patto di concorrenza e corrispettivo adeguato


Questioni relative al patto di non concorrenza post contrattuale con riferimento alla misura ed alla modalità di erogazione del corrispettivo

  

L’art. 2125 c.c. prevede la necessaria onerosità del patto che limita la concorrenza del lavoratore dopo la cessazione del rapporto, costituendo, la previsione del corrispettivo, elemento necessario del negozio sotto pena di nullità.
 
La norma, tuttavia, non specifica quali siano i criteri da seguire per la determinazione della misura del corrispettivo, così come tace in merito a modalità tempi di corresponsione.
 
La giurisprudenza ha, dunque, tentato di tracciare i limiti esterni dell'autonomia privata, precisando che il corrispettivo deve essere non solo congruo, ma anche non meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.

Le questioni che si sono affacciate all'attenzione della giurisprudenza in relazione al corrispettivo del patto di non concorrenza post contrattuale riguardano sia l'adeguatezza in sè del corrispettivo pattuito sia le modalità ed i tempi di corresponsione del compenso.

E', a tale riguardo, ricorrente l'affermazione di principio secondo cui, "con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza - salva sempre la possibilità per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli art. 1448 e 1467 c.c. - l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'art. 2125 c.c., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato (cfr. in termini Cass. n. 4891 del 1998).


Quanto ai profili attinenti alle modalità ed ai tempi di erogazione, in particolare, si è posta in giurisprudenza la questione se fosse valido un corrispettivo il cui importo non fosse determinabile con esattezza ex ante come quello che matura nel corso del rapporto di lavoro in misura precentuale rispetto alla retribuzione mensile. E' evidente, infatti, che una tale modalità del corrispettivo conferisce al medesimo un'intrinseca componente aleatoria in dipendenza dell'incertezza in ordine alla data in cui il rapporto lavorativo verrà a a cessare.

Si è, ad esempio, ritenuta, nella giurisprudenza di merito, la nullità, ai sensi dell'art. 2125 c.c., del patto di non concorrenza che preveda il pagamento del corrispettivo, non preventivamente determinato, in costanza di rapporto di lavoro, "poiché la non prevedibilità della durata dello stesso rende aleatorio ed eventuale un elemento fondamentale del patto e, cioè, il prezzo dovuto al lavoratore per la sua parziale rinunzia al diritto al lavoro".


Diversamente, è stato evidenziato che l’art. 2125 c.c. non detta alcun criterio nell’individuazione del compenso e non impone che esso sia predeterminato nella sua esatta e complessiva entità; conseguentemente, le parti ben potrebbero pattuire la sua corresponsione anche in costanza di rapporto e la sua determinazione in percentuale rispetto alla retribuzione erogata.

L’ampiezza della formulazione normativa, inoltre, non esclude che il corrispettivo sia costituito da altra utilità economica (ad esempio, la remissione di un debito), purché al sacrificio imposto al lavoratore corrisponda un qualche significativo vantaggio patrimoniale.

In effetti, tale ultima soluzione interpretativa, sembra da condividersi, non essendovi elementi letterali e logici che giustifichino la compressione dell'autonomia negoziale delle parti al riguardo ed essendo, la previsione dell'erogazione del corrispettivo in corso di rapporto di lavoro, di possibile interesse per il lavoratore potendo, l'alea relativa alla durata del rapporto di lavoro, risolversi anche a vantaggio del lavoratore e non soltanto, in ipotesi, a suo svantaggio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1346 c.c., pur potendo, il corrispettivo pattuito, presentare un qaualche forma di aleatorietà in ordine alla complessiva misura che formerà oggetto di erogazione da parte del datore di lavoro, esso dovrà, ex ante, risultare determinato o determinabile.

Se, per un verso, la mancanza di determinabilità del compenso rende pacificamente nullo l’intero patto di non concorrenza, ai sensi dell’art. 1346 c.c., le conseguenze del giudizio di non adeguatezza del corrispettivo non hanno trovato uniformità di soluzioni né in dottrina, né in giurisprudenza. Secondo una prima impostazione, prevalente in giurisprudenza, l'incongruità del corrispettivo darebbe luogo all'invalidità del patto. Secondo altra impostazione, invece, tale incongruità potrebbe essere valutata solo ex post e, cioè, al momento in cui si determina l'esigibilità della prestazione da parte del datore di lavoro e darebbe, in ipotesi, luogo al rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Tribunale Milano, 28/09/2010,


Ai sensi dell'art. 2125 c.c., il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo predeterminato nel suo preciso ammontare, al momento della stipulazione del patto, giacché è in tale momento che si perfeziona il consenso delle parti, e congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore in quanto costituisce il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro costituzionalmente garantito; pertanto, viola la norma la previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, da un lato, introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà e indeterminatezza e, dall'altro, facendo dipendere l'entità del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore, anziché di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto.

Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2013, (ud. 29/11/2012, dep.08/01/2013),  n. 212

2. La questione sollevata con il primo motivo di ricorso è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e risolta nel senso che la risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative (cfr, Cass., nn. 9491/2003;

15952/2004), con ciò superandosi un contrario risalente orientamento (cfr, Cass., nn. 1686/1978; 1968/1980; cfr, altresì, Cass., n. 3625/1983). Al riguardo è stato osservato che la pattuita possibilità di "rinuncia" al patto da parte del datore di lavoro è da ricondurre all'astratta previsione di cui all'art. 1373 c.c., comma 2, ma che è proprio la libertà di recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto o per il periodo successivo, all'interno del limite temporale di vigenza del patto, che deve ritenersi non consentita, posto che, alla stregua delle disposizioni dettate dall'art. 1225 c.c., la limitazione allo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere contenuta entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo e compensata da un corrispettivo di natura latamente retributiva; pertanto tale norma, interpretata secondo i principi generali, anche di derivazione costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), non consente, da una parte, che sia attribuito al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la previsione della fissazione di un termine certo; dall'altra, che l'attribuzione patrimoniale pattuita possa essere caducata dalla volontà del datore di lavoro. Ciò perchè la grave ed eccezionale limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all'esito di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate programmazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto.



Cassazione civile, sez. lav., 10/09/2003,  n. 13282

Il patto di non concorrenza, previsto dall'art. 2125 c.c., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza è tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 2125 c.c. di un patto con il quale un dipendente, assunto con qualifica di addetto marketing ufficio estero presso una società leader a livello internazionale nel settore della commercializzazione di articoli per il fitness, si era impegnato ad astenersi in territorio italiano ed europeo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la società datrice di lavoro, verso un corrispettivo mensile per tredici mensilità, dal prestare la propria opera, sia in qualità di lavoratore autonomo, che di lavoratore subordinato, in favore di aziende operanti nel medesimo settore, considerando che detta pattuizione non impediva al dipendente di esplicare le proprie attitudini professionali in qualsiasi settore economico ad eccezione di quello del fitness; il giudice di merito aveva altresì ritenuto violato il patto descritto attraverso la costituzione da parte del dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro con la società, di una società avente ad oggetto la produzione, la lavorazione, la commercializzazione di prodotti e accessori per la ginnastica, lo sport ed il settore riabilitativo).

Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2006,  n. 7835

Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
 

 

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