La giurisprudenza sul matrimonio putativo

Il matrimonio putativo trova la sua disciplina negli artt. 128, 129 e 129 bis, 155 e 584 del codice civile e disciplina gli effetti giuridici dell'invalidità matrimoniale tra i coniugi e tra di essi e i figli. Al riguardo, gli effetti sono distinti a seconda che sussista, in capo ad uno o entrambi i coniugi, la condizione di buona fede al momento della celebrazione del matrimonio putativo (condizione che, in ogni caso, si presume salvo prova contraria). Alla condizione di buona fede è, peraltro, assimilata quella del coniuge putativo il cui consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità o da errore.
Per il coniuge di buona fede, il matrimonio putativo produce gli effetti del matrimonio valido sino alla sentenza dichiarativa della nullità o d'annullamento del matrimonio. Per i figli il matrimonio putativo produce sempre gli effetti del matrimonio valido salvo che la nullità non dipenda da bigamia o incesto. E' prevista, a favore del coniuge putativo di buona fede, la possibilità di conseguire gli alimenti o l'erogazione di una somma periodica a carico dell'altro coniuge, nonchè, a mente dell'art. 129 bis, un'indennità a contenuto sostanzialmente risarcitorio a carico del coniuge di mala fede o del terzo (o di entrambi) ove essi siano responsabili dell'invalidità del matrimonio.

Abbiamo, qui di seguito, racolto alcune interessanti pronunce giurisprudenziali su profili connessi al matrimonio putativo (effetti successori, assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli, azione di disconoscimento della paternità, rapporti d'affinità con il divorzio, equiparazione delle relative discipline)

matrimonio putativo e cessazione effetti civili del matrimonio

Corte costituzionale 27 settembre 2001 n. 329

Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 cost. ed al principio di laicità dello Stato le q.l.c. dell'art. 18 l. 27 maggio 1929 n. 847 e degli art. 129 e 129 bis c.c., sollevata in quanto dette norme prevedono in caso di nullità del matrimonio concordatario che sia pronunciata dai tribunali ecclesiastici, con sentenza resa esclusiva nello Stato, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) assicurato dalla l. n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario. Il principio costituzionale di eguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e del divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalità - ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline. Per altro verso, dall'accoglimento della richiesta additiva rivolta dal rimettente deriverebbe una diversità di disciplina, per gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile, fonte essa stessa di una ingiustificata disparità di trattamento.

Cassazione civile  sez. I 25 febbraio 2004 n. 3747

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 583 c.c., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, cost. ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 cost. - limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare - nonché quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, comma 3, cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'ex coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del  matrimonio  , ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come "tertium comparationis" la disciplina dettata per la successione del coniuge  putativo  dall'art. 584 c.c. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di  matrimonio  sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio.

Matrimonio putativo figli e assegnazione casa

Cassazione civile  sez. I 13 settembre 2002 n. 13428

Per effetto della delibazione, da parte della Corte d'appello, di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del  matrimonio  , la regolamentazione dell'affidamento dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento nelle norme dettate in tema di  matrimonio   putativo  , con la conseguenza che, richiamando l'art. 129 (che disciplina, appunto, i rapporti tra coniugi in caso di  matrimonio   putativo  ) il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza che proprietario della stessa risulti il coniuge non affidatario.

Matrimonio putativo e azione di disconoscimento della paternità
 

Cassazione civile  sez. I 26 gennaio 1988  n. 658

La contestazione della legittimità del figlio da presumersi concepito in costanza di  matrimonio  (vi sia o meno pure il possesso di stato), in relazione al presupposto della paternità, può essere effettuata solo con l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 (nuovo testo) c.c. e, quindi, da parte dei soggetti, nei termini ed alle condizioni all'uopo previste, indipendentemente dal fatto che vi sia stata declaratoria di nullità del  matrimonio   putativo  (ai sensi dell'art. 128 c.c.), atteso che, pure in questo caso, non è esperibile l'azione di contestazione della legittimità di cui all'art. 248 (nuovo testo) c.c., la quale configura disposizione residuale, per le contestazioni diverse da quelle inerenti alla paternità. La estensione di tale principio alla suddetta ipotesi di nullità del  matrimonio  manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli art. 2, 24, 29 comma 1 e 30 comma 1 cost., in relazione alle conseguenze derivanti dall'inutile decorso del termine per l'azione di disconoscimento, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario correlate all'inerzia della parte nell'avvalersi degli strumenti apprestati dall'ordinamento.

matrimonio putativo e diritto al mantenimento e/o agli alimenti


Cassazione civile  sez. I 11 settembre 2008 n. 23402

La pronunzia di nullità del  matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel  matrimonio  e conserva la sua attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del  matrimonio  ecclesiastico, trovando applicazione la disciplina del  matrimonio   putativo . Tuttavia, nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto, seppure in via provvisoria, in ordine al mantenimento, ai sensi dell'art. 8 l. 25 marzo 1985 n. 121, nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 129 c.c. al coniuge in buona fede.


ARTICOLO  128
Matrimonio putativo

[I]. Se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117, 119, 120, 122, 123], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede [584], oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [122] (2).
[II]. Gli effetti del matrimonio valido [238] si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio [232] dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità [283, 7852].
[III]. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [139, 251, 785].
[IV]. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto [86, 87].
[V]. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito [250; 117 trans.].
 

ARTICOLO  129
Diritti dei coniugi in buona fede.
[I]. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
[II]. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

ARTICOLO  129  BIS
Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.
[I]. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 122] è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].
[II]. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
[III]. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

 
ARTICOLO  155

 
Provvedimenti riguardo ai figli.
[I]. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'eduzione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
[III]. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
[IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 

ARTICOLO  584
Successione del coniuge putativo.

[I]. Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede [128] spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
[II]. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 192 l. 19 maggio 1975, n. 151.

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