L'adozione internazionale di minori italiani all'estero o di minori stranieri in Italia

 

 

L'adozione internazionale abbraccia i casi in cui l'adozione riguardi minori stranieri presenti in Italia o all'estero, minori italiani all'estero ovvero minori italiani da parte di coniugi stranieri. L'adozione internazionale ha riguardo, cioè, a fattispecie nelle quali occorra prendere a riferimento differenti leggi nazionali.
Il principale problema che s'accompagna, dunque, all'adozione internazionale è quello dell'individuazione della legge applicabile e del giudice competente. In tal senso, il principio di fondo che regola l'individuazione della legge applicabile alle fattispecie di adozione internazionale, è quello secondo cui si fa rinvio alla legge nazionale dell'adottante, applicandosi la legge nazionale dell'adottando se questi sia maggiorenne e limitatamente alla disciplina degli eventuali consensi all'adozione (si veda la L. n. 218/1995 agli artt. dal 38 al 41).
La giurisdizione italiana, in materia d'adozione internazionale, sussiste allorchè gli adottanti abbiano la cittadinanza italiana ovvero quando la cittadinanza italiana sia dell'adottando oppure nel caso in cui l'adottando si trovi in stato di abbandono in Italia a prescindere dalla cittadinanza o, ancora, quando gli adottanti siano stranieri ma risiedano in Italia. Eventuali provvedimenti giurisdizionali stranieri in materia d'adozione internazionale sono riconoscibili fatte salve le speciali disposizioni della legge italiana.
Per quanto riguarda la fattispecie dell'adozione di minori stranieri in Italia, la norma di riferimento è quella di cui all'art. 37 - bis, l. 4 maggio 1983 n. 184 la quale, oltre a porre una riserva di giurisdizione in favore del giudice italiano, stabilisce norme per l'individuazione della legislazione applicabile.
In questa particolare fattispecie d'adozione internazionale (minore straniero che si trovi in Italia in stato di abbandono), la legge applicabile è quella italiana. In tal senso, a ben vedere, la condizione della cittadinanza, in presenza del triplice requisito della minore età, della dimora in Italia e dello stato di abbandono, risulta indifferente ai fini dell'individuazione della legislazione applicabile che resta, in ogni caso, quella italiana.
Resta il problema dell'individuazione della minore età che, alla luce dell'art. 37 - bis già richiamato, oltre che alla luce dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 286/1998 dovrebbe essere determinata con riferimento alla soglia dei 18 anni di cui all'art. 2 c.c.
In conclusione, ove l'adozione internazionale riguardi un minore di anni diciotto, di cittadinanza straniera che si trovi in stato d'abbandono il Giudice competente sarà quello italiano e la legislazione applicabile quella italiana.
Per quanto riguarda il caso dell'adozione di minori cittadini italiani da parte di coniugi residenti all'estero, siano essi di cittadinanza italiana o straniera, la competenza è del Tribunale dei minorenni ed è stabilita secondo i seguenti criteri: a) luogo di dimora del minore; b) luogo del suo ultimo domicilio in Italia; c) in mancanza, la competenza è del Tribunale per i minorenni di Roma.
In questa particolare fattispecie d'adozione internazionale (minore italiano, in stato di abbandono), il Giudice competente risulta quello italiano a prescindere dal luogo di residenza o dimora del minore.
La procedura d'adozione internazionale di un minore cittadino italiano da parte di coniugi stranieri prevede, dunque, la presentazione di un'istanza all'ufficio consolare competente, cui spetta il relativo inoltro al Tribunale dei minorenni italiano competente secondo i criteri sopra enunciati.
Il console del luogo di residenza dei coniugi richiedenti svolgerà, poi, la stessa funzione di vigilanza affidata, nell'ordinamento italiano, al giudice tutelare ed ai servizi sociali locali e, cioè, la vigilanza sull'affidamento preadottivo e l'obbligo di immediata segnalazione al Tribunale dei minorenni in situazioni di difficoltà o che risultino incompatibili con l'affidamento preadottivo ed anche con la possibilità, in casi estremi, di provvedere al rimpatrio del minore.
Mette, infine, conto rilevare che l'avvio di una procedura d'adozione internazionale di minore di cittadinanza italiana da parte di coniugi stranieri secondo le modalità sopra enunciate osta al riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione riguardante il medesimo minore.

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