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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Malversazione a danno dello Stato
Concussione
Corruzione atti ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Istigazione alla corruzione
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Abusivo esercizio di una professione
Turbata liberta' degli incanti
Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Frode nelle pubbliche forniture
Esercente servizio pubblica necessita'
Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.