Il procedimento di separazione personale dei coniugi giudiziale e consensuale, la nuova disciplina della competenza, la fase presidenziale e la fase successiva davanti al tribunale, il tentativo di conciliazione i provvedimenti temporanei presidenziali, la sentenza non definitiva sulla separazione, i provvedimenti in caso di inadempimenti agli obblighi concernenti la separazione, l'omologazione della separazione consensuale
ARTICOLO 706
Forma della domanda (1) (2).
[I]. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
[II]. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
[III]. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
[IV]. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
(2) L'art. 23 l. 6 marzo 1987, n. 74 rende applicabile ai procedimenti di separazione personale dei coniugi l'art. 4 l. 1° dicembre 1970, n. 898, come da ultimo sostituito dall'art. 2 3-bis d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo in vigore recitava: «Forma della domanda. - [I] La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio , con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. - [II]. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.».
ARTICOLO 707
Comparizione personale delle parti (1).
[I]. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
[II]. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
[III]. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «Comparizione personale delle parti. - [I]. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente [senza assistenza di difensore]. - [II]. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. - [III]. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata». La Corte cost., con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, unitamente all'art. 708, nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.
ARTICOLO 708
Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente (1).
[I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
[II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
[III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
[IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (2).
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente. - [I]. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. - [II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. - [III]. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. - [IV]. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.». La Corte cost., con sentenza 30 giugno 1971, n. 151 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, unitamente all'art. 707, nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.
(2) Comma aggiunto dall'art. 21l. 8 febbraio 2006, n. 54. V. disposizioni di cui al successivo art. 4 l. n. 54, cit.
ARTICOLO 709
Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza (1).
[I]. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
[II]. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.
[III]. Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
[IV]. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «Notificazione della fissazione dell'udienza. - [I]. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.».
ARTICOLO 709 BIS
Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore (1).
[I]. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio [340, 361].
(1) Articolo introdotto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificata dall'art. 14l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 709 TER
Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (1).
[I]. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
[II]. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
[III]. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
(1) Articolo inserito dall'art. 22l. 8 febbraio 2006, n. 54.
ARTICOLO 710
Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi (1) (2) (3).
[I]. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio [737 ss.], la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
[II]. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
[III]. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 29 luglio 1988, n. 331.
(2) La Corte cost., con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
(3) V. art. 41l. 8 febbraio 2006, n. 54, in tema di affidamento condiviso dei figli.
ARTICOLO 711
Separazione consensuale.
[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708 (1).
[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
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