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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 608 Abuso di autorita' contro arrestati o detenuti
[I]. Il pubblico ufficiale [357], che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente [277, 2852, 6565 c.p.p.], è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
[II]. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale [357], rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita (1).
(1) Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE monocratico
Arresto: NON CONSENTITO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE