i procedimenti sullo stato - interdizione e inabilitazione

I procedimenti sullo stato, il ricorso per l'interdizione e l'inabilitazione e per la dichiarazione di assenza, la nomina del tutore e del curatore provvisorio, l'intervento del PM e i poteri inquisitori del giudice istruttore
 
 

ARTICOLO  712

Forma della domanda.

[I]. La domanda per interdizione [414 c.c.] o inabilitazione [415 c.c.] si propone con ricorso [125; 417 c.c.] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [28; 43 c.c.].

[II]. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [76 c.c.], degli affini entro il secondo grado [78 c.c.] e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando [424 c.c.].

ARTICOLO  713

Provvedimenti del presidente.

[I]. Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [711]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore [168-bis] e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui [714] del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [419 1 c.c.] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).

[II]. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato [711] al pubblico ministero.

(1) La Corte cost., con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta.

ARTICOLO  714

Istruzione preliminare.

[I]. All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero [701 n. 3], procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile (1).

(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

ARTICOLO  715

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.

[I]. Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

ARTICOLO  716

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando.

[I]. L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni [718], anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 (1) del codice civile (2).

(1) L'art. 420 c.c. è stato abrogato dall'art. 11 l. 13 maggio 1978, n. 180.

(2) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

 

ARTICOLO  717

Nomina del tutore e del curatore provvisorio.

[I]. Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto [135] del giudice istruttore [422, 423 c.c.].

[II]. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

ARTICOLO  718

Legittimazione all'impugnazione.

[I]. La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417 c.c.], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

ARTICOLO  719

Termine per l'impugnazione.

[I]. Il termine per la impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [285, 286] a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

[II]. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio [717 1], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

ARTICOLO  720

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

[I]. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [429, 430 c.c.] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [712 ss.].

[II]. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [417 c.c.] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca [429 1 c.c.], anche se non parteciparono al giudizio.

ARTICOLO  720  BIS

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno (1).

[I]. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

[II]. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

[III]. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 172l. 9 gennaio 2004, n. 6.

ARTICOLO  721

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso.

[I]. I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [701 n. 3] (1).

(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

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ARTICOLO  722

Domanda per dichiarazione d'assenza.

[I]. La domanda per dichiarazione d'assenza [49 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi [565 ss. c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [190 att.; 3201, 357 c.c.].

 

ARTICOLO  723

Fissazione dell'udienza di comparizione.

[I]. Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

[II]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [711].

 

ARTICOLO  724

Procedimento.

[I]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [729-731].

Art. 732 cpc
Provvedimenti su parere del giudice tutelare.

[I]. I provvedimenti relativi ai minori [315 ss., 343 ss. c.c.], agli interdetti [414 c.c.] e agli inabilitati [415 c.c.] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], salvo che la legge disponga altrimenti.
[II]. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [320 3-5, 344 c.c.], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso [125].
[III]. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

Art. 733 cpc
Vendita di beni.

[I]. Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati [375, 376 1 c.c.], il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario [59] del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere [58] dello stesso tribunale (1) o un notaio [682] del luogo in cui si trovano i beni immobili.
[II]. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [191 att.].
(1) In questo articolo e negli artt. 753 2, 765 2, 769 1-2, il riferimento al tribunale è stato sostituito a quello alla pretura dall'art. 110 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

Art. 734 cpc
Esito negativo dell'incanto.

[I]. Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 376, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita (1).
[II]. Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [191 att.].
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

 
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