiegati e degli operai, cui vanno aggiunti anche i quadri (stante l'equiparazione agli impiegati ex art. 2, comma 3 della L. 190/1985) dovendosi conseguentemente escludere i dirigenti.
Ai dirigenti, però, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori sulla comunicazione per iscritto del licenziamento (art. 2, comma 3, L. n. 604/1966) e nel caso di licenziamento discriminatorio.

b) Per i lavoratori in prova, nel termine di sei mesi dall'assunzione (art. 10 L. n. 604 del 1966 e art. 2096, comma 2 c.c.).

c) per gli atleti professionisti ai sensi dell'art. 4 della L. n. 91 del 23.3.1981.

d) per gli addetti ai servizi domestici ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. n. 108/1990.

e) per i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici e che abbiano raggiunto il limite massimo d'età per l'accesso al trattamento pensionistico (cfr. l'art. 4 della L. n. 108 del 1990 e il D.L. n 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 22.12.2011 c.d. Decreto Monti).
 
 
 
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