La Corte ha chiarito che la trascrizione tardiva del matrimonio per volontà dei coniugi può avvenire solo durante la loro vita e non post mortem di uno di essi
Nell'ambito di un giudizio vertente sulla contestata validità di una trascrizione tardiva del matrimonio effettuata da uno dei coniugi legati in matrimonio canonico non trascritto ma dopo la morte dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio, già espresso dalla SSUU con sent. n. 6845 del 1992, secondo cui, a seguito della revisione del Concordato del 1929, il cui accordo di revisione è stato ratificato in Italia con la legge 25 marzo 1985 n 121, la trascrizione post mortem del matrimonio canonico, prima comunemente ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza, deve ritenersi impraticabile stante la necessità di un'attuale volontà di trascrizione da parte di entrambi i coniugi.
Nell'ambito di un giudizio vertente sulla contestata validità di una trascrizione tardiva del matrimonio effettuata da uno dei coniugi legati in matrimonio canonico non trascritto ma dopo la morte dell'altro coniuge, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio, già espresso dalla SSUU con sent. n. 6845 del 1992, secondo cui, a seguito della revisione del Concordato del 1929, il cui accordo di revisione è stato ratificato in Italia con la legge 25 marzo 1985 n 121, la trascrizione post mortem del matrimonio canonico, prima comunemente ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza, deve ritenersi impraticabile stante la necessità di un'attuale volontà di trascrizione da parte di entrambi i coniugi.
L'art. 8, comma 6 della L. n. 121 del 1985 prevede la possibilità di dare corso ad una trascrizione tardiva del matrimonio canonico anche da parte di uno solo dei coniugi purchè l'altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga.
Secondo la tesi sostenuta nei gradi del merito dalla parte ricorrente e ritenuta non condivisibile dalla sentenza di Cassazione, la volontà espressa in vita dal coniuge defunto di procedere alla trascrizione del matrimonio canonico avrebbe potuto tenere luogo dell'attuale conoscenza e non opposizione richiesta dalla norma.
Di diverso avviso la Suprema Corte secondo cui la trascrizione post mortem del matrimonio canonico deve ritenersi esclusa a seguito della revisione del concordato posto che la formulazione del comma 6 dell'art. 8 non lascia adito a dubbi interpretativi richiedendo evidentemente l'attualità della volontà di entrambi i coniugi di procedere con la trascrizione.
La volontà dei coniugi, prosegue la Corte, può ritenersi presunta solo laddove la trascrizione sia effettuata dall'Ufficiale di Stato civile nei cinque giorni successivi alla celebrazione del matrimonio. In difetto di tale tempestività, si rende necessario il consenso contestuale dei due coniugi ovvero la richiesta di uno di essi ma con l'attuale conoscenza dell'istanza senza un'attuale opposizione da parte dell'altro.