Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
sono contemplati dagli artt. 342 bis e 342 ter del codice civile introdotti dalla Legge n. 154 del 2001 . Si tratta di provvedimenti di natura cautelare ed interinale a carattere non decisorio emessi dal Tribunale del luogo di residenza della vittima su istanza di parte. Gli ordini di protezione sono volti a far cessare il fatto lesivo consistente nella condotta del coniuge o del convivente che pregiudichi l’integrità fisica o morale dell’altro coniuge e convivente o la sua libertà personale. Può essere imposto l’allontanamento dalla casa familiare e l’obbligo di mantenimento a carico del coniuge o convivente allontanato a mezzo di un assegno periodico. Il provvedimento ha carattere temporaneo e non può eccedere la durata di un anno.