L'assegnazione della casa coniugale

La riforma del 2006 in materia di affido condiviso ha ridisegnato la disciplina in materia di assegnazione della casa coniugale che, nel previgente regime, sul presupposto dell'affidamento monogenitoriale, avveniva in favore del coniuge affidatario dei figli.
L'art. 155 quater, in materia di affidamento della casa coniugale, prevede attualmente che il godimento della casa sia attribuito prioritariamente tenuto conto dell'interesse dei figli; peraltro, dell'assegnazione il Giudice è chiamato a tenere conto in sede di regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà sulla casa.
Sull'assegnazione della casa coniugale, dispone la norma, incidono anche i mutamenti successivi di status del coniuge assegnatario in quanto il diritto di godimento della casa cessa ove questi cessi di abitare stabilmente nella casa familiare ovvero intraprenda una convivenza more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
L'art. 155 quater regola anche il regime d'opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale ai terzi stabilendo che l'atto d'assegnazione e la sua successiva revoca siano trascrivibili ai sensi dell'art. 2643 cc.
La nuova disciplina tratteggiata dall'art. 155 quater è incentrata sulla stessa logica ispiratrice della normativa previgente in quanto l'assegnazione della casa coniugale è disposta in armonia con le esigenze della prole sicchè il Giudice potrà disporre che l'assegnazione stessa sia disposta in favore del genitore destinato a passare più tempo con i figli o anche che i genitori abitino alternatamente nella casa familiare.
La novità della riforma è invece costituita dall'espressa previsione che del provvedimento d'assegnazione della casa coniugale il Giudice debba tenere conto in sede di regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi considerando anche il titolo di proprietà della casa.
A tale ultimo riguardo, si è posta in giurisprudenza la questione se l'assegnazione della casa familiare in favore del coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento possa essere disposta, come quota di tale assegno, ove non siano presenti figli minori o maggiorenni inabili e a carico.
La Suprema Corte ha dato risposta negativa al quesito sul rilievo che l'assegnazione della casa coniugale è esclusivamente finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa, sicchè detto provevdimento non potrà essere assunto dal Giudice in difetto dei presupposti legittimanti.
Il regime giuridico della casa familiare sarà quello derivante dal titolo o dai titoli di proprietà che insistono sulla stessa con la conseguenza che, ove sussista la comproprietà dei coniugi sulla casa, sarà alle norme della comunione che dovrà farsi riferimento quanto all'uso ed alla divisione.
 
 
Cassazione Civile  Sez. I del 22 marzo 2007 n. 6979
Il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme "ad hoc", la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.

In materia di separazione (come di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6 comma 6 l. n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 l. n. 74 del 1987), essendo finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente - domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli art. 156 c.c. e 5 l. n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati. Ne consegue che in difetto di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, sia che la casa familiare sia in comproprietà tra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.

Il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi (e di divorzio) l'assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta non può essere disposta a titolo di componente degli assegni previsti allo scopo di sopperire alle esigenze del coniuge più debole, anche in presenza di casa familiare in comproprietà tra i coniugi, trova applicazione anche a seguito della l. n. 54 del 2006 che ha aggiunto l'art. 155-quater c.c., atteso che la nuova disposizione mostra di volere dare consacrazione legislativa proprio al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione.
 
  
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