Ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del C.C.N.L. del comparto scuola del 4.8.2011 è stabilito rispettivamente che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Tale previsione, che espressamente si riferisce al solo personale in servizio a tempo indeterminato, come chiarito da consolidata giurisprudenza di merito e come confermato dalla pronuncia della Suprema Corte n. 2924 del 7 febbraio 2020 (della quale si riportano qui di seguito ampi brani della motivazione), deve essere applicata anche ai lavoratori impiegati in virtù di contratti a termine e deve essere considerata anche al fine di determinare la corretta retribuzione da riconoscere ai lavoratori immessi in ruolo successivamente all’1.9.2010 ma che, già prima di quella data, potessero vantare periodi di servizio svolti in forza di precedenti contratti a tempo determinato.
La mancata applicazione di tale disposizione di favore anche al personale scolastico assunto, prima dell’1.9.2010 in base a contratti a termine, configurerebbe infatti una forma di discriminazione contrastante con l’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE così come l’eventuale mancata applicazione della stessa al personale precario immesso in ruolo dopo l’1.9.2010 che potesse vantare periodi di servizio precedenti a tale data in virtù di contratti a termine.
Ciò, in sostanza, comporta il diritto di percepire il trattamento economico della seconda fascia stipendiale (fascia 3 – 8) una volta maturato il primo biennio di anzianità di servizio computando sia i periodi di servizio svolti in virtù dei contratti a termine sia in virtù dei contratti a tempo indeterminato.
In tal senso, come premesso, si è orientata da ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione respingendo il ricorso promosso dal MIUR avverso la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze stipendiali dipendenti dall’applicazione della clausola del CCNL del 4 agosto del 2011 anche ad un lavoratore immesso in ruolo dopo l’1.9.2010 che poteva, tuttavia, vantare un periodo di servizio precedente in virtù di contratti a termine pregressi.
“Considerando il trattamento economico percepito dalla C. dopo tale immissione in ruolo, rilevava che, sulla base della ricostruzione della carriera effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 vi fosse stato un effettivo pregiudizio economico rispetto all'ipotesi di riconoscimento dell'intero periodo di precariato atteso che la lavoratrice, una volta stabilizzata, aveva perso il primo scatto biennale (di cui al precedente c.c.n.l. del 29.11.2007, abolito dal c.c.n.l. del 4.8.2011 che aveva fissato a nove anni l'anzianità utile per ottenere il primo scatto, laddove quello precedente la fissava a due anni) con conseguente riduzione dello stipendio rispetto a quello percepito da precaria e riteneva che tale disposizione andasse disapplicata ponendosi in contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e determinando una disparità di trattamento evidente ed inaccettabile.
Sulla base dei suddetti principi comunitari, riconosceva il diritto della C. di mantenere, al momento dell'immissione in ruolo, lo stipendio goduto in caso di precariato, applicando anche alla fattispecie la normativa transitoria contenuta di cui all'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 che prevede il diritto del dipendente a mantenere il maggior valore stipendiale in godimento ad personam sino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14).
Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
12. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
12.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive... il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)….
16. Sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del c.c.n.l. 4/8/2011.
Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola.
Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l..
Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato.
Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
17. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perchè la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nèi ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato"; "viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato".