Nel caso in cui il condividente donatario scelga la collazione per imputazione, si pone la questione della modalità di stima del bene onde stabilire la somma spettante ai coeredi non donatari e quella corrispondente di cui è debitore verso la "massa" il coerede donatario. All'uopo, come recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione la somma di denaro deve corrispondere al valore del bene donato quale accertato con riferimento al momento dell'apertura della successione e, sin da quel momento a fare parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato stesso, sì che "ab origine" costituisce per legge un debito di valuta del donatario, a cui si applica il principio nominalistico. Pertanto nella collazione - per imputazione - di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal momento dell'apertura della successione.
aRT. 745 CC
Frutti e interessi.
[I]. I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456].
Cassazione civile sez. II 23 ottobre 2008 n. 25646
Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.