Supposizione o soppressione di stato

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Delitti contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.)

Bigamia

Incesto

Alterazione di stato

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Maltrattamenti in famiglia 

Art. 566 Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

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