Abusivo esercizio di una professione

 

Art. 348 Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.

LA GIURISPRUDENZA

Sulla natura di norma penale in bianco del delitto di esercizio abusivo della professione

Cassazione Penale  Sez. VI del 10 ottobre 2007 n. 42790
Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale - in considerazione della episodicità della condotta contestata - era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti "propri" della suddetta professione).

Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un’unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, mentre non rileva la mancanza di scopo di lucro nell’autore o l’eventuale consenso del destinatario della prestazione, in quanto l’interesse leso, essendo di carattere pubblico, è indisponibile.

È sufficiente anche un solo atto tipico ad integrare il reato di esercizio abusivo della professione e il giudice di merito deve verificare se la natura della prestazione effettuata dall'imputato sia eventualmente inquadrabilità tra gli atti propri della professione (nella fattispecie di ragioniere).

Sulla nozione di atti della professione ai fini del delitto di esercizio della professione - ATTI TIPICI E NON TIPICI

Cassazione Penale  Sez. VI del 24 ottobre 2005 n. 7564
Integra l'esercizio abusivo della professione il compimento di atti propri riservati a ciascuna professione, posti in essere in modo continuativo e organizzato. Ne consegue che non è punibile la vendita, attuata in forma non organizzata e continuativa, da parte di un soggetto non abilitato di un singolo prodotto farmaceutico.



Cassazione Penale  Sez. VI del 03 marzo 2004  n. 17702
Costituisce esercizio abusivo della professione di psicologo l'attività del pranoterapeuta il quale non si limiti all'imposizione delle mani ma faccia precedere tale operazione da approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti onde diagnosticare le problematiche di natura psicologica eventualmente all'origine dei disturbi da essi denunciati.

Affinché la condotta integri il delitto di cui all'art. 348 c.p., il contrassegno essenziale dell'atto di esercizio della professione deve essere l'esclusività, nel senso che il suo compimento deve essere riservato ai soggetti abilitati dalla legge. Poiché soltanto la commissione dell'atto tipico riservato è punibile, spetta al giudice stabilire se l'atto compiuto rientri o meno tra quelli professionali riservati, valutando se esso sia espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta.


Sull’interesse protetto dald elitto di esercizio abusivo della professione e sulla costituzione di parte civile dell'ordine professionale

Cassazione Penale  Sez. IV del 06 febbraio 2008  n. 22144
Nel procedimento penale a carico di chi è imputato di esercizio abusivo della professione, il Consiglio dell’Ordine può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale; può, infatti, assumere la veste di soggetto danneggiato chi, a causa della violazione della norma penale, ha subito un danno di natura patrimoniale, sia pure in via mediata e di riflesso, quale va ritenuto quel pregiudizio causato dalla concorrenza sleale effettuata da chi si è reso responsabile di un esercizio arbitrario della professione e subita dagli iscritti all’Ordine in quel determinato contesto territoriale.

È ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l'ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto.


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