I precari della scuola e la maturazione delle progressioni economiche (scatti di anzianità) legate all'anzianità di servizio nel corso dei rapporti di lavoro a termine
Il ricorso sistematico da parte del M.I.U.R. alle supplenze per ovviare alle carenze di organico ha determinato un vasto contenzioso che ha avuto ad oggetto, in prevalenza, le pretese dei precari della scuola di vedere stabilizzato il proprio rapporto di impiego e/o di vedersi risarciti dei danni derivanti dal ritenuto illegittimo ricorso a forme di lavoro flessibile da parte del Ministero e, con meno frequenza, le pretese dei medesimi lavoratori a vedersi riconoscere le progressini retributive legate all'anzianità di servizio che discendono dalle previsioni di fonte collettiva (cfr. art. 79 del CCNL comparto scuola 2006 - 2009).
Quest'ultima questione risulta controversa in quanto, da una parte, vi sono norme interne di legge e di fonte collettiva che parrebbero legittimare l'escusione della maturazione delle progressioni economiche legate alla maturazione dell'anzianità di servizio da parte dei supplenti della scuola e, dall'altra, vi è l'obbligo, per il giudice nazionale, di dare immediata attuazione alla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato; clausola che pone il divieto per gli Stati membri di introdurre norme che prevedano condizioni di impiego diverse tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo determinato che svolgano mansioni assimilabili.
L'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che "al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".
L'art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 per il quadriennio 2006/2009 biennio economico 2006/2007 prevede, senza specifica distinzione tra il personale di ruolo e non di ruolo quanto segue "Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio"
La tabella 2 cui rimanda l'art. 79 del CCNL prevede, poi, scatti retribuitivi a decorrere dalla maturazione di una specifica anzianità di servizio svolgendo specifiche funzioni.
Richiamato, in sintesi, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva del personale della scuola, la questione è sostanzialmente quella di verificare se la progressione economica disciplinata dall'art. 79 del CCNL competa anche al personale non di ruolo che sia stato assunto in virtù di contratti a tempo determinato.
A tale riguardo, occorre necessariamente richiamare, in via preliminare, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, la quale dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
La Corte di Giustizia con la sentenza del 13 settembre del 2007 in causa c- 307 05, ha avuto modo di evidenziare quanto segue "28. ...la direttiva 1999/70 nonché l’accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro. 29. La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre 2003, causa C-151/02, Jaeger, Racc. pag.I-8389, punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall’art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall’art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo‘considerando’, gli Stati membri sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68).
31. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
48. In siffatte circostanze, occorre risolvere la prima questione sollevata dichiarando che la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
50. Il giudice del rinvio domanda, in particolare, se possa costituire una ragione oggettiva di tal genere la mera circostanza che la differenza di trattamento, nella specie esistente tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in ordine agli scatti di anzianità, sia prevista dalla legge o da un accordo sottoscritto dai rappresentanti sindacali del personale e dell’amministrazione.
53. In effetti, la Corte ha dichiarato che la nozione di «ragioni oggettive», dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. sentenza Adeneler e a., citata, punti 69 e 70).
54. Per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 71).
56. Orbene, la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all’identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.
57. Ciò premesso, tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
58. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
59. Conseguentemente, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.
Alla luce delle chiare indicazioni che emergono dall’interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia della portata della clausola n. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, deve ritenersi che la progressione economica fondata sulla maturazione dell’anzianità di servizio e disciplinata dall’art. 79 del CCNL e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni dell’impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla clausola n. 4.1 dell’accordo.
Ne dovrebbe discendere l'obbligo di fornire un'interpretazione conforme alla clausola n. 4 dell’ accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, sia del contratto collettivo il quale non esclude, all’art. 79, espressamente i docenti non di ruolo ed impiegati in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, sia dell'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prevede che "al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo" il quale può essere interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell’ accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, come riferito al trattamento iniziale, relativo, cioè, alla prima assunzione del personale non di ruolo.
se tali considerazioni sono corrette, dovrebbe, dunque, ritenersi che la progressione economica legata alla maturazione dell'anzianità di servizio competa anche ai lavoratori c.d. precari impiegati in virtù di reiterati contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R.
D'altronde un'indiretta conferma della correttezza di tale conclusione può trarsi anche dalla circostanza che, una volta disposta l'immissione in ruolo, l'ex supplente consegue, ma solo a decorrere dall'immissione in ruolo, la ricostruzione della carriera con il riconoscimento della maturazione dell'anzianità pregressa.
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