esclusione socio cooperativa art 18 se è disciplinare

 
Cass 1259/2015 se il socio di cooperativa viene escluso per ragioni disciplinari si applica l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori 
 

 

La l. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d, che "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c.".
  Si tratta di disposizione che trova corrispondenza nel nuovo testo dell'art. 2533 c.c., u.c., (che ha modificato l'originario art. 2527 c.c.), ai sensi del quale "quando l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti" e che, al suo primo comma, stabilisce che l'esclusione del socio possa avvenire "1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico...".
L'art. 2 della l. n. 142 del 2001 prevede poi che "ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo".
Ora, dalle norme riportate, sembrerebbe emergere l'automaticità della cessazione del rapporto lavorativo in rapporto all'esclusione del socio lavoratore e, quale conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto sociale, l'inapplicabilità dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Tale assetto normativo è stato, tuttavia, recentemente interpretato dalla Suprema Corte nel senso che, qualora l'atto di esclusione del socio dalla società sia collegato a fatti disciplinarmente rilevanti che attengono al rapporto di lavoro debba prevalere la sostanza sulla forma e debba, quindi, essere somministrata, in caso di illegittimità dell'esclusione, la tutela di cui all'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
 
Secondo la sentenza n. 1259/2015, quello che conta è la ragione dell’estinzione, ovvero la natura lavoristica o societaria della causale che conduce all’estinzione dei rapporti. Osserva la sentenza che "in base ad un indirizzo di questa Corte ormai consolidato, in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. Pertanto, in base all'art. 2 della legge n. 142 del 2001 trova applicazione l'art. 18 St.lav.  Infatti tale disposizione (l'art. 2) prevede che ai soci lavoratori di cooperativa  con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l'art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.  Sicchè, qualora non si abbia che il rapporto di lavoro si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma al contrario che quest'ultimo sia cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, non ricorre la fattispecie eccettuata dell'indicato art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (vedi, per tutte: Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868). Il suddetto indirizzo risulta applicabile anche nella specie, benchè sia stata l'esclusione dal rapporto sociale a comportare il licenziamento, e non viceversa. Infatti, ciò che rileva e che si sia avuta l'estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione, con illegittimità anche della risoluzione del rapporto lavorativo. In altri termini, ciò che conta è la sostanza  e, nella sostanza, in questo caso, cosi come in quello esaminato dalle suindicate sentenze, si è avuto un licenziamento disciplinare illegittimo. Del resto,  ragionando diversamente, alla Cooperativa sarebbe sufficiente comunicare l'esclusione dal rapporto sociale (implicante la risoluzione di quello lavorativo) per sottrarsi alle conseguenze di cui all'art.   18  St.lav.,  cosi  violando  quella  che  è  la  ragione  principale  della  costituzione   delle cooperative di produzione e lavoro,rappresentata dal permettere ai soci lavoratori di usufruire di condizioni di lavoro migliori rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi che economici.  Ne deriva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la presente ipotesi - al pari di tutti i casi di estromissione  dalla società  del socio lavoratore subordinato,  determinata da ragioni disciplinari con contestuale licenziamento- non rientra fra i casi in cui l'art. 2 della legge n. 142 cit. esclude l'applicabilita del'art. 18 St.lav., dovendo tale esclusione essere limitata alle ipotesi di cessazione  del rapporto  di lavoro derivante  dalle cause di estromissione  dalla società previste dallo statuto per ragioni attinenti al rapporto societario (diverse da quelle che possono determinare il licenziamento  disciplinare),  come, ad esempio, 1a mancata  partecipazione  ad un certo numero di assemblee, 1'omesso versamento della quota sociale e cosi via. 
Al rigetto del quarto motivo del ricorso principale, per quel che si e detto, consegue l'accoglimento  del primo motivo del ricorso incidentale,  con affermazione  dell'applicabilita nella specie applicazione, in forza del rinvio operato dall'art.  2 della Iegge n. 142 del 2001, dell'art.  18 St.lav., che comporta  che, all'illegittimita della  delibera  di esclusione  del socio consegue anche quella del licenziamento, con il ripristino sia del rapporto associativo sia di quello lavorativo.
La Corte pronuncia quindi ai sensi, dell'art.  384,  primo  comma,  cod.  proc. civ.,  il seguente principio di diritto: " in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, ove la società deliberi, per ragioni disciplinari,  l'espulsione  del socio con conseguente  automatica  cessazione  del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra  il  socio  e  la  società  stessa e  il  provvedimento espulsivo si  sia dichiarato illegittimo, trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 142 del 2001, l'art. 18 St.lav., che comporta che, all'illegittimità della delibera di esclusione del socio consegue anche quella del licenziamento, con il ripristino sia del rapporto associativo sia di quello lavorativo". 
Secondo la sentenza dunque se il licenziamento preceda l’esclusione dalla cooperativa oppure, anche se non la precede, la determini sul piano delle ragioni sostanziali, l’annullamento della esclusione porta all’applicazione dell’art.18. 
I due precedenti menzionati dalla Corte avevano affermato il principio secondo cui l’art.18 si applica quando il licenziamento precede l’esclusione, nel senso che la delibera di esclusione del socio si fonda esclusivamente sull'intervenuto licenziamento (talchè una volta ritenuto quest'ultimo illegittimo, ne consegue che parimenti illegittima è la delibera di esclusione del socio).
Tali sentenze si basano sull'interpretazione letterale del disposto dell’art. 2  secondo cui l’art.18 si applica  “salvo che venga a cessare  col rapporto di lavoro, anche quello associativo. “ Nella specie non si ha che il rapporto di lavoro si è risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo; ma al contrario quest'ultimo è cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore. Pertanto non ricorre la fattispecie eccettuata dell'art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato” 
La stessa motivazione è ripresa da altro precedente della Cassazione il 17868/2014.
 
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