588 cp e concorso anomalo in omicidio

Art. 588 cp - la partecipazione alla rissa aggravata dalla morte di taluno dei partecipanti e la responsabilità dei corissanti ex art. 116 cp per l'omicidio che abbia commesso taluno dei partecipanti alla rissa
 
 
L'art. 588 cp prevede e punisce la partecipazione alla rissa con la pena pecuniaria della multa fino a 309 euro; il secondo comma dell'art. 588 cp prevede invece la pena della reclusione da tre mesi a cinque anni per la partecipazione ad una rissa nel corso della quale si verifichi (o a cui consegua) la morte o la lesione personale di taluno dei partecipanti.
 
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la fattispecie individuata al secondo comma dell'art. 588 cp costituisce ipotesi aggravata di quella di cui al primo comma e non assorbe i delitti di lesione (artt. 582 - 583 cp) e di omicidio (artt. 575 e ss) che si realizzino nel corso della rissa o per effetto della stessa.
 
Si è, al riguardo, avuto modo di precisare come sia le lesioni personali, sia, a maggior ragione, la morte non possano considerarsi elementi costituitivi della fattispecie astratta della rissa aggravata (reato complesso) nè una progressione criminosa non punibile.
 
In senso contrario depone, peraltro, l'implcita voluntas legis desumibile dalla cornice edittale del reato p. e p. dal secondo comma dell'art. 588 cp. L'assorobimento del ben più grave delitto p. e p. dall'art. 575 cp (omicidio volontario) determinerebbe, infatti, l'illogica conseguenza per cui, senza alcuna plausibile motivazione, l'omicidio che si verifichi nel corso di una rissa verrebbe ad essere punito con pena ben più mite di un omicidio comune.
 
Posta, dunque, la corresponsabilità di tutti i partecipanti alla rissa nella quale si verifichino lesioni o la morte nel delitto p. e p. dall'art. 588 cp, secondo comma, si pone la questione se tutti i corissanti debbano analogamente, per il solo fatto di partecipare alla rissa, concorrere, ed a che titolo, negli eventuali delitti di lesione e omicidio che si verifichino nel corso o per effetto della stessa.
 
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 283 del 19 novembre 2009 ha avuto modo di affermare che la corresponsabilità dei corissanti nei delitti di lesioni e omicidio che abbiano a verificarsi nel corso della rissa può ben essere riconosciuta ai sensi dell'art. 110 cp e, se del caso, ex art. 116 cp (c.d. concorso anomalo).
 
In particolare, argomnta la Corte, laddove al corissante sia addebitabile, anche sotto il profilo soggettivo, il delitto di rissa aggravata di cui all'art. 588 cp dovrà, conseguentemente, ritenersi che lo stesso abbia agevolato la commissione dei delitti di lesione e omicidio che altri partecipanti abbiano commesso.
 
Più in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare come sia ben possibile che: "...la commissione del delitto di omicidio venga attribuita ad uno dei corrissanti a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., atteso che anche in tale ipotesi il corrissante, pur non avendo voluto specificamente la morte della vittima, ha tuttavia certamente voluto il minor reato di lesioni personali, avendo egli fornito un valido contributo causale alla commissione di tale ultimo reato"
 
Nessuna sostanziale differenza è quindi ravvisabile, secondo la Suprema Corte, fra il delitto di omicidio ascritto ad un corrissante a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. ed il delitto di lesioni personali, ascritto al medesimo corrissante a titolo di concorso pieno, ex art. 110 c.p., atteso che, comune ad entrambi i casi, sussiste almeno la previsione e la volontà del corrissante di commettere il delitto di lesioni personali volontarie, si che, anche in tale ipotesi, non può dubitarsi dell'autonomia della responsabilità del corrissante per il delitto di cui agli artt. 116 e 575 c.p., rispetto alla partecipazione alla rissa, nella sua forma aggravata di cui all'art. 588 c.p., secondo comma.
 
 
 
 
 
Art 588 cp
Rissa.
 
[I]. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro.
[II]. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa (1).
 
 
 
 
Cassazione penale  sez. I 19 novembre 2009 n. 283

I reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso di una rissa , concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma 2, c.p., anche nel caso in cui il corissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p.

...Ritiene invece questo Collegio che la fattispecie di cui all'art. 588 c.p., comma 2 non costituisca titolo autonomo di reato, ma ipotesi aggravata della fattispecie semplice prevista dall'art. 588 c.p., comma 1 e che, con tale ipotesi aggravata di reato, ben può concorrere, con riguardo al corrissante autore degli ulteriori fatti, il reato di lesioni o di omicidio da costui commessi nel corso della contesa non solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p., ma anche a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p..
 
I delitti di omicidio o di lesioni personali hanno invero una consistenza autonoma e non possono ritenersi assorbiti dal delitto di rissa, in quanto i primi non possono essere ritenuti reati progressivi rispetto al delitto di rissa; nè quest'ultimo può a sua volta essere qualificato come reato complesso, con la conseguenza di inglobare, al suo interno, anche gli eventuali delitti di omicidio o di lesioni personali, verificatisi nel corso di una rissa.
 
Trattasi invero di reati dotati di una loro specifica autonomia, come può del resto desumersi dalla chiara dizione usata da legislatore, il quale, nel redigere l'art. 588 c.p., comma 2, ha previsto un aggravio di pena, quando, nel corso della rissa, qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni, per il solo fatto di partecipare alla rissa, facendo in tal modo chiaramente intendere la sua volontà di fare salve le pene previste per gli ulteriori reati di omicidio e lesioni ravvisabili a carico di alcuno dei compartecipi al delitto di rissa.
 
Va del resto rilevato che la contraria tesi contrasterebbe con evidenti ragioni di logica e di giustizia, in quanto, in tal modo, si perverrebbe ad un'inammissibile più lieve condanna per chi commette i reati di lesioni personali o di omicidio nel corso di una rissa, rispetto a chi commette i medesimi reati al di fuori di un tale contesto (cfr. Cass. 1A, 7.7.09 n. 31219, rv. 244304; Cass. 1A 22.1.08 n. 14346, rv. 240134).
 
Tale orientamento è da ritenere valido, come sopra detto, anche nell'ipotesi in cui la commissione del delitto di omicidio venga attribuita ad uno dei corrissanti a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., atteso che anche in tale ipotesi il corrissante, pur non avendo voluto specificamente la morte della vittima, ha tuttavia certamente voluto il minor reato di lesioni personali, avendo egli fornito un valido contributo causale alla commissione di tale ultimo reato; e, secondo lo schema proprio dell'art. 116 c.p., il più grave reato di omicidio volontario viene posto a carico del corrissante siccome evento che, seppur diverso, era comunque prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato.
 
Nessuna sostanziale differenza è quindi ravvisabile, ai fini che qui interessano, fra il delitto di omicidio ascritto ad un corrissante a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. ed il delitto di lesioni personali, ascritto al medesimo corrissante a titolo di concorso pieno, ex art. 110 c.p., atteso che, comune ad entrambi i casi, sussiste almeno la previsione e la volontà del corrissante di commettere il delitto di lesioni personali volontarie, si che, anche in tale ipotesi, non può dubitarsi dell'autonomia della responsabilità del corrissante per il delitto di cui agli artt. 116 e 575 c.p., rispetto alla partecipazione alla rissa, nella sua forma aggravata di cui all'art. 588 c.p., secondo comma.
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