Alterazione di stato

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Delitti contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.)

Bigamia

Incesto

Supposizione o soppressione di stato

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Maltrattamenti in famiglia 

Art. 567 Alterazione di stato

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.

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