Link correlati
Delitti contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.)
Bigamia
Supposizione o soppressione di stato
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Art. 567 Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.